Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 27-04-2011, n. 16530

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.M. presso il tribunale di Bolzano ricorre avverso l’ordinanza 5.11.2010 del tribunale della stessa città che, in sede di riesame dell’ordinanza cautelare emessa dal gip presso il predetto tribunale nei confronti di K.M. imputata di omicidio doloso ai danni del proprio fidanzato Y.M., modificava la misura cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari in considerazione dello stato di gravidanza dell’imputata.

Con i motivi di gravame il p.m. ricorrente sottolinea l’estrema gravità del fatto di reato per le modalità cruente della azione e per la mancanza di una ragione, quale che sia, dell’azione omicidiaria, prospettando una incapacità di intendere e di volere della K. tale da renderla estremamente pericolosa e da rendere inattuale l’operatività dell’art. 275 c.p.p., comma 4.

Il ricorso è inammissibile nella misura in cui omette di considerare l’indicazione di tutte le circostanze che hanno motivato il giudice del riesame al suo deliberato, per concentrarsi sulla indicazione di circostanze inerenti al fatto in sè considerato e senza contrapporre ragioni di segno opposto a quelle indicate nell’ordinanza impugnata.

Invero i giudici di merito, per depotenziare l’eccezionale disvalore giuridico – sociale della condotta criminosa, hanno sottolineato il fatto che l’indagata, in stato di gravidanza, non ha precedenti penali, non si è mai resa responsabile di atti violenti con l’uso delle armi, che la detenzione domiciliare presso la propria madre serviva a scongiurare proprio la reiterazione di atti violenti.

Il P.M. omette di affrontare le tematiche poste dai giudici di merito per contrastarle ed evidenziarne quindi la manifesta illogicità. E non indica quali specifiche circostanze e quali puntuali ragioni dovrebbero costituire la base giustificativa per ritenere sussistenti le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che servano a depotenziare il valore delle particolari situazioni fisiche e di salute dell’imputata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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