Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2486 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

eposita un documento;
Svolgimento del processo

Con il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, n. 4529/07, l’Anief, Associazione nazionale insegnanti ed educatori in formazione, l’Anp, Associazione nazionale dirigenti ed alte professionalità della scuola, ed i docenti indicati in epigrafe impugnavano:

– il decreto del direttore generale per il personale della scuola del Ministero della pubblica istruzione in data 16 marzo 2007, nella parte in cui – ai sensi dell’art. 1, comma 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – a partire dall’anno scolastico 2009 – 2010 ha consentito ai docenti aspiranti all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento ivi disciplinate solo l’aggiornamento della propria posizione ed il trasferimento ad altra provincia in posizione subordinata a tutte le fasce;

– la nota dello stesso direttore n. 5485 in data 19 marzo 2007, nella parte in cui, al punto 1), dispone che con la riapertura dei termini sarà consentito, per l’ultima volta, iscriversi nelle graduatorie permanenti, trasformate in graduatorie ad esaurimento e nel successivo biennio scolastico 2009 – 2011 si potrà solo aggiornare il punteggio o trasferire la propria posizione in altra provincia, ma in coda a tutte le fasce.

Essi lamentavano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 della legge 124/1999, degli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione ed eccesso di potere sotto i profili dell’illogicità manifesta e della disparità di trattamento e violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 605 e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, accoglieva il ricorso, per l’effetto annullando i provvedimenti impugnati.

Avverso la predetta sentenza, propone appello il Ministero della pubblica istruzione, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo in sua riforma, previa sospensione, il rigetto del ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 1525 in data 24 marzo 2009 è stata respinta l’istanza cautelare.

Si sono costituiti in giudizio l’Anief, Associazione nazionale insegnanti ed educatori in formazione, e i signori indicati in epigrade, chiedendo il rigetto dell’appello.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza dell’8 marzo 2011.
Motivi della decisione

1. Costituisce oggetto del presente giudizio il decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, concernente l’aggiornamento ed il nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in particolare dell’art. 1, commi 605 e seguenti, nella parte in cui consentono ai docenti inclusi nelle soppresse graduatorie permanenti di chiedere, in sede di prima attuazione, il trasferimento ad altra provincia, nella quale peraltro verranno collocati in coda rispetto a tutti i docenti già inclusi negli elenchi di cui si tratta.

2. Il TAR per il Lazio ha accolto l’impugnazione proposta dagli odierni appellati, sostenendo che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti ad esaurimento, non implica "ex se", in assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a confermare la loro valenza giuridica, la loro cristallizzazione nel senso inteso dall’Amministrazione scolastica.

Il Ministero della pubblica istruzione, con l’atto di appello, contesta tale conclusione, sostenendo che i commi richiamati, modificando la natura giuridica delle graduatorie, da permanenti ad esaurimento, avrebbero cristallizzato le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione.

La situazione sarebbe stata definitivamente chiarita dall’art. 1, comma quarto ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, il quale con norma di interpretazione autentica avrebbe definitivamente chiarito che i docenti i quali chiedono il trasferimento ad altra provincia sono collocati in coda alla nuova graduatoria, qualunque sia il punteggio loro spettante.

Le appellate insistono nelle proprie tesi, condivise dai primi giudici.

3. La controversia deve essere decisa alla luce dei principi enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale 9 febbraio 2011, n. 41, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 della Costituzione dell’art. 1, comma quarto ter, del d.l. 25 settembre 2009, n. 134, aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, nella parte in cui prevedeva che, in sede di aggiornamento per il biennio 20092011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che avessero chiesto il trasferimento in una provincia diversa da quella in cui risultano iscritti, erano collocati in coda alla relativa graduatoria, senza il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti in quella di provenienza.

La Corte ha negato la qualificazione del contenuto della norma come interpretazione autentica, rilevando che al contrario questa ha innovato il sistema normativo previgente che, come affermato dagli odierni appellati, non conteneva la limitazione che ha provocato il contenzioso in esame.

La Corte ha infatti affermato che effetto della previsione è "quello della sospensione per il biennio 20092011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza."

Ha osservato ulteriormente la Corte che "la scelta operata dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito."

"La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che – limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 20092011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica."

Alla luce della sentenza della Corte, non resta al Collegio che prendere atto del contrasto con la medesimo della tesi del Ministero appellante, di cui deve essere quindi rilevata l’infondatezza.

4. L’appello deve, di conseguenza, essere respinto.

In considerazione della complessità della controversia, la cui soluzione ha comportato la sopravvenuta affermazione di principi da parte della Corte costituzionale, le spese del secondo grado devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.

il C. di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1837/09, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *