Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2488 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 429 del 2009, il T.A.R. per la Calabria ha respinto il ricorso n. 118 del 2009, proposto dalla odierna appellante:

– per l’annullamento del decreto del 6 novembre 2007, con il quale il Dirigente presso l’Ufficio Scolastico provinciale di Catanzaro ha rettificato il punteggio a suo tempo attribuitole nella graduatoria approvata in data 30 marzo 2001 del concorso a posti di insegnante per l’infanzia di cui al D.M. 2 aprile 1999, riducendolo da punti 84 a punti 74,50;

– per il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimo o comunque scorretto comportamento dell’amministrazione.

Nel dettaglio, la ricorrente ha partecipato al concorso a posti di insegnante per l’infanzia bandito col D.M. 2 aprile 1999, collocandosi al 138° posto, con punti 84,00 in posizione utile nella graduatoria pubblicata in data 15 giugno 2001.

Senonché, l’Amministrazione, dopo la stipula del contratto in data 2 agosto 2007, le comunicava, con nota del 17 ottobre 2007, l’avviso di avvio del procedimento di rettifica del punteggio; con il citato decreto del 6 novembre 2007, quindi, il Dirigente presso l’Ufficio Scolastico provinciale di Catanzaro ha rettificato il punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria approvata in data 30 marzo 2001, riducendolo da punti 84 a punti 74, 50, ed ha annullato la procedura di reclutamento limitatamente alla sua nomina.

Con la sentenza impugnata il primo giudice, nel respingere il ricorso, ha escluso che l’Amministrazione sia incorsa nella lamentata violazione dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela decisoria, in specie rilevando che con il decreto impugnato la stessa Amministrazione, sul presupposto di un mero errore di fatto e di calcolo commesso nella elaborazione della graduatoria, ha fatto esercizio del potere di rettifica, come tale non assoggettato ai principi e alla disciplina legislativa vigente a far data dall’entrata in vigore della L. 11 febbraio 2005, n. 15, riguardante l’esercizio del potere di autotutela.

Sulla base di tali argomenti, il giudice di primo grado ha quindi disatteso le doglianze con cui la ricorrente ha sostenuto l’illegittimità dell’atto impugnato, rimarcando il decorso di un consistente lasso temporale tra l’approvazione della graduatoria avvenuta nel 2001 e la sua rettifica disposta nel 2007.

Il TAR ha anche respinto la censura relativa alla lamentata violazione dell’art. 1, comma 136, della legge n. 311 del 2004, ritenendo che la indicata disposizione, in rapporto di specie a genere con quella di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, trova applicazione nel solo caso in cui l’Amministrazione debba conseguire risparmi o minori oneri finanziari, attraverso l’annullamento di provvedimenti: ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Avverso la sentenza l’appellante ha proposto il gravame in esame, sostenendone l’erroneità e chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado, oltre al risarcimento del danno.

All’udienza dell’8 marzo 2011 la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

L’appello va respinto.

Va innanzitutto disatteso il motivo di gravame con cui si assume l’incompetenza del dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Catanzaro ad adottare il provvedimento impugnato in primo grado.

Secondo la ricorrente, invero, la graduatoria in questione, avendo valenza regionale, non sarebbe stata rettificabile dal dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Catanzaro.

Il Collegio condivide quanto al riguardo osservato dal giudice di primo grado, laddove ha rimarcato che il dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Catanzaro è stato delegato dal Direttore Generale presso l’Ufficio Scolastico Regionale a gestire le procedure concorsuali.

E non vi è dubbio che nell’oggetto della delega rientri l’adozione di atti volti ad eliminare errori di calcolo in cui lo stesso delegato sia incorso nell’elaborazione della graduatoria.

Va parimenti respinto il motivo di gravame con cui si deduce l’erroneità della sentenza laddove ha escluso che l’Amministrazione sia incorsa nella lamentata violazione dei principi che regolano l’esercizio del potere di autotutela, in specie sostenendo che con il decreto impugnato la stessa Amministrazione, sul presupposto di un mero errore di fatto e di calcolo commesso nella elaborazione della graduatoria, ha fatto esercizio del potere di rettifica, come tale non assoggettato ai principi ed alla normativa riguardanti l’esercizio del potere di autotutela.

Non vi è dubbio, invero, che il provvedimento impugnato in primo grado sia stato adottato nell’esercizio del potere di rettifica di dati errati, riconducibile al potere di auto annullamento, insito nello stesso potere della p.a. di provvedere alla redazione delle graduatorie ed all’assegnazione dei punteggi.

Ebbene, nell’esercizio di tale poteredovere l’Amministrazione deve dare conto dell’errore di fatto commesso valutando il pubblico interesse alla eliminazione del vizio, peraltro evidente e per definizione sussistente nell’ipotesi in questione, in cui l’errata attribuzione all’appellante di un punteggio superiore a quello a lei spettante si è tradotta per anni ed irrimediabilmente nell’illegittima sua anteposizione ad altri docenti, in violazione sia del loro interesse ad ottenere un posto di lavoro, sia del principio di imparzialità e buon andamento della p.a.: il perdurante interesse pubblico al ripristino della legalità sussiste per l’esigenza che l’interessata non ottenga altri ulteriori indebiti vantaggi, rispetto ai colleghi.

Ciò posto, nel caso di specie, in cui la graduatoria risulta approvata nel 2001, nel luglio del 2007 è stata sottoscritta la proposta di contratto di assunzione, con comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento di rettifica in data 8 ottobre dello stesso anno: in considerazione della ragione posta a base dell’annullamento parziale della originaria graduatoria e della esigenza di evitare ulteriori pregiudizi per i docenti, risultano insussistenti i vizi dedotti avverso il provvedimento impugnato in primo grado.

Né a diverso esito può pervenirsi in applicazione dell’art. 1, co. 136, della l. 311 del 2004, a tenore del quale "Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante".

Tale disposizione non è applicabile nel caso di specie, riguardando il caso in cui l’atto da annullare sia tale da comportare illegittimi oneri finanziari per la pubblica amministrazione: il che non si verifica nel caso di specie, in cui l’atto di autotutela ha inteso ripristinare la parità di trattamento tra i docenti.

Atteso quanto osservato in merito alla legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, oltre che con riguardo alla scansione temporale che ha connotato la vicenda amministrativa e i singoli atti in seno alla stessa adottati dall’Amministrazione, va inoltre respinta la proposta domanda risarcitoria.

Nulla per le spese, non essendosi costituita nel secondo grado del giudizio l’Amministrazione appellata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6777 del 2009, lo respinge.

Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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