Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2472 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riferisce che con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e recante il n. 13468/2001, la Prof.ssa O. V. ebbe ad impugnare la graduatoria nazionale ad esaurimento del personale docente dei conservatori di musica in relazione all’insegnamento di "Storia della musica per didattica della musica’, approvato con decreto del competente dirigente generale in data 16 ottobre 2001.

In particolare, la Prof.ssa V. contestava la legittimità:

– dell’inclusione in graduatoria del Prof. Massimo Di Sandro (collocato al 18° posto), il quale sarebbe stato carente dei necessari titoli;

– dell’inclusione in graduatoria del Prof. Marco Giuliani (collocato al 19° posto, ma con riserva dell’esito di un giudizio pendente dinanzi al G.A.)

In sede di proposizione del ricorso, la Prof.ssa V. osservava di aver interesse all’impugnativa della graduatoria in questione in quanto, sussistendo vacanze in organico per complessivi 23 posti, la sua illegittima collocazione al 25° posto (e l’altrettanto illegittima postergazione rispetto a due soggetti non aventi titolo alla collocazione in graduatoria) le precludesse la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Risulta agli atti che nelle more del giudizio (e, in particolare, nel corso dell’a.a. 20022003) l’odierna appellante ebbe a stipulare con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato e che tale possibilità le fu offerta nonostante il Prof. Giuliani (al quale non era stata proposta la stipula di un contratto) la precedesse in graduatoria in posizione di iscritto "con riserva’.

Risulta, altresì, agli atti che il Prof. Giuliani ebbe a propria volta a stipulare con l’Amministrazione un contratto a tempo indeterminato nel corso dell’a.a. 2002/2003, per effetto delle previsioni di cui al D.M. 12 dicembre 2003, n. 39, il quale aveva medio tempore consentito all’amministrazione di stipulare contratti di lavoro con i docenti iscritti in graduatoria con riserva e in possesso della necessaria idoneità professionale, a condizione che le relative graduatorie fossero esaurite (i.e.: ormai prive di candidati inclusi a pieno titolo).

Con la pronuncia oggetto del presente gravame, il Tribunale adito così provvedeva:

– respingeva il ricorso per la parte in cui veniva contestata la posizione del Prof. Di Sandro (la cui collocazione in graduatoria, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, risultava corretta);

– al contrario, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava la richiamata graduatoria in relazione alla posizione del Prof. Giuliani, il quale era stato illegittimamente incluso in graduatoria (sia pure con riserva) per effetto della mera pendenza di un ricorso giurisdizionale e in assenza di un qualunque provvedimento in tal senso da parte dell’adito G.A.

La pronuncia in questione veniva gravata in sede di appello dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il quale ne chiedeva la riforma articolando un unico motivo di doglianza

All’udienza pubblica del 15 marzo 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. Giunge alla decisione del Collegio il ricorso in appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avverso la sentenza del T.A.R. del Lazio con cui è stato accolto in parte il ricorso proposto da una docente di Storia della Musica e, per l’effetto, è stato annullato in parte qua il decreto direttoriale con cui era stata approvata la graduatoria nazionale ad esaurimento del personale docente dei conservatori di musica in relazione all’insegnamento in parola.

2. Con l’unico motivo di appello, il Ministero lamenta in primo luogo che il T.A.R. abbia omesso di rilevare la carenza di interesse in capo alla Prof.ssa Giuliani in relazione all’impugnativa dell’inclusione in graduatoria del Prof. Giuliani.

Ed infatti, la circostanza per cui il docente in questione fosse stato inserito in graduatoria solo "con riservà avrebbe impedito la ritrazione di un qualunque danno a carico della Prof.ssa V., alla quale – non a caso – era stata offerta la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato prima che al Prof. Giuliani e a prescindere dalla formale posizione occupata in graduatoria.

In definitiva, la particolare tipologia di inclusione in graduatoria del Prof. Giuliani aveva comportato l’impossibilità per lui di conseguire utilità concrete prima dei docenti i quali (al pari della Prof.ssa V.) vi erano inclusi a pieno titolo.

Ad ogni modo, il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di trarre le conseguenze (anche sotto il profilo processuale) della circostanza per cui, nelle more del giudizio, la Prof.ssa V. avesse comunque conseguito la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (circostanza che, peraltro, era stata segnalata dall’amministrazione con memoria depositata in giudizio in data 13 dicembre 2004)

2.1. Il ricorso in appello è fondato in relazione al secondo dei richiamati motivi.

Come si è detto in narrativa, in sede di proposizione del ricorso, la Prof.ssa V. aveva osservato che il suo interesse all’impugnativa era basato sul fatto che, sussistendo vacanze in organico per complessivi 23 posti, la sua illegittima collocazione al 25° posto (e l’altrettanto illegittima postergazione rispetto a due soggetti non aventi titolo alla collocazione in graduatoria) le precludesse la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’interesse sostanziale in tal modo fatto valere dall’appellante era quindi volto al conseguimento di una stabile collocazione lavorativa.

Ebbene, risulta pacificamente in atti che, nelle more del primo giudizio l’odierna appellante stipulò con l’Amministrazione un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato (a.a. 2002/2003) e che tale possibilità non fu impedita dal fatto che il Prof. Giuliani la precedesse in graduatoria in posizione di iscritto "con riserva’.

Ebbene, il Tribunale (al quale la circostanza in questione era stata resa nota sin dal 13 dicembre 2004) avrebbe dovuto tenerne adeguatamente conto ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

3. Per le ragioni sin qui esposte il ricorso in epigrafe deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della pronuncia oggetto di gravame, deve essere dichiarata l’improcedibilità del primo ricorso.

Nulla è dovuto per le spese di lite.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza oggetto di gravame, dichiara l’improcedibilità del ricorso proposto in prime cure.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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