Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-03-2011) 27-04-2011, n. 16454

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro ha ribadito la responsabilità, affermata con sentenza del 15 maggio 2007 del Tribunale di Rosano, di V. P., condannato per il delitto di tentata concussione continuata nei confronti di A.F.. L’imputato, impiegato presso la Asl di (OMISSIS), aveva in più riprese richiesto alla parte offesa il pagamento di circa L. 4 milioni, paventando in caso contrario la mancata attribuzione in favore della madre dell’ A. della indennità di accompagnamento, ammontante a circa L. 45 milioni, che riconosciuta tardivamente, dopo il di lei decesso, spettava agli eredi.

2. Ricorre il V. e deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla individuata ipotesi di concussione; la Corte non aveva ritenuto rilevante il chiesto accertamento presso l’INPS dell’ammontare esatto della prestazione, la cui effettiva consistenza refluiva sulla valutazione della credibilità della parte offesa; inoltre, non aveva considerato che egli era addetto a settore diverso da quello assistenziale e che comunque i dialoghi, registrati dalla pò, da cui risulterebbero le richieste di denaro, in assenza di perizia fonica sulla voce, non avrebbero potuto essergli attribuiti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il V., infatti, le sue doglianze sulla illogicità ed incompletezza della motivazione a poche proposizioni, fra loro peraltro slegate, che oltre che introdurre valutazioni di fatto su asserte carenze istruttorie, sono meramente ripetitive di quelle formulato innanzi al giudice di appello, cui questi ha puntualmente risposto.

3. Infatti, la Corte ha messo in evidenza la superfluità e la irrilevanza del richiesto accertamento dello effettivo ammontare del trattamento spettante alla madre della parte offesa, rilevando che la credibilità di questa non era affatto collegata alla funzione amministrativa specifica svolta dal V.: ha logicamente messo in luce, infatti, che costui, approfittando della sua posizione di intraneo alla pubblica amministrazione, abbia ingenerato nell’ A. la convinzione della necessità di "un regalo" da far prevenire agli "amici di Roma" per ottenere la liquidazione, precisando anche la entità della somma necessaria L. 4.000.000), non riuscendo nel suo intento per la reazione della vittima.

4. Del pari, è stata ritenuta la non necessità della perizia fonica sulla voce del V., le cui richieste erano state registrate dalla parte offesa in occasione di un incontro; le dichiarazioni dell’ A. sulla partecipazione del V. al colloquio erano, infatti, oltre che di per sè credibili, ulteriormente riscontrate dal riconoscimento vocale operato dal M.llo C., che aveva condotto le indagini.

5. A fronte di tale compiuta esplicazione dell’iter decisionale adottato, e tenuto conto ancora la rinnovazione del dibattimento in appello costituisce istituto eccezionale che deroga al principio di completezza dell’istruzione dibattimentale di primo grado, per cui ad esso può e deve farsi ricorso soltanto quando il giudice lo ritenga assolutamente indispensabile ai fini del decidere (nel senso che non sia altrimenti in grado di farlo allo stato degli atti) e che a determinazione del giudice, in proposito, è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata (v. ex pluribus Cass. 4^, 10 giugno 2003, Vassallo), vale mettere in evidenza che comunque il V. non si impegna dialetticamente per confutare la decisione di completezza della istruttoria e non spiega, ma solo enuncia, che incidenza – non rilevata dai giudici di merito-abbiano gli accertamenti richiesti sul fatto concussivo contestato.

6. In aderenza all’art. 616 c.p.p., il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *