Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-04-2011, n. 2507 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a dell’Avv. Gracili;
Svolgimento del processo

1. Con provvedimento prot. 25786 del 19 dicembre 1992 il Sindaco del Comune di Orbetello disponeva di non accogliere la domanda di sanatoria edilizia presentata il 25 marzo 1986 dal signor F. A. relativamente alle opere edilizie abusivamente realizzate in località Saline Breschi di Orbetello, consistenti in istallazione di un prefabbricato, veranda, tettoia, pozzo e recinzione: ciò sulla scorta del parere negativo in ordine al vincolo idrogeologico reso dall’Ufficio Forestale dell’Amministrazione provinciale di Grosseto, giusta nota 14729 del 22 marzo 1988.

2. Con ricorso giurisdizionale notificato il 28 maggio 1996 il signor F. A. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana l’annullamento dell’ordinanza n. 120 del 19/25 marzo 1996, recante l’ordine di demolizione delle opere abusive e la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, oltre che del ricordato diniego di sanatoria e del parere negativo, lamentandone l’illegittimità alla stregua di tre motivi di censura, rubricati rispettivamente "Violazione di legge – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento", "Violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – carenza di presupposti – illogicità manifesta – motivazione incongrua" e "Violazione di legge per ingiusto procedimento".

In sintesi, il ricorrente, oltre a dubitare dell’effettività del parere negativo espresso dall’Ufficio Forestale dell’amministrazione (che in realtà con la nota richiamata aveva rettificato un proprio precedente parere positivo senza dare minimamente conto delle ragioni della rettificazione), lamentava la genericità e l’illogicità della valutazione negativa delle opere da sanare, atteso che non solo si trattava di un immobile di modesta entità inidonea ad esporre a rischio o a pericolo la zona, per quanto quest’ultima era interessata da un’ampia e notoria urbanizzazione e antropizzazione; senza che si fosse giammai alcun rischio o pericolo di smottamenti o di frane connesso al predetto vincolo generico; ciò denotava plasticamente il denunciato difetto di motivazione e di istruttoria, tanto più che l’amministrazione comunale si era inopinatamente limitata a recepire il parere negativo senza compiere alcuna ulteriore e doverosa attività istruttoria e senza tener conto della notevole risalenza nel tempo delle opere realizzate; inoltre, con specifico riferimento all’ordinanza di demolizione, il ricorrente rilevava che era mancata la necessaria previa notificazione del diniego di sanatoria e del parere negativo (in realtà notificati direttamente con l’ordinanza di demolizione.

3. L’adito tribunale, sez. III, con la sentenza n. 269 del 24 novembre 1997, respingeva il ricorso, ritenendo infondati i motivi di censura sollevati.

4. Con atto di appello notificato il 7 gennaio 1999 il signor F. A. ha chiesto la riforma della predetta statuizione, formulando un solo articolato motivo di gravame, rubricato "Violazione degli artt. 7 e 15 L. 1497/1939 in analogia alla violazione degli artt. 1 e 7 del R.D.L. n. 3267/1923 – Contraddittorietà della motivazione della sentenza – Illogicità manifesta", con cui sono stati sostanzialmente riproposti i motivi di censura sollevati in primo grado, a suo avviso superficialmente apprezzati ed ingiustamente respinti con motivazione lacunosa e contraddittoria.

Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio; ha invece resistito al gravame la Provincia di Grosseto, depositando documenti e illustrando con apposita memoria le proprie tesi difensive.

A seguito dell’invio dell’avviso di pendenza ultraquinquennale del ricorso ai fini della eventuale dichiarazione di perenzione, con atto depositato il 19 luglio 2010 la signora Solimeo Lidia ha presentato domanda di fissazione d’udienza, depositando l’atto di acquisizione dell’immobile.

5. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

6. L’appello è infondato.

6.1. Occorre premettere che il parere negativo circa il vincolo idrogeologico reso dall’Amministrazione provinciale con la nota prot. 4729 del 22 marzo 1988 sulla domanda di condono edilizio, è motivato sulla circostanza che "…l’opera ricade in zona particolarmente delicata dal punto di vista idrogeologico con fenomeni di erosione, subsidenza e turbamento della falda acquifera".

La puntuale, ancorché stringata, indicazione degli elementi ostativi all’accoglimento della richiesta sanatoria esclude la sussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell’amministrazione e garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell’iter logico – giuridico ad esse sotteso.

Né può condividesi la pur suggestiva tesi, secondo cui l’onere motivazionale incombente sull’amministrazione sarebbe stato rispettato solo formalmente, e non già sostanzialmente, a causa della concreta inidoneità e genericità delle ragioni esposte (anche al fine di consentire l’adeguato sindacato giurisdizionale sulle contestata scelte amministrative): una simile ricostruzione è frutto di un evidente equivoco sulla natura giuridica del predetto parere e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale.

Invero esso è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e provate dall’appellante.

Le contestazioni circa la sua genericità e contraddittorietà (anche per essere stato fatto proprio acriticamente dall’amministrazione comunale di Orbetello, lungi dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di formazione del giudizio dell’amministrazione, si atteggiano a mere opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre e/o sostituire alle valutazioni dell’amministrazione competente le proprie soggettive considerazioni, cosa che le rende gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi elemento obiettivo di riscontro.

6.2. Né possono trovare accoglimento le deduzioni relative al presunto vizio di istruttoria, atteso che l’esistenza di criticità idrogeologiche nella zona in questione è stata confermata dalla nota in data 14 gennaio 2011 dell’Amministrazione provinciale (ritualmente depositata in atti) che, senza costituire un’integrazione postuma del parere negativo, amplia e chiarisce l’effettivo stato dei luoghi – all’epoca ed ancora attuale – dell’area stessa; il che, sotto altro concorrente profilo, priva di qualsiasi fondamento le doglianze circa il mancato svolgimento da parte dell’amministrazione comunale di una propria autonoma attività istruttoria ai fini del diniego del condono (che avrebbe evidentemente costituito un inutile aggravio del procedimento).

Peraltro è appena il caso di rilevare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il vincolo idrogeologico riguarda direttamente i terreni e non i boschi ed è finalizzato proprio a prevenire smottamenti e movimenti franosi (da ultimo, C.d.S., sez. V, 10 settembre 2009, n. 5424), così che la circostanza che tali eventi non si siano verificati non può inficiare in alcun modo il più volte ricordato parere negativo.

6.3. Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

6.4. E’ infine appena il caso di osservare come la denunciata circostanza che il parere dell’Amministrazione provinciale e il diniego di sanatoria siano stati notificati solo unitamente all’ordine di demolizione non costituisce causa di illegittimità degli stessi, incidendo soltanto sull’esercizio della tutela giurisdizionale, sulla cui effettività non può assolutamente dubitarsi, avendo l’interessato tempestivamente adito l’autorità giudiziaria a tutela della propria posizione giuridica.

Né alcun vizio di legittimità si riscontra nel provvedimento comunale di diniego della sanatoria, fondato sul più volte citato parere negativo dell’amministrazione provinciale, essendo consentita la motivazione per relationem purchè gli atti cui essa si riferisce siano resi effettivamente disponibili, circostanza non contestata nel caso di specie (tanto più che gli stessi sono stati anche impugnati).

Per completezza è appena il caso di rilevare che sono inammissibili come motivi di gravame gli eventuali ulteriori motivi di censura sollevati in primo grado, meramente richiamati in sede di appello, senza alcuna puntuale contestazione in ordine al loro rigetto da parte dei primi giudici.

7. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione dell’appellata amministrazione comunale; possono invece compensare le spese di giudizio nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Grosseto.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal signor F. A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, n. 269 del 24 novembre 1997, lo respinge.

Nulla per le spese nei confronti del Comune di Orbetello; spese compensate nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Grosseto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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