Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2471 Patente punti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 Con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. III, n. 1827 del 20 giugno 2005 (che non risulta notificata), veniva accolto il ricorso proposto dal signor W. F., per l’annullamento dell’intimazione di revisione della patente di guida (mediante nuovo esame di idoneità tecnica) n. 1205/SE4 del 13/16 aprile 2005.

Nella citata sentenza si rilevava come l’infrazione contestata al ricorrente (violazione dell’art. 143, comma 12, del D.Lgs. n. 285/1992) comportasse la decurtazione di 10 punti dalla patente, con raddoppio però della sottrazione (e conseguente azzeramento della patente stessa, da riacquisire ex novo ex art. 126bis, comma 6 del Codice della Strada), come previsto per violazioni commesse nei primi 5 anni dal rilascio, ai sensi del D.L. 27.6.2003, n. 151.

In sede di conversione (con legge 1° agosto 2003, n. 214, pubblicata sulla G.U. del 12 agosto ed entrata in vigore il giorno successivo), era modificata la descritta penalizzazione, la cui applicazione era procrastinata alle patenti rilasciate in data successiva al giorno 1° ottobre 2003 e prevista solo per infrazioni commesse nei primi tre anni dal relativo rilascio.

Nella sentenza appellata – dichiarati applicabili i principi propri dell’attività punitiva, che accomunerebbe sanzioni amministrative e penali – si affermava che al ricorrente (titolare di patente di guida rilasciata il 19 ottobre 2000) si sarebbe dovuta applicare la norma più favorevole, benché sopravvenuta al fatto da sanzionare.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello – con atto notificato il 29.3.2006 – il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha dedotto l’applicabilità delle norme, vigenti alla data della commessa infrazione (11 agosto 2003), non essendovi alcuna equiparazione fra le sanzioni amministrative e quelle penali, tenendo conto, per le prime, della natura amministrativa e non giurisdizionale del procedimento e delle regole peculiari dettate per gli illeciti, rilevanti come tali nell’ordinamento della pubblica amministrazione (a partire dall’art. 1, comma 1 della legge n. 689/1981, secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative, se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione"); secondo la medesima Amministrazione pertanto, in assenza di disciplina transitoria, avrebbe dovuto applicarsi il principio generale di irretroattività delle fonti, di cui all’art. 11, comma 1, delle disposizioni sulla legge in generale ed ove anche si fosse ritenuto che, per la parte non convertita, il D.L. n. 151/03 avesse perso efficacia fin dall’inizio, il raddoppio della decurtazione del punteggio per i neopatentati avrebbe dovuto essere ricondotto all’art. 126 bis del D.Lgs. n. 9/02, in vigore dal 30 giugno 2003.

La parte appellata, costituitasi in giudizio, resisteva all’accoglimento del gravame, sulla base delle considerazioni già prospettate in primo grado di giudizio.

3. Il Collegio ritiene che l’appello non possa trovare accoglimento, per ragioni riconducibili non ad applicazione estensiva del principio del "favor rei", ma agli ordinari criteri che regolano lo "ius superveniens" in corso di procedimento.

La vicenda sottoposta a giudizio, infatti, concerne un’infrazione alla disciplina della circolazione stradale, commessa in data 11 agosto 2003, mentre erano in corso di definizione le nuove norme in materia di "patente a punti", introdotta dall’art. 7 del D.Lgs. n. 9/2002 come articolo 126bis del codice della strada ( D.Lgs. n. 285/1992).

Al momento dell’infrazione, l’Amministrazione avrebbe potuto applicare – quale norma al momento vigente – solo il D.L. n. 151 del 27 giugno 2003 (e non, come dalla stessa sostenuto, l’art. 126 bis del D.Lgs.n. 285/92, nel testo che sarebbe dovuto entrare in vigore il 30.6.2003 ex art. 10 D.L. n. 236/02, ma che risulta sostituito lo stesso giorno dalla norma sopra indicata).

Quando anche, pertanto, l’Amministrazione avesse provveduto a completare la procedura sanzionatoria immediatamente (e non, come in realtà avvenuto, quasi due anni dopo) il presupposto normativo del provvedimento sarebbe venuto meno "ex tunc" per effetto delle modifiche, introdotte proprio sul punto che qui interessa dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214, entrata in vigore il successivo 13 agosto (e preclusiva delle conseguenze sanzionatorie, nella fattispecie applicate dall’Amministrazione in conformità a disposizioni, di volta in volta sostituite e rimaste prive di efficacia: situazione, con ogni evidenza, incompatibile anche con quanto previsto dal già citato art. 1, comma 1, della legge n. 689/1981).

4. In base alle considerazioni svolte, in conclusione, il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto, con compensazione tuttavia delle spese giudiziali, tenuto conto della complessa fase di modifiche legislative, attraverso le quali è stata definita la disciplina della situazione sottoposta a giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe n. 3123 del 2006, nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese giudiziali del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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