Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 27-04-2011, n. 16531 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.S. ricorre avverso l’ordinanza 30.7.2010 del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, confermava la pregressa ordinanza cautelare 16.7.2010 del gip presso il predetto Tribunale per il reato di associazione di stampo mafioso, deducendo vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria degli elementi posti a supporto delle determinazioni giudiziali nonchè in ordine alle esigenze cautelari nella specie illogicamente ritenute di eccezionale rilevanza richieste dall’art. 275 c.p.p., comma 4 nell’ipotesi – ed è il caso di specie – di indagato utraottantenne.

Il ricorso non merita accoglimento perchè inammissibile.

Il ricorrente non muove alcuna censura all’impianto complessivo accusatorio dei giudici di merito che delineano una articolata ramificazione delle cosche ndranghetiste, in particolare nella provincia di Reggio Calabria, con la precisa individuazione di società costituite localmente e tendenzialmente coordinate con un centro direzionale denominato Provincia. Del resto la partecipazione dell’imputato ad un summit in data 9.3.2010, convocato dal "Mastro di Giornata" della Provincia, tale M.R., per discutere della designazione del nuovo capo locale di (OMISSIS) non è stata per nulla contestata dal ricorrente, già condannato per partecipazione alla stessa organizzazione. Il predetto con i motivi di ricorso sr duole del fatto che i giudici di merito abbiano valorizzato, ai fini accusatori, una sola conversazione dalla quale emergeva la sponsorizzazione da parte sua di tale G., identificato in T.G., per la nomina a capo del locale di Roghudi.

Senonchè il discorso giustificativo giudiziale si caratterizza per una articolazione motivazionale molto più diffusa e puntuale, nella misura in cui richiama una serie di conversazioni intercettate tra ndranghetisti che collocano l’imputato, malgrado la sua età ed anzi proprio in ragione della sua anzianità, in una posizione di grande considerazione e rispetto in vista delle decisioni funzionali alla organizzazione della associazione mafiosa.

Quanto alle esigenze cautelari le censure si muovono su un piano chiaramente disomogeneo a quello proprio di legittimità, valorizzando il dato della età avanzata dello S. e non considerando che i giudici di merito, pur tenendone conto, hanno sottolineato la carica di pericolosità sociale e di gravità estrerna delle costituzione e permanenza di una associazione criminosa, diffusa e tentacolare come quella descritta nel provvedimento impugnato e nella quale il prevenuto gode, stante il tenore delle intercettazioni considerate dai giudici di merito, di grande considerazione. E costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello per cui la misura cautelare della custodia in carcere può essere eccezionalmente disposta nei confronti di soggetti ultrasettantenni a condizione che, con specifica motivazione, si dia conto dell’esistenza di esigenze cautelari di intensità così elevata e straordinaria da rendere in concreto inadeguata ogni altra misura.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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