Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 27-04-2011, n. 16483

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Gip del Tribunale di Trieste l’8/11/10 ha emesso ordinanza disponendo "la confisca di quanto in sequestro nei confronti di C., A., B., e, per F., nella misura di Euro 7.000, in applicazione della L. n. 306 del 1992, art. 12 sexties", dando atto di provvedere a seguito della riserva sulla richiesta proposta in argomento all’udienza dell’8/7/2010 dal P.m., udienza all’esito della quale era stata pronunciata la condanna dei predetti per traffico di stupefacenti, attività illecita cui si ritenevano collegare le utilità sottoposte confisca.

C.C. propone ricorso lamentando violazione di legge, in relazione all’art. 205 c.p., artt. 568 e 586 c.p.p., osservando che in sede di decisione di merito il giudice si era riservato di provvedere nei novanta giorni al deposito della motivazione, coinvolgendo tale riserva la decisione sulla richiesta di confisca avanzata dall’accusa; che essendo invece il provvedimento ablativo contenuto in autonoma ordinanza, doveva ritenersi abnorme, poichè l’impugnazione dell’ordinanza dibattimentale è consentita solo in contestualità con la sentenza, mentre il provvedimento adottato nella specie non può classificarsi nel senso indicato, essendo stata emesso successivamente alla decisione; che nella specie l’avviso di deposito della sentenza non era ancora stato comunicato all’atto della notifica dell’ordinanza, circostanza di fatto che pone l’interessato nell’impossibilità di impugnare autonomamente la disposta confisca, esponendolo al rischio, impugnando l’ordinanza insieme alla sentenza, che tale gravame venga qualificato tardivo.

Illustrato in tal modo il motivo dell’impugnazione dinanzi a questa Corte, si richiama nel merito la disposizione di cui all’art. 205 c.p. di cui si lamenta la violazione, essendo consentito provvedere all’applicazione di misura di sicurezza solo contestualmente alla sentenza, o in sede esecutiva.

2. Si eccepisce violazione di legge in relazione al L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, avendo il giudice violato l’obbligo di motivazione in riferimento alla provenienza dei beni ed alla loro sproporzione rispetto al reddito. Nel merito si richiama lo scarso valore economico dell’auto e della moto sequestrata al ricorrente, indicando la provenienza del denaro da vendite di altri automezzi, acquistati in precedenza con i proventi di attività di lavoro, lamentando inoltre quanto all’impossibilità di correlazione di tali beni con lecita attività, assenza di motivazione, in violazione dell’art. 125 c.p.p..

Si sollecita di conseguenza l’annullamento dell’ordinanza.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata, emessa, sia pure irritualmente, dopo la lettura del dispositivo ma prima del deposito del motivazione, riguarda un ambito valutativo specificamente rimesso al giudice in sede di decisione del procedimento, avendo costituito oggetto di richiesta del P.m., e di correlativa istanza di restituzione dei beni proposta proprio dalla difesa C., sulla quale il giudice, pur essendosi riservato per la decisione, ha omesso la pronuncia in sede di lettura del dispositivo.

2. In tale contesto non può ritenersi assente il potere del giudice di provvedere, vertendosi ancora nell’ambito di cognizione rimessogli in sede di pronuncia della sentenza di condanna, rispetto al quale non vi era stata alcuna statuizione, sicchè non è possibile ravvisare la violazione di cui all’art. 205 c.p. eccepita dal ricorrente, ma al più una irregolarità, che non vizia il provvedimento, non incìdendo sul diritto di difesa ampiamente esplicato con la deduzione delle richieste difensive verbalizzate nel corso della discussione.

L’ordinanza non può qualificarsi abnorme; tale vizio, secondo l’interpretazione costante, raggiunge solo all’atto che produca una stasi irreversibile nel procedimento, mentre nel concreto, sia pure in maniera irrituale, l’ordinanza deve intendersi emessa nell’ambito del dibattimento poichè pronunciata su tema non affrontato nel dispositivo, pur costituendo oggetto della decisione, come evidenziato dalle opposte richieste delle parti prima della riserva per la decisione e risulta espressa nel corso della decorrenza del termine per la stesura della motivazione, dal cui deposito decorrono i termini per il gravame, così consentendone l’impugnazione unitamente alla sentenza, secondo il disposto dell’art. 586 c.p.p. che prevede un’indicazione della possibilità di impugnazione delle ordinanze, pacificamente ritenuta tassativa.

Così se deve ritenersi abnorme la pronuncia del giudice successiva al dispositivo nella quale si modifichi quanto in esso statuito, poichè intervenire quando il potere decisionale è stato esercitato, tale non può qualificarsi il provvedimento che, intervenuto prima del deposito della sentenza, integri la decisione in una parte in cui vi è stata omessa pronuncia, rispetto al cui ambito di valutazione quindi nessun potere sia stato già esercitato.

3. Ne consegue che debba concludersi per l’inammissibilità dell’impugnazione di tale pronuncia dovendo intendersi in tale statuizione assorbiti i rilievi di merito proposti dall’impugnante, che dovranno essere formulati dinanzi al giudice d’appello competente a decidere sulla sentenza.

4. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali, mentre l’irritualità del procedimento seguito per l’emissione dell’ordinanza suggerisce di escludere nella specie la condanna in favore della cassa delle ammende, non potendo ritenersi che "l’errore tecnico causativo dell’inammissibilità del ricorso" sia stato percepibile al momento della sua proposizione (Corte Cost. de 13 giugno 2000 n. 186), in quanto indotto a sua volta dall’irrituale sopravvenienza del provvedimento di confisca, rispetto al dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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