Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05-04-2011) 27-04-2011, n. 16459

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La difesa di D.M.G. propone ricorso avverso la sentenza del 14/04/2009 con la quale la Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento di condanna per il reato di ricettazione.

Si eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione per omessa prova del reato presupposto, costituito dalla sottrazione o smarrimento dell’assegno oggetto dell’accusa, malgrado non fosse stata raccolta nessun elemento di conferma in argomento, ad esclusione della dichiarazione del notaio che aveva attestato il contenuto dell’annotazione bancaria riguardo al rifiuto di pagamento, dovendosi invece, nel rispetto dei principi sulla prova del nostro ordinamento, acquisire la denuncia di furto o smarrimento del titolo o testimonianza del denunciante.

2. Analogo vizio si eccepisce con il secondo motivo, in riferimento alla mancata motivazione dell’esclusione di applicazione del capoverso nella norma incriminatrice, poichè in assenza di indicazioni riguardo la previa compilazione del titolo, deve concludersi che oggetto della ricettazione sia il modulo in bianco, con conseguente possibilità di valutare l’ipotesi di natura lieve;

si chiede quindi l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che nella motivazione della sentenza impugnata si richiamano espressamente le risultanze in forza delle quali si ritiene accertato il reato di furto dell’assegno, presupposto del delitto di ricettazione contestato. Sul punto è stato infatti acquisito il protesto dell’assegno elevato dal notaio, il quale fa riferimento al rifiuto di pagamento opposto dalla banca con espresso richiamo alla specifica denuncia di furto del titolo che risultava proposta presso un ufficio di p.s. in giorno determinato.

La circostanza che i successivi approfondimenti non abbiano potuto condurre ad acquisire materialmente tale denuncia, che risulta distrutta per decorso del tempo, unitamente a tutta la documentazione analoga formata nel medesimo periodo, non priva di valenza l’attestazione del pubblico ufficiale che, proprio in quanto specifica e coeva alla presentazione della denuncia, deve qualificarsi idonea a dimostrare l’effettività della sottrazione.

2. Risulta inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3 anche il secondo motivo di ricorso, in quanto nell’atto di appello non è stata evocata l’applicazione del capoverso della norma incriminatrice, rispetto alla cui mancata valutazione si lamenta solo in questa sede l’omessa motivazione.

3. Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata in dispositivo in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *