Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-04-2011, n. 2501 Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento prot. 24570 del 2 dicembre 1992 il Sindaco del Comune di Orbetello disponeva di non accogliere la domanda di sanatoria edilizia presentata il 12 marzo 1986 dal signor A. T. relativamente alle opere edilizie abusivamente realizzate in località Saline Breschi di Orbetello, consistenti in unità abitativa, collocazione box, magazzino, wc ed opere esterne: ciò sulla scorta del parere negativo reso dall’Amministrazione provinciale di Grosseto, giusta delibera della giunta provinciale n. 1890 del 15 maggio 1991, in ordine al vincolo idrogeologico (ex R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267).

2. Con rituale e tempestivo ricorso giurisdizionale il signor A. T. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana l’annullamento di tutti i sopracitati atti, lamentandone l’illegittimità alla stregua di due motivi di censura, rubricati rispettivamente "violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 7 del R.D. n. 3267 del 30/12/1993 – violazione di legge per difetto di istruttoria e per disparità di trattamento" e "violazione di legge – eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – carenza dei presupposti – illogicità manifesta – motivazione incongrua".

In sintesi, il ricorrente, oltre a dedurre l’erroneità della procedura per la mancata notifica del parere negativo dell’Amministrazione provinciale di Grosseto, lamentava l’illogicità e la contraddittorietà degli atti impugnati, in quanto l’immobile ricadeva in una zona ampiamente urbanizzata e antropizzata, laddove il vincolo idrogeologico non precludeva qualsiasi attività di trasformazione del territorio, ma solo quelle forme edilizie capaci di compromettere effettivamente il territorio stesso, situazione che non sussisteva nel caso di specie per le dimensioni del manufatto e per il relativo modestissimo carico urbanistico, tanto più che l’area era costellata da numerosi insediamenti turistico – ricettivi (camping) per la cui regolarizzazione erano state addirittura apportate varianti allo strumento urbanistico.

Sotto altro profilo, inoltre, il ricorrente rilevava che l’amministrazione comunale si era inopinatamente limitata a recepire il parere negativo senza compiere alcuna ulteriore e doverosa attività istruttoria, senza tener conto della notevole risalenza nel tempo delle opere realizzate e dell’assoluta carenza di danni o di rischi di carattere idrogeologico.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 531 dell’anno 1993.

3. Con altro ricorso giurisdizionale notificato il 4 maggio 1996 il signor A. T. impugnava anche la successiva ordinanza n. 66 del 26 febbraio/8 marzo 1996, recante l’ordine di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi, notificata unitamente al diniego di sanatoria ed ai ricordati atti ad esso presupposti.

L’impugnativa, oltre a riprodurre i motivi di censura già sollevati col primo ricorso, sollevava anche il vizio di "violazione di legge per ingiusto procedimento", osservando che non erano stati previamente notificati gli atti presupposti e che questa era stata inopinatamente emessa ancor prima della decisione dell’adito tribunale sulla legittimità del diniego di sanatoria.

Il ricorso veniva iscritto al NRG. 1748 dell’anno 1996.

4. L’adito tribunale, sez. III, con la sentenza n. 237 del 24 novembre 1997, nella resistenza dell’Amministrazione provinciale di Grosseto, colo quanto al primo ricorso, riuniti i ricorsi, respingeva il primo, ritenendo infondati i motivi di censura sollevati e, quanto al secondo, in parte lo respingeva ed in parte lo dichiarava inammissibile, nella parte in cui erano stati riproposti i motivi già spiegati con il primo ricorso.

5. Con atto di appello notificato il 7 gennaio 1999 il signor A. T. ha chiesto la riforma della predetta statuizione, formulando un solo articolato motivo di gravame, rubricato "Violazione degli artt. 7 e 15 L. 1437/1939 in analogia alla violazione degli artt. 1 e 7 R.D.L. n. 3267/1923 – Contraddittorietà della motivazione della sentenza – Illogicità manifesta", con cui sono stati sostanzialmente riproposti i motivi di censura sollevati in primo grado, a suo avviso superficialmente apprezzati ed ingiustamente respinti con motivazione lacunosa e contraddittoria.

Il Comune di Orbetello non si è costituito in giudizio; ha invece resistito al gravame la Provincia di Grosseto che ha illustrato le proprie tesi difensive con apposita memoria.

6. All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

7. L’appello è infondato.

7.1. Occorre premettere che il parere negativo reso dall’Amministrazione provinciale di Grosseto (delibera di G.P. n. 1890 del 15 maggio 1991) ai fini dl vincolo idrogeologico sulla domanda di condono edilizio è così motivato"trattasi di manufatti in materiale precario posizionati in zona PRG variante B5 lotto n. 1 con IF 0,20 per il quale l’Amm.ne Prov.le ha espresso parere negativo con nota n. 25054 dell’11.11.83, in quanto caratterizzato da vaste zone boscate di pineta e macchia mediterranea, la cui ulteriore compromissione potrebbe provocare gravi danni di carattere idrogeologico".

La puntuale indicazione degli elementi ostativi all’accoglimento della richiesta sanatoria esclude innanzitutto la sussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione, risultando in concreto assicurata la conoscenza delle ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le scelte dell’amministrazione e garantita quindi la loro sindacabilità attraverso la ricostruzione dell’iter logico – giuridico ad esse sotteso.

Né può condividesi la pur suggestiva tesi, secondo cui l’onere motivazionale incombente sull’amministrazione sarebbe stato rispettato solo formalmente, e non già sostanzialmente, a causa della concreta inidoneità e genericità delle ragioni esposte (anche al fine di consentire l’adeguato sindacato giurisdizionale sulle contestata scelte amministrative): una simile ricostruzione è frutto di un evidente equivoco sulla natura giuridica del parere in questione e sui limiti del relativo sindacato giurisdizionale.

Invero detto parere è espressione di una valutazione tecnica ampiamente discrezionale, tipica manifestazione del potere autoritativo dell’amministrazione, che come tale si sottrae al sindacato di legittimità, tranne le ipotesi di manifesta illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità ovvero di macroscopico travisamento dei fatti (C.d.S., sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4823), che non si rinvengono nel caso di specie e che peraltro non sono state neppure dedotte e provate dall’appellante.

Le contestazioni di genericità e di contraddittorietà di detto parere, fatto proprio dall’amministrazione comunale di Orbetello, lungi dall’evidenziare eventuali effettivi vizi di formazione del giudizio dell’amministrazione, si atteggiano a mere opinioni dissenzienti, volte a sovrapporre e/o sostituire alle valutazioni dell’amministrazione competente le proprie soggettive considerazioni, cosa che le rende gratuite ed apodittiche, prive di qualsiasi elemento obiettivo di riscontro.

7.2. Quanto al dedotto vizio di istruttoria occorre rilevare che il parere negativo dell’Amministrazione provinciale è fondato sull’articolata istruttoria espletata dal Servizio Forestale, anche attraverso appositi sopralluoghi (come si ricava dalla lettura della ricordata deliberazione della giunta provinciale), così che non sussisteva alcun obbligo dell’amministrazione di reiterare l’attività istruttoria, trattandosi di un inutile aggravio del procedimento.

Giova poi aggiungere che, come peraltro emerge dalla nota prot. 25054 dell’11 novembre 1993 dell’Amministrazione provinciale, depositata in atti il 25 gennaio 2011, il Servizio Forestale ha espresso il proprio parere negativo tenendo anche conto della destinazione urbanistica dell’area, così che anche sotto tale ulteriori profilo sono prive di fondamento le doglianza di difetto di motivazione, di difetto di istruttoria e di contraddittorietà.

E’ appena il caso di rilevare che, secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale, il vincolo idrogeologico riguarda direttamente i terreni e non i boschi ed è finalizzato a prevenire smottamenti e movimenti franosi (da ultimo C.d.S., sez. V, 10 settembre 2009, n. 5424), così che il mero fatto che eventi di tal genere non si siano verificati non inficia in alcun modo il parere negativo reso.

7.3. Quanto alla legittimità del provvedimento di demolizione, la Sezione osserva che esso, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

7.4. E’ infine appena il caso di osservare come la denunciata circostanza che il parere negativo dell’Amministrazione provinciale sarebbe stato notificato unitamente al diniego di sanatoria non solo costituisce causa di illegittimità degli stessi e dell’ordine di demolizione, incidendo soltanto sull’esercizio della tutela giurisdizionale, sulla cui effettività non può assolutamente dubitarsi, avendo l’interessato tempestivamente adito l’autorità giudiziaria a tutela della propria posizione giuridica.

Né alcun vizio di legittimità si riscontra nel provvedimento comunale di diniego della sanatoria, fondato sul più volte ricordato parere negativo, essendo consentita la motivazione per relationem purchè gli atti cui essa si riferisce siano resi effettivamente disponibili, circostanza non contestata nel caso di specie (tanto più che gli stessi sono stati anche impugnati).

8. In conclusione l’appello deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado nei confronti del Comune di Orbetello, stante la sua mancata costituzione in giudizio, mentre possono essere compensate nei confronti dell’Amministrazione provinciale di Grosseto, in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal signor A. T. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sez. III, n. 237 del 24 novembre 1997, lo respinge.

Nulla per le spese nei confronti del Comune di Orbetello; spese compensate nei confronti della Provincia di Grosseto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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