Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1195/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Italo Franco Consigliere, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 229/2009 proposto da ROSSI MARTA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Umberto Costa, Fabrizio Pertile e Sergio Pertile, con domicilio presso la segreteria del T.A.R. ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

il Comune di Venezia in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Gidoni, M.Maddalena Morino, Antonio Iannotta, Maurizio Ballarin, Nicoletta Ongaro e Giuseppe Venezian, con elezione di domicilio presso la Civica Avvocatura nella sede municipale;

PER

l’annullamento del silenzio-rifiuto formatosi in ordine all’adozione del piano di lottizzazione proposto dalla ricorrente in data 23.11.2006.

Visto il ricorso, notificato il 23.1.2009 e depositato presso la segreteria il 23.1.2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia, depositato il 2.2.2009;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l’art. 21 bis della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 introdotto dall’art. 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205;

Uditi nella camera di consiglio dell’1 aprile 2009 – relatore il Consigliere Italo Franco – l’avv. F.Pertile per la ricorrente e l’avv. Gidoni per il Comune di Venezia;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO

La sig.ra Rossi, proprietaria di un terreno della superficie di mq. 144.600 in Comune di Venezia – Malcontenta, in zona classificata dalla variante al PRG approvata con DGR n. 3905 del 3.12.2004 “C2RS112” (id est, residenziale di espansione, con una suscettibilità edificatoria pari a circa il 3%, per mq. 5.000), dopo avere ottenuto un parere preliminare positivo dal dirigente responsabile (il 3.11.2005), richiedeva al comune l’approvazione di un PUA (o PdL). Quivi si prevedeva la realizzazione, oltre che di 16 unità abitative bifamiliari a un piano, il recupero di un fabbricato esistente, la creazione di un’area a verde e di una strada ciclo-pedonale, con costi di manutenzione a proprio carico.

Nonostante i pareri favorevoli di vari organi –tra cui il parere di regolarità tecnica del 26.05.2008-, l’amministrazione comunale, rimasta in un primo tempo silente, interpellava, il 5.06.2008, la commissione di salvaguardia di Venezia (d’ora in avanti: CSV), la quale dava parere negativo (il 13.10.2008) ritenendo: che l’assetto urbanistico sarebbe peggiorativo rispetto al PRG; che la campagna circostante il forte deve essere lasciata incolta perché fascia di rispetto dello stesso.

Quindi la Rossi –che già aveva inutilmente diffidato il Comune in precedenza, notificava nuova diffida (al sindaco e agli assessori) il 15.10.2008, nel contesto della quale si afferma non essere dovuto il parere della CSV, per essere il sito esterno alla “conterminazione lagunare”. Ma in due note dell’ufficio legale del Comune (la seconda dell’11.11.2008) si sostiene, al contrario, che trova applicazione l’art. 14 della l. 29.11.84 n. 798.

Quindi, per contrastare la permanente assenza di pronuncia dell’amministrazione, l’interessata ha proposto ricorso contro il silenzio, ai sensi dell’art. 21 bis della l. n. 1034/71.

Con articolato motivo essa sostiene che, mancando tuttora un provvedimento espresso, il Comune è inadempiente, in violazione dell’art. 2 della l. n. 241/90, soggiungendo che è stato violato anche il divieto di aggravare il procedimento, con il richiedere il parere alla CSV.

L’area, che è situata nell’entroterra, al confine con il comune di Mira, è esterna alla conterminazione lagunare (donde l’inesistenza della necessità di sentire la CSV, la quale ha, comunque, lasciato trascorrere invano i 90 giorni –di cui all’art. 20 della l.r. n. 11/2004- dal parere di regolarità tecnica sopra ricordato). E’ stato, altresì, violato, con il comportamento dilatorio e ostruzionistico della P.A., anche il principio di buona fede e di correttezza. Infine, in considerazione della conformità alla destinazione posta dal PRG, l’assenso al piano richiesto si configura come un atto vincolato.

Conclude la ricorrente con la domanda di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. e di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa, ordinando al comune di assentire il PdL entro trenta giorni.

Resiste l’Amministrazione comunale, asserendo che è in corso l’emissione del provvedimento, a tale proposito depositando bozza della delibera di G.M., per il che veniva disposto il rinvio della trattazione in attesa della formalizzazione della delibera. In limine alla nuova udienza camerale la P.A. resistente ha, quindi, depositato: richiesta di parere alla municipalità di Marghera; convocazione della V^ commissione edilizia per il 31.3.2009, con all’ordine del giorno la proposta di restituzione del P.d.L..

All’udienza camerale del 1° aprile 2009, in mancanza di assicurazione, da parte del difensore del Comune, circa i tempi di assunzione della delibera, il difensore della ricorrente ha insistito sulle proprie domande, chiedendo che la causa fosse spedita in decisione.

DIRITTO

Dalla narrativa in fatto che precede si evince la fondatezza del ricorso proposto contro il silenzio. In effetti, il procedimento iniziato con la richiesta di approvazione del P.d.L. è stato realizzato per un lungo tratto, ma non è pervenuto alla conclusione con un provvedimento formale, nemmeno in senso sfavorevole (provvedimento che può essere di approvazione, o di restituzione del piano, ai sensi dell’art. 20 del T.U. edilizia).

Anche nelle difese svolte in giudizio, il Comune non ha inteso dare indicazioni affidabili circa la data di formalizzazione della delibera di restituzione.

Tanto premesso e considerato, non resta al Collegio che accogliere il ricorso, ordinando alla P.A. resistente di emettere un provvedimento esplicito sull’istanza di approvazione del P.d.L. di cui è causa, entro trenta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa, o di notificazione a cura di parte, se più tempestiva, della presente sentenza.

Non può, invece, accogliersi la domanda di pronuncia sulla fondatezza della pretesa, sia in considerazione delle peculiarità della fattispecie (con riguardo ai contrastanti pareri espressi nel corso del procedimento), sia del fatto che non ci si trova al cospetto di un provvedimento vincolato (evidente essendo l’esistenza di margini di discrezionalità della P.A. al riguardo).

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, definitivamente pronunziando sul ricorso suindicato, lo accoglie. Per l’effetto ordina al Comune di Venezia di emettere un provvedimento esplicito sull’istanza di approvazione del P.d.L. a suo tempo formulata dalla ricorrente, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se antecedente, della presente sentenza.

Condanna il Comune di Venezia al pagamento, a favore della ricorrente, delle spese e competenze del giudizio che liquida forfettariamente in € 2.000,00 oltre agli oneri di legge (i.v.a. e c.p.a.)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in camera di consiglio, l’1 aprile 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 229/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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