Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2477 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Prof.ssa P. M. riferisce di aver proposto ricorso innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia recante il n. 220/2006 al fine di ottenere l’annullamento:

a) del provvedimento n. 6694 del 24 giugno 2005, con il quale il Direttore dell’Ufficio regionale scolastico di Bari ha indetto la procedura concorsuale di cui all’art. 3bis, l. 4 giugno 2004 n. 143, finalizzata all’integrazione a domanda, per l’accesso su posti di sostegno, delle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami a cattedra negli Istituti di istruzione secondaria, già formulate ed approvate in via definitiva nell’anno 2000, ai sensi del D.D.G. 31 marzo 1999,

b) dello stesso provvedimento nella parte in cui, inoltre, si fissa un termine estremamente esiguo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di inclusione nelle citate graduatorie aggiuntive,

c) della procedura concorsuale espletata e della graduatoria aggiuntiva (classe di concorso A/043) per l’accesso a posti di sostegno datata 20 luglio 2005. La ricorrente chiedeva, altresì, l’annullamento dell’elenco dei vincitori datato 25 luglio 2005.

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adìto respingeva il ricorso in quanto infondato.

La pronuncia in epigrafe veniva impugnata dalla prof.ssa M., la quale ne chiedeva l’integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché la contro interessata prof.ssa C., i quali concludevano nel senso del rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 2117 del 5 maggio 2006, questo Consiglio di Stato respingeva l’istanza di sospensione cautelare degli effetti della sentenza in questione, difettando il requisito del fumus boni juris.

Con memoria in data 16 febbraio 2011 l’appellante rappresentava di aver ottenuto, nel corso dell’a.s. 20072008, per scorrimento della graduatoria ordinaria, l’immissione nel ruolo degli Istituti di istruzione secondaria di II° grado e di prestare servizio continuativo presso un Istituto Tecnico Commerciale.

Conseguentemente, il Collegio ritiene che debba prendersi atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo alla Prof.ssa M. alla coltivazione del ricorso in epigrafe, il quale deve – pertanto – essere dichiarato improcedibile.

Il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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