Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 27-04-2011, n. 16506

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

tore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli datata 16/26.2.2010 che confermava la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata datata 29.2.2008 di condanna alle pene di legge per i delitti di violenza privata (così derubricato dal giudice di primo grado il delitto di tentato omicidio originariamente contestato) e di detenzione di un fucile da caccia ca. 33, deducendo, da un lato, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta finalizzazione della minaccia tesa a far desistere la persona offesa, Ch.Nz., dal riparare la serratura della porta della propria abitazione, locatagli dal padre dell’imputato, dall’altro sempre carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile perchè svolge il tentativo, ferma la situazione di fatto come ipostatizzata in sentenza, di offrire, ed in modo oltremodo generico, una diversa valutazione da quella, corretta sul piano logico e congrua, ritenuta dai giudici di merito dei fatti di causa. Parimenti sul versante del diniego delle attenuanti generiche il ricorrente chiede la considerazione in positivo delle ragioni della sua azione nonchè dei contenuti del suo interrogatorio, laddove i giudici di merito proprio in considerazione della evidente sproporzione tra l’azione violenta, per il colpo di fucile – la cui detenzione è ammessa dall’imputato – sparato in direzione della vittima, e l’occasione dei contrasti tra l’imputato e la persona offesa, hanno ritenuto, logicamente e congruamente, l’azione connotata da un particolare, grave disvalore giuridico sociale tale da precludere i benefici richiesti.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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