Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 27-04-2011, n. 16526 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

C.S. ricorre per cassazione, corredando poi il ricorso con una memoria aggiunta a replica della requisitoria scritta del S. Procuratore Generale di questa Corte, avverso l’ordinanza 21/23.11.2009 del gip di Reggio Calabria, in funzione di giudice della esecuzione, che rigettava la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati, almeno quelli relativi alla detenzione e spaccio di stupefacenti, di cui rispettivamente alla sentenza del tribunale di Siracusa in data 21.10.2005 ed alla sentenza del gup di Reggio Calabria in data 23.7.2008, e le cui pene erano confluite nel provvedimento di cumulo emesso in data 25.6.2009 dal Procuratore della Repubblica della città reggina.

Malgrado la prossimità temporale delle modalità cronologiche dei reati de quibus, malgrado la medesima tipologia degli stessi, il giudice della esecuzione non ha ritenuto di ravvisarne la deliberazione unitaria contestuale, sia pure a grandi linee, per il fatto che nell’episodio all’esame del giudice siracusano era coinvolto un soggetto del tutto estraneo all’episodio criminoso giudicato dall’Autorità giudiziaria di Reggio Calabria, come anche solo nel procedimento siracusano era stata contestata al prevenuto la violazione della legge penale sulle armi.

Ritiene il collegio che gli elementi rimarcati dal giudice della esecuzione nel senso di frapporre ostacoli logici per una rappresentazione unitaria dei delitti in esame siano manifestamente neutri rispetto al giudizio di disvalore richiesto dal ricorrente. Il fatto che il condannato sia stato ritenuto colpevole insieme ad altra persona che non appare coinvolta nell’episodio criminoso, di cui si postula la continuazione, è circostanza del tutto disomogenea ed estranea ai dati costitutivi della continuazione. La quale, peraltro, viene chiesta solo per i delitti omogenei, e non certo anche per il delitto relativo alle armi, anche questo elemento accidentale e non infirmante certo il ragionamento giustificativo della continuazione da valutare al di fuori dell’elemento soggettivo proprio del reato accidentalmente ultroneo.

La manifesta illogicità del ragionamento del giudice della esecuzione impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al gup presso il tribunale di Reggio Calabria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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