Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 27-04-2011, n. 16434Frode nell’esercizio del commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 17 febbraio del 2010, in riforma di quella pronunciata il 20 maggio del 2002 dal tribunale di Modica, dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. E., perchè il delitto ascrittogli si era estinto per prescrizione. Confermava le statuizioni civili e condannava l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.

Al R. si era contestato il delitto di cui all’art. 515 c.p., comma 1 per avere,nell’esercizio dell’attività di commerciante di bovini,consegnato, a seguito di contratto di compravendita, all’acquirente P.M.C. tre mucche prive dei requisiti qualitativi dichiarati e pattuiti ossia lo stato di gravidanza ed una produzione di latte pro capite giornaliera non inferiore a trenta litri. Invece nessuno dei tre bovini era in stato di gravidanza e due di essi erano affetti da mastite cronica e quindi con produzione di latte non vendibile. Fatto commesso in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore denunciando la violazione dell’art. 578 c.p.p. nonchè mancanza di motivazione sul punto per avere la corte territoriale confermato le statuizioni civili senza esaminare i motivi d’appello con cui si era contestata l’affermazione di responsabilità.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

Il Tribunale di Modica con motivazione adeguata aveva affermato la responsabilità penale del prevenuto indicando gli elementi sui quali tale convincimento si fondava. La Corte d’appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, ha ugualmente esaminato l’impugnazione per confermare le statuizioni civili.

Non è vero quindi che l’impugnazione non sia stata esaminata e che la prova della responsabilità sia stata fondata sulle sole dichiarazioni della parte lesa. In proposito va anzitutto precisato che la sentenza d’appello, allorchè conferma quella di primo grado, si integra con essa per formare un tutt’uno inscindibile Ciò precisato si rileva che nella sentenza di appello si è affermato che le dichiarazioni della parte lesa erano state confermate dalla consulenza disposta dal pubblico ministero, il quale aveva accertato che due mucche erano affette da mastite cronica già esistente al momento della vendita e quindi non erano in grado di produrre il latte che il venditore aveva promesso e nessuna era gravida mentre il venditore aveva attestato lo stato di gravidanza per tutte e tre le mucche. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste C.S. veterinario dello stesso imputato. In definitiva i giudici del merito hanno accertato che il prevenuto aveva venduto tre mucche prive delle qualità promesse e che siffatta carenza era stata immediatamente constatata dalla parte offesa e denunciata al venditore. Sussistono quindi i presupposti per confermare ex art. 578 c.p.p. le statuizioni civili.
P.Q.M.

La Corte, letto l’art. 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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