Cons. Stato Sez. VI, Sent., 27-04-2011, n. 2459 Indennità di anzianità e buonuscita

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Gli odierni appellanti, tutti dipendenti a riposo del Ministero della pubblica istruzione, con il ricorso di primo grado n. 1430 del 1997, hanno proposto varie domande afferenti la liquidazione dell’indennità di buonuscita.

Essi hanno in particolare chiesto da un lato il calcolo dell’indennità integrativa speciale, ai sensi della l. n. 87/1994, e dall’altro lato il calcolo di interessi e rivalutazione, atteso il tardivo pagamento, e l’applicazione di percentuali di calcolo più favorevoli.

2. Il Tar adito, con la sentenza in epigrafe, ha respinto il ricorso in base ai seguenti argomenti:

a) la l. n. 87/1994 non sarebbe applicabile, perché i dipendenti sono stati collocati a riposo prima del 1984;

b) tutte le altre pretese sono prescritte, dovendosi applicare la prescrizione quinquennale.

3. Hanno proposto appello gli originari appellanti, lamentando che:

a) è pacifico che sono stati collocati a riposo tra il 1988 e il 1989, e non prima del 1984, sicché la l. n. 87/1994 sarebbe loro applicabile;

b) la prescrizione dei crediti previdenziali sarebbe decennale e non quinquennale, per cui avrebbero titolo a interessi e rivalutazione, nonché al computo delle spettanze in percentuale maggiore.

4. L’appello è infondato.

4.1. Quanto alla prima domanda, l’art. 3 della legge n. 87/1994 ha previsto che il computo dell’indennità integrativa speciale al fine della determinazione dell’indennità di buonuscita, introdotto dalla medesima legge con effetto dal 1° dicembre 1994, viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell’indennità di buonuscita o analogo trattamento.

Peraltro l’applicazione della legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all’ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

Ora, nel caso di specie, né il ricorso di primo grado (proposto nel 1997) né l’atto di appello, hanno precisato che gli appellanti abbiano presentato formale domanda di riliquidazione dell’indennità di buonuscita mediante computo dell’i.i.s.

In difetto di tale prova, che era onere degli appellanti fornire, la domanda va respinta.

4.2. Le altre domande vanno disattese essendo prescritte (l’eccezione di prescrizione è stata proposta sin dal primo grado di giudizio).

Si deve infatti ritenere che tutti i crediti inerenti il rapporto di impiego, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di fine rapporto e alla pensione, sono soggetti a prescrizione quinquennale (Cons. St., sez. II, 30 settembre 1987 n. 1752; Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 1994 n. 186; Cons. St., sez. VI, 10 aprile 2003 n. 1902; Cons. St., sez. VI, 9 dicembre 2008 n. 6099; Cons. St., sez. IV, 12 maggio 2009 n. 2900), sicché al momento in cui è stato proposto il ricorso di primo grado (1997) i crediti vantati (maturati nel 19881989) erano prescritti.

5. Le spese del secondo grado possono essere compensate nei confronti del Ministero appellato, mentre seguono la soccombenza nei confronti dell’INPDAP e vengono liquidate in complessivi euro duemila, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 8347 del 2005, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di lite nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. nella misura complessiva di euro duemila, oltre accessori di legge; compensa le spese tra gli appellanti e l’Amministrazione statale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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