Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2462 Assegnazione di alloggi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il signor A. P., sottufficiale della Guardia di Finanza in congedo, si duole del contenuto del verbale della seduta n. 13 del 13 marzo 1995, con cui la Commissione prevista per la provincia di La Spezia dalla legge 6 marzo 1976, n. 52 ha disposto la sua decadenza dall’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare condotti in locazione, perché cessato dal servizio.

Dopo l’entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 560 l’interessato (assegnatario di un alloggio ubicato in località Madonnetta del Comune di Santo Stefano Magra) rivolse un’istanza datata 27 aprile 1994 al Ministero delle finanze, alla Regione Liguria ed allo IACP della Provincia di La Spezia al fine di poter essere ammesso all’acquisto dell’immobile in questione; l’ente gestore delle case di edilizia residenziale pubblica rispose con missiva 9 giugno 1994, rilevando che il mancato inserimento nel piano di dismissione del fabbricato occupato dall’interessato impediva di tener conto della domanda di acquisto formulata.

Con successivo atto 11 giugno 1992, n. 11391/669 il Comando Gruppo della Guardia di Finanza di La Spezia dichiarò che l’immobile in questione aveva una destinazione particolare, e che era stato realizzato e veniva mantenuto al fine di sovvenire le esigenze dei militari del corpo in attività di servizio: di esso non era pertanto prevista l’alienazione.

La determinazione di non addivenire all’alienazione della costruzione di cui è parte l’alloggio occupato dal ricorrente venne ribadita nella nota 16 settembre 1993 del presidente dello IACP di La Spezia.

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso rilevando come il comma 3 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, prevede tra l’altro che "…sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti…". Il piano regionale e le determinazioni dello IACP nonché del comando locale della guardia di finanza avevano rimarcato la destinazione del fabbricato in questione al servizio delle esigenze del corpo, sì che le doglianze proposte dal ricorrente non possono essere condivise, in quanto la norma generale da lui invocata risulta derogata da quella citata ed applicata dagli enti ricordati.

In contrario non può addursi la previsione della legge regionale 29 ottobre (recte 3 marzo) 1994, n. 10, che riconosce il titolo per i militari pensionati all’acquisto dell’immobile di abitazione: va infatti osservato che la situazione soggettiva di costoro è comunque recessiva rispetto all’interesse pubblico delle forze armate al mantenimento della disponibilità degli immobili, che si ritengono essenziali per l’espletamento dell’attività di servizio.

La Sezione ritiene di dover evidenziare che nel ricorso di primo grado l’interessato aveva dedotto quanto segue.

L’immobile condotto dal ricorrente ha contribuito – ex lege – a formare "il patrimonio alienabile della Provincia della Spezia" (art. 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 560) pari a n. 3158 alloggi; la percentuale minima del 52,15%, pari a 1.647 alloggi, è stata effettivamente inserita nel piano di vendita relativo al 1994; il restante patrimonio alienabile – pari alla percentuale del 47,85% e a n. 1511 alloggi, ivi incluso quello condotto dal ricorrente – "è rimasto ma non definitivamente a disposizione dei comuni e dello IACP per le finalità proprie di edilizia residenziale pubblica".

Il ricorrente ha prodotto appello deducendo l’errata interpretazione della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione.

All’udienza del 10 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Ai fini del decidere occorre preliminarmente richiamare il comma 4 dell’articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n. 560, nel testo vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato.

"Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente legge".

Il ricorrente, nel giudizio di primo grado, ha evidenziato che l’IACP della Provincia della Spezia aveva predisposto il piano di vendita disciplinato dalla norma citata fissando la percentuale di vendita nella misura del 52,15%. Tale scelta era sostanzialmente insindacabile, posto che il legislatore aveva indicato, con riferimento alla norma nel suo testo originario, solo limiti minimi e massimi entro i quali individuare gli immobili da alienare. L’amministrazione, che, come riconosciuto dal medesimo ricorrente, ha rispettato tale limite, era quindi libera di scegliere, senza dover fornire alcuna giustificazione, un immobile piuttosto che un altro, da inserire nel piano di vendita.

La norma ha posto anche un limite massimo (il 75%) al numero delle possibili alienazioni. Se tutti i conduttori dell’intero patrimonio immobiliare della provincia si fossero trovati nella condizione del ricorrente, alcuni di essi (il 25%) non avrebbero potuto acquisire l’immobile, a causa del limite fissato dal legislatore. Questa osservazione consente di prescindere dalla natura dell’immobile, sulla quale ha insistito il ricorrente, perché una parte dell’intero patrimonio immobiliare, nelle condizioni di poter essere venduto, doveva rimanere comunque in proprietà dell’IACP.

D’altro canto la speranza che l’amministrazione adotti nuovi piani di vendita, incrementando la percentuale già raggiunta del 52,15%, è un mero interesse di fatto che non trova giustificazione in alcuna norma.

Una volta accertato che il piano di vendita redatto dallo IACP della Provincia della Spezia era immune dai vizi dedotti, il ricorso deve essere respinto.

Infatti esso era incentrato sull’aspettativa della vendita, mentre avverso la causa di risoluzione del contratto di locazione, per cessazione dal servizio, non era stata formulata alcuna censura.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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