Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-04-2011, n. 2496 Rapporto d’impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – A. P., laureato in urbanistica, funzionario tecnico di VIII livello, dipendente del Comune di Chioggia, nel periodo 7 maggio 1992/31 dicembre 1994 (esclusi i soli giorni 1/4 ottobre 1994) aveva svolto le mansioni di capo ripartizione urbanistica (architetto dirigente, qualifica IX), con relativo trattamento economico, in supplenza del titolare, architetto Ventimiglia, sospeso cautelativamente dal servizio: mansioni assegnategli, con varie deliberazioni di Giunta comunale, a tempo determinato e poi sostituitegli dalla reggenza del posto vacante, dopo la cessazione dal servizio del titolare, avvenuta il 25 gennaio 1994, fino all’assegnazione – ex art. 57, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 29/1993, come sostituito dall’art. 25, d.lgs. n. 546/1993 – di detta reggenza a Carmelo Papa, meno anziano in carriera rispetto al P., procuratore legale, livello VIII, con delib. 11 gennaio 1995 n. 22, impugnata dal P., dinanzi al T.a.r. di Venezia, per eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione dell’art. 3, legge n. 241/1990, per omessa valutazione dei contrapposti interessi pubblici e privati in gioco, nonché degli artt. 10 e 12, regolamento organico del personale comunale, salva una possibile incostituzionalità dell’art. 2103, c.c., ove ritenuto inapplicabile ai pubblici dipendenti (come peraltro escluso dal C.S., sezione V, dec. n. 587/19969).

B) – I primi giudici respingevano il ricorso con sentenza che il soccombente P. impugnava, poi, con atto d’appello in cui ribadiva le censure già esposte in prima istanza, successivamente costituendosi in giudizio pure con un nuovo difensore (dopo la rinuncia al mandato da parte del suo precedente patrono) che, in apposita memoria, poneva in luce come il P. fosse stato pienamente assolto in sede penale (v. sent. 27 gennaio 2003 n. 2144 della sezione I penale della Corte d’appello di Venezia, in atti) da ogni imputazione ascrittagli ma riguardante, piuttosto, fatti criminosi accaduti dopo il 31 dicembre 1994, periodo in cui egli era stato sostituito nella discussa reggenza da Carmelo Papa.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione, sulle sole conclusioni dell’appellante, non essendosi costituito alcun appellato.
Motivi della decisione

I) – L’appello è fondato e va accolto, in base a quanto emerso in sede penale, laddove il P. è stato integralmente scagionato da ogni addebito, per cui risulta evidente il difetto di motivazione che aveva caratterizzato il provvedimento da lui impugnato in prime cure.

Infatti, l’amministrazione comunale procedente avrebbe dovuto preferibilmente attendere l’esito di tali vicende penali, prima di determinarsi in un senso o nell’altro, tanto più che le responsabilità penali in questione sembrano coinvolgere fatti e situazioni ricadenti piuttosto nel periodo in cui la reggenza della ripartizione urbanistica del Comune di Chioggia era stata affidata al Papa, dopo un rilevante lasso di tempo nel corso del quale lo stesso incarico era stato ripetutamente assegnato all’attuale appellante P., con reiterati provvedimenti destinati a durare ciascuno tre mesi, dopo di che si era improvvisamente e singolarmente ritenuto che l’esperienza in tal modo maturata dall’originario ricorrente A. P. non fosse idonea ad assicurargli l’attribuzione della funzione in termini duraturi, immotivatamente (ma immaginabilmente) preferendogli Carmelo Papa, poi invece rivelatosi presumibilmente coinvolto nelle situazioni penalmente rilevanti di cui sopra si è detto.

II) – Alla luce di tali risultanze, il collegio deve ritenere fondato l’appello in esame, accogliendone la censura di carente motivazione ed assorbendone le rimanenti doglianze (in quanto interdipendenti rispetto alla prima), correlativamente riformando l’impugnata sentenza ed accogliendo il ricorso a suo tempo proposto dal P. in prima istanza, nonché annullando gli atti e provvedimenti ivi gravati, fatti salvi quelli ulteriori della p.a. comunale, che li adotterà nel pieno rispetto dei principi di diritto qui enunciati, procedendo ad una rinnovata valutazione del curriculum di ciascun aspirante alla citata nomina e non mancando di valorizzare pienamente i rispettivi titoli di studio, oltre all’esperienza dai singoli candidati legittimamente accumulata in tutto il corso della carriera e, specificamente, nello svolgimento dell’incarico per cui è causa.

Spese ed onorari del doppio grado di giudizio interamente compensati per giusti motivi tra le parti in causa, tenuto anche conto delle alterne vicende processuali.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, accoglie l’appello di A. P. (ricorso n. 978/2000), riforma l’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado, annulla i provvedimenti con esso gravati e compensa integralmente tra le parti in causa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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