Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2493 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. F. riferisce che, fra i mesi di giugno e luglio del 2009, fu ricoverato per un periodo di tredici giorni in seguito a un trauma cranico a seguito del quale gli erano stati somministrati alcuni farmaci idonei ad incidere in modo negativo sulla capacità di concentrazione.

Nel frattempo, l’appellante si era iscritto alla quinta classe del liceo scientifico preso l’Istituto di istruzione superiore "Baroniò di Vicenza.

Riferisce, altresì, che in data 18 aprile 2010 egli si procurò la frattura della mano destra e che, a seguito di ciò, dovette subire un’ingessatura per circa quaranta giorni, in tal modo trovandosi in forte difficoltà per l’attività di scrittura.

Un terzo incidente coinvolse il sig. F. in data 2 maggio 2010: in tale occasione, a seguito di un incidente stradale, l’odierno appellante dovette indossare un collare ortopedico, con ulteriori difficoltà nella libertà di movimento.

Con gli atti impugnati in prime cure, il Consiglio di classe dispose la non ammissione dell’appellante all’esame di Stato, con le motivazioni di seguito trascritte: "(il Consiglio) ha esaminato tutti i documenti relativi alla sua condizione di salute, nonché quelli relativi all’incidente stradale del 2.05.2010 e tutto quanto fornito dalal famiglia per avere una situazione completa dell’alunno. Quindi ha ricordato tutte le opportunità che i docenti hanno offerto al candidato per conseguire una preparazione adeguata a sostenere l’esame. Nonostante questo, l’alunno non ha risposto in maniera positiva in quanto permangono insufficienze diffuse e talvolta gravi".

Il provvedimento in questione veniva impugnato dal sig. F. dinanzi al T.A.R. del Veneto il quale, con la pronuncia oggetto del presente gravame, respingeva il ricorso osservando che "il giudizio di non ammissione è adeguatamente motivato, anche con la valutazione delle condizioni di salute dell’alunno nel corso dell’anno scolastico e tenendo anche conto dell’impossibilità di prescindere da insufficienze riportate in più materie a causa solo di condizioni di salute".

La sentenza in questione veniva gravata in sede di appello dal sig. F., che ne chiedeva l’integrale riforma articolando i seguenti motivi di doglianza: (…)

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il quale concludeva nel senso della reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2010, il Collegio sentiva le parti presenti in ordine alla possibilità di definire la questione con sentenza in forma semplificate e il ricorso veniva trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto da un allievo della quinta Liceo scientifico presso l’Istituto "Baroniò di Vicenza avverso la sentenza in forma semplificata con cui il T.A.R. del Veneto ha respinto il ricorso avverso il giudizio del Consiglio di classe con il quale, all’esito dello scrutinio, si era deciso di non ammettere l’appellante all’esame di maturità.

2. Con il primo motivo di ricorso, il sig. F. lamenta che i primi Giudici abbiano omesso di considerare che il provvedimento di mancata ammissione all’esame di Stato fosse del tutto privo di motivazione, non essendo sufficiente ai fini motivazionali l’aver fatto generico riferimento al fatto che il consiglio di classe avesse comunque tenuto conto delle patologie da cui era stato affetto l’odierno appellante.

Nella presente sede, inoltre, il sig. F. torna nuovamente ad articolare i seguenti motivi di doglianza già proposti in primo grado:

1) Violazione del d.P.R. 122/09 e falsa applicazione della legge 1/2007 e dell’ Ordinanza ministeriale n. 44/2010 e del d.lgs. 59/2004, nonché mancata pubblicazione dei criteri generali di ammissione agli esami di Stato per eccesso di potere, per sviamento di potere (e/o per manifesta ingiustizia, per contraddittorietà della motivazione, per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti).

Con tale motivo il sig. F. lamenta che la pertinente disciplina di settore non afferma che l’ammissione all’esame di maturità sia assoggettata a criteri – per così dire – "meccanicisticì (ossia, fondati sulla mera media matematica dei voti conseguiti), ma che essa comporti un più generale giudizio in ordine alla specifica situazione di ciascuno studente e in ordine alla combinazione delle valutazioni attribuite per l’area cognitiva e quella comportamentale partecipativa. In definitiva, il giudizio espresso dal Consiglio di classe non rispecchierebbe la piena capacità di discernimento del discente, limitandosi alla mera circostanza delal presenza di alcune insufficienze.

Inoltre, l’intera attività valutativa posta in essere dal collegio dei docenti risulterebbe illegittima per la mancata, previa pubblicazione dei criteri di valutazione (art. 1, d.P.R. 122 del 2009).

2.1. I motivi di appello sono manifestamente infondati, con la conseguenza che il ricorso in questione possa essere definito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.

2.2. Giova premettere che è incontestato in atti che l’odierno appellante abbia riportato, in sede di scrutinio prodromico all’ammissione all’esame di Stato, insufficienze piuttosto gravi in un numero rilevante di discipline (latino: 5; matematica: 4; scienze: 4; fisica: 4).

E’ altresì incontestato in atti che, nel passaggio fra il primo e il secondo quadrimestre, il rendimento scolastico del sig. F. non abbia conosciuto significativi miglioramenti, attestandosi comunque su un livello di generale insufficienza (anche se si erano registrati alcuni lievi miglioramenti in talune discipline – es.: matematica, fisica, scienze -).

Ebbene, né in primo grado, né nella presente sede di appello il sig. F. ha addotto elementi i quali possano deporre nel senso della inattendibilità o abnormità in senso assoluto delle valutazioni espresse.

Quindi, deve darsi per acquisito che il profitto complessivo dell’appellante alla vigilia dello scrutinio finale si attestasse su un livello di diffusa insufficienza.

Occorre, a questo punto, domandarsi se i giudizi finali espressi dal consiglio di classe risultino erronei per non essere state adeguatamente valutate le ulteriori circostanze relative alla condizione soggettiva dell’allievo (e, in particolare, le numerose problematiche di salute che lo avevano afflitto nel periodo precedente lo scrutinio).

Ad avviso del Collegio la risposta è negativa.

Si ritiene centrale, al riguardo, la previsione di cui al comma 3 dell’articolo 1 del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, a tenore del quale "la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla "Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione", adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000".

La disposizione in questione (certamente applicabile anche in relazione allo scrutinio di ammissione all’esame di maturità) pur non essendo volta all’espressione di una valutazione – per così dire – di stampo meccanicistico ed incentrato alla mera media dei voti riportati dall’allievo, non consente tuttavia di tenere oltre misura in considerazione le difficoltà individuali di contesto che possono aver caratterizzato il percorso scolastico di ciascun allievo.

In definitiva, il complessivo giudizio finale di non idoneità, non rappresentando una misura di carattere parasanzionatorio (bensì il precipitato valutativo delle complessive attitudini e potenzialità in concreto di maturate nel corso dell’anno dall’allievo) non si presta a una valutazione di carattere lato sensu "scriminante’. Ed infatti, il giudizio finale non costituisce una sanzione in senso proprio, bensì la conseguenza in senso valutativo della concreta attività formativa posta in essere dallo studente, con la conseguenza che spetti solo al consiglio di classe (nell’esercizio della lata discrezionalità che ne caratterizza l’attività) valutare l’incidenza complessiva che le forzose assenze subite dall’allievo e, in particolare, se esse abbiano compromesso in modo incolmabile (seppur incolpevole) il grado di preparazione che sarebbe stato necessario per essere ammesso all’esame di Stato.

Impostati in tal modo i termini della questione emerge che il giudizio negativo espresso dal consiglio di classe risulti esente dai vizi rubricati in quanto dà atto (in modo sintetico, ma esauriente al fine di comprendere l’iter logico seguito e di apprezzarne la complessiva attendibilità) delle circostanze (fra cui i problemi di salute, pur benignamente valutati) che avevano reso impossibile per l’allievo il conseguimento di un livello complessivo di maturità e preparazione tale da essere ammesso a sostenere l’esame di Stato.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in questione deve essere respinto.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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