Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-07-2011, n. 16419 Interpretazione del contratto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

etto degli altri.
Svolgimento del processo

La S.I.R.A. – Società Industriale Romana Autolinee s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha rigettato l’appello da essa proposto contro la sentenza di primo grado, che la aveva condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, nei confronti della LA F.lli Lazzi S.p.A. – Linee Automobilistiche Fratelli Lazzi, per inadempimento degli "accordi di pool" e per atti di concorrenza sleale.

La F.lli Lazzi S.p.A. resiste con controricorso, pure illustrato da successiva memoria, mentre la S.A.E. – Società Autoturistica Europea S.p.A., del pari appellante avverso la sentenza di primo grado, non si è costituita.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente assume che, quanto alla violazione dei cosiddetti "accordi di pool", la sentenza non darebbe conto dei motivi di appello.

1.1.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati i motivi di appello che si assumono non esaminati.

2.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle norme relative all’interpretazione dei contratti, censurando la sentenza impugnata quanto all’individuazione di un obbligo contrattuale della medesima società di comunicazione preventiva dei dati di prenotazione dei biglietti di viaggio al booking centrale, in particolare assumendo che il contratto di pool del 5/7/93 non prevedeva siffatto obbligo, che non è intervenuto alcun successivo accordo integrativo, che doveva pertanto farsi riferimento al comportamento comune delle parti, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ., comma 2 e non a comportamenti unilaterali della F.lli Lazzi.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione dei contratto, in parte qua, e non essendo chiarito in che modo e quando la F.lli Lazzi avrebbe "determinato unilateralmente" la previsione relativa alla comunicazione preventiva dei dati di prenotazione al booking centrale.

3.- Con il terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata, quanto alla circostanza secondo cui il contratto del 5/7/93 sarebbe stato successivamente integrato con la previsione dell’obbligo della S.I.R.A. di comunicare preventivamente al booking le prenotazioni raccolte. In particolare la comune volontà integrativa sarebbe stata erroneamente desunta dal fatto che la S.I.R.A., in un paio di occasioni, avrebbe inviato alla F.lli Lazzi le prenotazioni richieste.

3.1.- Il terzo motivo è inammissibile, risolvendosi nella richiesta di una nuova valutazione delle emergenze processuali.

4.- Ancora sotto il profilo del vizio di motivazione la ricorrente censura, con il quarto motivo, la sentenza impugnata assumendo come apodittica la motivazione circa la sussistenza di un divieto di accettare prenotazioni telefoniche e la configurabilità di un inadempimento della S.I.R.A., viceversa escluso dai testi.

4.1.- Il quarto motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza, non essendo trascritto il contratto, in parte qua, sia in quanto sostanzialmente si richiede al giudice di legittimità di procedere ad una nuova valutazione dei mezzi di prova.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente lamenta ancora vizio di motivazione riguardo sia all’asserita mancanza di elementi probatori contrari all’assunto del giudice di merito circa la consegna di meri "pezzettini di carta" al posto dei biglietti, assumendo viceversa l’esistenza di prove testimoniali che confermerebbero la vendita e consegna dei biglietti, da parte della S.I.R.A., prima della partenza da Napoli, sia all’anno di istituzione di un punto vendita presso la Stazione Centrale di (OMISSIS).

5.1.- Il quinto motivo è inammissibile, comportando una nuova valutazione, da parte del giudice di legittimità, del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito, che si assume "erroneamente valutato". 6.- Con il sesto motivo la ricorrente lamenta violazione di legge quanto all’argomentazione secondo cui la citazione dimostrerebbe la volontà della F.lli Lazzi di avvalersi dell’accordo di pool anche relativamente alla linea (OMISSIS), assumendo che, al momento della citazione (1997), la F.lli Lazzi era decaduta dal diritto di accettare la proposta.

6.1.- Il sesto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in difetto di trascrizione del contratto in parte qua.

7.- Sotto il profilo del vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia su circostanza dedotta nel quarto motivo di appello, relativa all’inadempimento di essa S.I.R.A. agli accordi di pool quanto alla linea (OMISSIS).

7.1.- Il settimo motivo è inammissibile, sia perchè la mancata pronuncia su un motivo di appello avrebbe dovuto semmai farsi valere con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, sia per difetto di autosufficienza, non essendo riportato nè il quarto motivo di appello, nè il contratto in parte qua.

8.- Con l’ottavo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente, quanto alla condanna generica al risarcimento dei danni, assume l’insussistenza di qualsiasi potenzialità lesiva dei fatti da essa posti in essere.

8.1.- L’ottavo motivo è inammissibile, sia perchè in sostanza si chiede una nuova valutazione del merito da parte del giudice di legittimità, sia per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto degli accordi di pool.

9.- Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ., non essendo stata disposta la compensazione, almeno parziale, delle spese di primo grado nonostante la soccombenza reciproca. Con il decimo motivo la circostanza è censurata anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

9.1.- I due motivi sono inammissibili.

Questa Corte ha infatti affermato che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato – e nella specie non lo è – il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406; 22 luglio 2009, n. 17145; 1 dicembre 2009, n. 25270).

10.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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