Cons. Stato Sez. V, Sent., 27-04-2011, n. 2490

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

n. 104/2010);
Svolgimento del processo

A) – Il sindaco del Comune di Otranto aveva autorizzato "il transito, nel tratto di pineta che dalla località C. S. conduce alla spiaggia di San Giorgio, di un trenino per il trasporto di persone, anche diversamente abili, così come richiesto, per tutta la durata della corrente stagione estiva, ergo fino al 30 settembre, in deroga a quanto stabilito con l’ordinanza sindacale n. 111 del 20 giugno 2007, a condizione che:

1. il trenino da utilizzare debba essere idoneo ed omologato a tale scopo, condotto da personale idoneo, coperto da polizza assicurativa e munito di estintori antincendio, atti a garantire la pubblica incolumità e l’integrità della pineta attraversata, fermo restando che questo Comune resta sollevato da qualsiasi responsabilità in merito a tutto quanto derivante dall’impiego di tale mezzo;

2. sia comunicato all’ufficio di Polizia punicipale il tipo di automezzo ed il relativo numero di targa".

Tale autorizzazione costituiva, espressamente, una deroga all’ordinanza sindacale n. 111 del 20 giugno 2006, con la quale si erano vietati a tutti i veicoli il transito e la sosta nelle zone pinetate.

Si trattava, quindi, di un permesso in deroga, adottato in accoglimento dell’istanza presentata dal Consorzio C. S. (costituito tra i proprietari di terreni ed immobili facenti parte del medesimo comparto edificatorio denominato "Villaggio C. S.") e dal G. H. D., entrambi originari controinteressati e titolari di strutture site in quella località C. S. (l’H.D. posto anch’esso nel medesimo comparto edificatorio, ma non partecipante al citato Consorzio).

Gli originari ricorrenti, invece, erano comproprietari di molti ettari di una striscia di terreno, sita in quella medesima località, costeggiante il demanio marittimo e per larga parte interessata dalla pineta.

Di fatto, i trenini del Consorzio e dell’H.D. attraversavano detta proprietà per giungere alla spiaggia, percorrendo la pineta: donde il loro perdurante interesse a censurare il provvedimento di cui sopra, emesso in data 24 luglio 2007 e pur in scadenza al 30 settembre 2007, nonché tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti (non potendo al riguardo bastare una semplice misura cautelare), nonché al prodursi dell’effetto conformativo derivante da un giudicato favorevole, nei confronti dell’ulteriore attività amministrativa, tutt’altro che improbabile, nel caso di specie, trattandosi di esigenze naturalmente reiterabili in occasione della stagione estiva.

B) – I primi giudici accoglievano il gravame, osservando come la frase di stile salvi i diritti dei terzi, apposta per prassi nei provvedimenti amministrativi (ed anche in quello in questione), non esimesse, ovviamente, le autorità dall’obbligo di evitare che i loro provvedimenti incidessero illegittimamente sulle individuali posizioni giuridiche di soggetti terzi.

In particolare, nel caso di rilascio di titoli abilitanti, la necessaria verificazione della legittimazione del richiedente (cfr. C.S., dec. 23 marzo 2004 n. 1463) ad ottenere un permesso per un’opera o un’attività materiale, dovrebbe proprio servire ad evitare che l’amministrazione stessa partecipi, con propri provvedimenti, alla commissione di un illecito a danno di terzi, il limite costituito dal cui diritto, in sostanza, integrerebbe un confine di legittimità dell’azione amministrativa e non una generica clausola di garanzia, non potendo la p.a. consentire un’attività, senza prima verificare che essa non sia illegittimamente lesiva del diritto dei terzi, come sopra precisato.

Nella specie, il Comune resistente non avrebbe potuto autorizzare un generico attraversamento della pineta con veicoli a motore, senza pretendere, dai ricorrenti, una prova sicura della loro legittimazione al passaggio, previa istruttoria tanto più ponderata ed approfondita, con dettagliato resoconto motivazionale, incidendosi su situazioni controverse ed oggetto di contenzioso pendente nelle sedi giurisdizionali.

Né al difetto d’istruttoria e di motivazione avrebbe potuto impunemente aggiungersi la genericità del contenuto del provvedimento (neppure identificante puntualmente alcun tracciato né escludente le proprietà private), omissione in ipotesi ridondante necessariamente in un ulteriore vizio del provvedimento (invalido per vizio di motivazione e/o nullo per genericità dell’oggetto), anche ove si volesse porre maggiore rilievo sulla funzione di deroga, svolta dal provvedimento impugnato, al precedente divieto di attraversamento della pineta.

Difatti, nell’atto gravato, si specificava la possibilità di transitare con un trenino sulla stradina indicata nelle premesse del provvedimento, ma senza alcuna ulteriore specificazione, per cui il comune avrebbe dovuto verificare il tracciato di quella stradina e la legittimazione del richiedente il passaggio, a pena di discrasia tra il contenuto autorizzatorio dell’atto e la verificazione dei suoi presupposti legittimanti.

Sarebbe stato, quindi, onere del richiedente provare la propria legittimazione ed obbligo della p.a. verificarla, sulla base della documentazione allegata.

Dal difetto di prove certe ed immediate sarebbe magari scaturito l’onere del richiedente di adìre il giudice competente e di attendere l’esito del relativo giudizio, per ottenere così l’accertamento del suo titolo, onde usarlo poi nelle competenti sedi amministrative.

C) – Detta sentenza veniva, quindi, impugnata con separati ricorsi dal Consorzio C. S. e dal G. H. D., che chiedevano ed ottenevano la sospensione cautelare della sua efficacia, dopo la costituzione in giudizio degli appellati M. R. e R. R. (anche con nuovo difensore), che resistevano ai due gravami ed alle connesse istanze cautelari.

Con apposita memoria difensiva il Consorzio ed il G. H. appellanti insistevano nelle proprie argomentazioni, eccependo pure un possibile difetto di giurisdizione amministrativa, in favore di quella del giudice civile.

Con propria memoria, M. R. e R. R. ribadivano le loro tesi difensive e ponevano in luce essere intervenuto un accordo transattivo (con ipotizzabile cessata materia del contendere) pertinente al contenzioso di cui al ricorso in appello della G. H. n. 6245/2008, in discussione nella stessa udienza con quello n. 6021/2008, del cui esame si chiedeva un rinvio per trattative in corso.

All’esito della pubblica udienza di discussione le due vertenze passavano in decisione.
Motivi della decisione

Il collegio ritiene di dover riunire i due appelli, per la palese loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nonché di dover sospendere ogni pronuncia in rito, nel merito e su spese ed onorari processuali, onde disporre incombenti istruttori con la presente pronuncia interlocutoria, chiedendo a tutte le parti ed a ciascuna di esse di far conoscere al giudice d’appello se anche per il ricorso n. 6021/2008 (proposto dal Consorzio C. S.) sia intervenuta o possa sopraggiungere un’eventuale transazione, come già accaduto per il ricorso n. 6245/2008 (proposto dal G. H. D.), adempimento cui ottemperare mediante deposito di una relazione informativa presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, da effettuarsi entro giorni 90 decorrenti dall’intervenuta notificazione o comunicazione della presente decisione non definitiva, fin d’ora fissandosi la nuova pubblica udienza al 15 novembre 2011, per l’ulteriore trattazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, sospende ogni pronuncia e dispone gli incombenti di cui in motivazione, rinviando la pubblica udienza al 15 novembre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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