Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 27-04-2011, n. 16475 pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del primo febbraio 2010, il Tribunale di Trieste applicava a P.M., sull’accordo delle parti, la pena di Euro 600 di multa, in relazione al reato di cui alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, per essersi sottratto all’obbligo di corrispondere l’assegno di Euro 120 per il mantenimento della figlia, come stabilito dal tribunale in sede di divorzio.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trieste, con il quale denuncia la violazione della legge penale, avendo il Tribunale applicato una pena illegale, in quanto l’art. 12 sexies cit., in virtù del richiamo quoad poenam al reato di cui all’art. 570 c.p., prevede per l’ipotesi di fatto commesso ai danni del minore, la pena detentiva congiunta a quella pecuniaria. Inoltre, pur essendo contestata la continuazione, di essa non si è tenuto conto nel calcolo della pena.

La difesa del P. ha presentato una memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso, evidenziando che la figlia all’epoca dei fatti era già maggiorenne.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

Appare assorbente il rilievo dell’illegalità della pena concordata dalle parti ed erroneamente convalidata dal giudice, nella parte in cui è stata applicata la sola pena pecuniaria.

Infatti, il rinvio della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, per la sanzione da applicare all’inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento stabilito in favore dei figli, deve ritenersi riferito -indipendentemente dall’età dei figli – all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2.

Di conseguenza, la sanzione prevista è quella congiunta della reclusione fino a un anno e della multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.

La pena applicata all’imputato in sede di patteggiamento risulta pertanto illegale e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, dep. 05/10/2010, Calibe, Rv. 247841), con trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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