Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 27-04-2011, n. 16503 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.T. ricorre personalmente per cassazione avverso la sentenza 26.2/4.3.2010 del giudice di pace di Roma, di condanna per il reato p. e p. dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis deducendo l’illegittimità costituzionale della norma sotto più profili – artt. 2, 3, 24, 25, 27, 97 e 117 Cost., la violazione del rito per essere stata notificata solo l’autorizzazione del p.m. alla presentazione immediata dell’imputato davanti al giudice di pace ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20 bis, comma 3 ma non la pregressa richiesta dell’autorizzazione al p.m. rivolta dalla polizia giudiziaria, ancora per non aver approfondito l’indagine sulla sua non facile comprensione della lingua italiana ed, infine, per aver applicato la sanzione dell’ espulsione malgrado la mancanza di precedenti penali a suo carico. La decisione della Corte è condizionata dal fatto che la sentenza del giudice di pace, per aver applicato la sanzione della espulsione, è appellabile, e non ricorribile (v. in tal senso, per tutte, Sez. 1, 1.12/14.12.2010, P.G. in proc. Amoùou, Rv 249075), con la conseguente diversa qualificazione del mezzo di impugnazione come proposto. Invero è appellabile, e non già ricorribile per cassazione, la sentenza del giudice di pace di condanna alla misura dell’espulsione in sostituzione della pena pecuniaria, stante la "ratio legis" di consentire lo scrutinio nel merito ove siano irrogate sanzioni incidenti sulla sfera di libertà dell’imputato, e comunque, per l’espresso dettato dell’art. 593 ult. cpv. c.p.p., diverse dalla pena dell’ammenda. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al tribunale monocratico di Roma.

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