Cass. civ. Sez. V, Sent., 27-07-2011, n. 16425 Edilizia agevolata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia in esame trae origine dalla revoca dei benefici ottenuti ai sensi della L. 28 aprile 1954, n. 11, art. 54 allorchè a fronte dell’alienazione in favore dell’Istituto autonomo case popolari di un terreno edificabile non sia stata in concreto dimostrata la realizzazione della costruzione edilizia ed ha ad oggetto la questione se l’imposta di registro recuperata sia anche a carico dell’alienante e del suo procuratore negoziale.

Sia la Commissione tributaria di appello che la Commissione tributaria centrale hanno ritenuto che l’imposta dovuta a seguito della decadenza dalla agevolazione in materia di registro per trasferimenti a titolo oneroso aventi ad oggetto aree per la costruzione di case non di lusso, non ha natura complementare ma ordinaria e principale, sicchè ad essa è tenuto in forza del principio di solidarietà anche l’alienante quand’anche la decadenza non sia a lui addebitabile, così disattendendo la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di D.M.G. proposto nell’interesse dei venditori avverso la ingiunzione dell’ufficio del registro intimata anche a quest’ultimo nella qualità di rappresentante degli alienanti.

Avverso la sentenza della Commissione Centrale ha proposto ricorso con tre motivi il D.M., lamentando che la sentenza impugnata abbia richiamato decisioni della Suprema Corte senza alcuna valutazione critica sul punto del difetto di legittimazione passiva ed abbia valutato come principale l’imposta, sebbene sul fatto che fosse complementare concordasse anche la Agenzia delle entrate;

nonchè lamentando di essersi costituito nell’atto di vendita quale procuratore speciale, per cui non era tenuto all’imposta, tanto più che ricorreva la imputabilità del fatto all’acquirente. Ha aggiunto che il principio di solidarietà L. n. 3269 del 1923, ex art. 93 è stato modificato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 4 in forza del quale non si applica se il presupposto dell’imposta sia sorto dopo la legge predetta.

Hanno resistito il Ministero dell’Economia e l’Agenzia delle entrate.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

E’ priva di consistenza la censura proposta in termini di violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. con riferimento alla natura della imposta, posto che non trova alcun fondamento giuridico l’assunto che l’imposta abbia natura complementare, a fronte della circostanza che si è trattato di agevolazioni decadute, con riferimento al tributo ordinario, di cui l’A.F. ha chiesto il recupero.

Pertanto va respinta la tesi in forza della quale l’alienante ai sensi del D.P.R. n. 634 del 1972, art. 55, comma 5 – quanto dell’attuale D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57 – è esente da responsabilità allorchè il fatto sia imputabile soltanto all’altra parte del rapporto, tale esenzione essendo proponibile soltanto nei casi di imposta complementare.

Del pari infondato è l’altro mezzo, che deduce la estraneità alla obbligazione del procuratore, con l’improprio richiamo di decisioni di questa Corte (Cass. 14773/2000), che hanno riguardato esclusivamente l’INVIM, con l’esplicita affermazione che a tale imposta non è invece riferibile il principio di solidarietà per tutti i soggetti dell’atto sottoposto alla imposta di registro, evincibile dall’art. 55 citato, senza distinzione tra partecipante in nome proprio o per conto altrui.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in favore dei controricorrenti in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali in favore dei controricorrenti in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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