Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 27-04-2011, n. 16524 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il 21 luglio 2010 il Tribunale di sorveglianza di Tarante respingeva l’istanza di affidamento in prova terapeutico formulata da P.A., detenuto in espiazione della pena di tre anni di reclusione inflitta con sentenza della Corte d’appello di Lecce del 27 marzo 2008 per il delitto previsto dall’art. 609 bis c.p., osservando che non era indicata la durata del programma, lo stesso prevedeva anche la frequentazione del centro di igiene mentale che non risultava, peraltro, essere stato mai seguito da P., la domanda era stata presentata dopo tre giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e doveva reputarsi strumentale al conseguimento del beneficio.

2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, P., il quale lamenta violazione ed inosservanza della legge penale, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in relazione agli elementi posti a base del diniego del beneficio, di cui sussistevano tutti i presupposti formali e sostanziali.
Motivi della decisione

L’interesse richiesto dall’art. 568 c.p.p., comma 4, quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primarie diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l’impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.

Il requisito dell’interesse deve sussistere, oltre che al momento della proposizione del gravame, anche in quello della sua decisione e deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale (Cass. 15.3.1996, ric. Cascio, rv. 204605; Cass. 29.9.1994, ric. Bruzzise, rv. 199607; Cass. 7.3.1995, rv. 202251).

Alla luce di questi principi, nel caso in esame, non sussiste l’interesse al ricorso, in quanto il ricorrente è stato scarcerato il 27 settembre 2010 a seguito di sospensione dell’esecuzione della pena.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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