Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 01-04-2011) 27-04-2011, n. 16456

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 29 giugno 2010, la Corte di appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale F.M. era stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, e art. 337 c.p., condannandolo alla pena di giustizia.

F. era accusato di essersi opposto in data 1 gennaio 2003, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ad un intervento del personale di Polizia finalizzato all’accompagnamento in Questura di P.J.D., impedendo ad uno degli agenti di riprendere il posto di guida sulla volante.

2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione li difensore dell’imputato, con il quale denuncia l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale e di norme processuali, la mancanza la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione.

Secondo il ricorrente, i fatti attribuiti al F. non integrerebbero gli estremi di reato. La condotta dell’imputato assumerebbe i connotati della mera resistenza passiva, difettando degli elementi della violenza e della minaccia.

Difetterebbe anche l’elemento psicologico del reato, posto che l’imputato era intervenuto solo per far accompagnare l’amico P. in ospedale.

La condotta dovrebbe ritenersi inoltre scriminata, ai sensi dell’art. 54 c.p., proprio perchè necessitata dalla tutela dello stato di salute del P..

Il reato sarebbe in ogni caso prescritto alla data del primo luglio 2010.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

Osserva la Corte che la ricostruzione in fatto operata dai Giudici di merito non offre elementi per ritenere che la condotta tenuta dall’imputato nella circostanza di cui è processo abbia integrato il reato di resistenza.

Si evince infatti che l’imputato era intervenuto in soccorso dell’amico P., che poco prima aveva subito una brutale aggressione ad opera di sconosciuti e che aveva, in stato di ebbrezza alcolica, ingiuriato la polizia intervenuta sul posto, perchè – a suo adire – non lo avevano difeso. In questo contesto, l’imputato si sarebbe dato da fare nel portare prima alla calma l’amico e nel convincere poi gli operanti di soprassedere e lasciarlo andare.

Proprio nel corso di questo colloquio si sarebbe estrinsecato, secondo i giudici di merito, l’atto di resistenza del F., consistito nel rimanere, per qualche minuto, immobile tra la portiera ed il posto della volante, impedendo all’agente di salire a bordo.

Può concludersi quindi che il comportamento tenuto dall’imputato non si è concretizzato in un atto di violenza, quanto piuttosto in una resistenza passiva, nei senso che costui non aderì all’invito rivoltogli dagli operanti di farsi da parte e lasciar sedere l’autista della volante.

Giova qui ribadire che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 337 c.p., è necessario il compimento di atti positivi d’aggressione o di minaccia che impediscano al pubblico ufficiale di compiere l’atto del proprio ufficio, rimanendo al di fuori della fattispecie un comportamento di mera disobbedienza o resistenza passiva (Sez. 6, n. 37352 del 05/06/2008, dep. 01/10/2008, Parisi, Rv. 241187).

Risultando che nessuna violenza o minaccia è stata posta in essere dall’imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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