T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 546 Armi da fuoco e da sparo Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 28.11.2008 e depositato in data 10.12.2008, il ricorrente impugnava l’epigrafato provvedimento, dispositivo del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, motivato in relazione alla circostanza secondo cui sussisterebbero a suo carico "numerosi precedenti di polizia per i reati di molestie, minaccia, rissa, furto aggravato, a causa delle documentate frequentazioni con persone gravate da pregiudizi penali ed in quanto convivente con il padre Z.T.F., gravato da numerosi precedenti per reati vari, destinatario di avviso orale e denunziato, in data 5.5.2008, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, in concorso con l’interessato".

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

– violazione e falsa applicazione dell’art.3 della legge n. 241/90 sulla Trasparenza Amministrativa. Eccesso di potere per difetto di motivazione – Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e per carenza di istruttoria;

Il provvedimento sarebbe stato emesso sulla base di una semplice informazione, trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Torano Castello, con deficit motivazionale in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, che sarebbe persona incensurata, nonché in ordine alla valutazione degli elementi di fatto idonei a legittimare l’adozione di misura interdittive di così grave portata.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con atto depositato in data 13.12.2008, si costituiva formalmente la difesa erariale e, con memoria depositata in data 13.1.2011, insisteva per la legittimità dell’operato della P.A..

Alla pubblica udienza del giorno 24 marzo 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

Viene impugnato l’epigrafato provvedimento prefettizio, dispositivo del divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, motivato in relazione alla circostanza secondo cui sussisterebbero, a carico del ricorrente, "numerosi precedenti di polizia per i reati di molestie, minaccia,rissa, furto aggravato, a causa delle documentate frequentazioni con persone gravate da pregiudizi penali ed in quanto convivente con il padre Z.T.F., gravato da numerosi precedenti per reati vari, destinatario di avviso orale e denunziato, in data 5.5.2008, per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, in concorso con l’interessato".

Con l’unico articolato motivo, deduce che il provvedimento sarebbe stato emesso sulla base di una semplice informazione, trasmessa dai Carabinieri della Stazione di Torano Castello, con deficit motivazionale in ordine alla pericolosità sociale del ricorrente, che sarebbe persona incensurata, nonché in ordine alla valutazione degli elementi di fatto idonei a legittimare l’adozione di misura interdittive di così grave portata.

In base all’articolo 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, la facoltà di detenere armi, munizioni ed esplosivi corrisponde ad un interesse reputato senz’altro cedevole a fronte del ragionevole sospetto dell’abuso di questa stessa facoltà: stante il carattere preventivo delle misure di polizia, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso da parte dell’interessato, essendo sufficiente che costui dimostri una scarsa affidabilità nell’uso delle armi, ovvero una insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (ex plurimi: TAR Liguria, Sez. II°, 18.1.2007 n. 56).

La normativa – affidando alla Autorità di P.S. la formulazione di un giudizio di natura prognostica – intesta all’Amministrazione un potere di valutazione eminentemente discrezionale, da esercitarsi con prevalente riguardo all’interesse pubblico all’incolumità dei cittadini ed alla prevenzione del pericolo di turbamento che può derivare dall’eventuale uso delle armi, in relazione alla condotta e all’affidamento che il soggetto può dare in ordine alla possibilità di abuso delle stesse.

Sotto il profilo della consistenza del dato probatorio sotteso alla valutazione amministrativa, può essere considerata sufficiente la concomitanza di elementi indiziari circa la mera probabilità di un abuso dell’arma da parte del privato (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. VI, 7.11.2005, n. 6170).

Quanto alle condotte che possono essere a base della revoca della licenza, si ritiene che, ai fini della revoca del porto d’armi, il termine "abuso" dell’arma debba essere inteso non solo nel senso di "uso illegittimo" vero e proprio, ma anche nel senso che persone diverse dal titolare potrebbero impadronirsene e servirsene (tanto che è stata ritenuta legittima la revoca a chi abbia lasciato una pistola in un’autovettura parcheggiata, senza curarsi di chiuderla, e che per tale circostanza abbia subito il furto della macchina e della pistola in Cons. Stato, Sez. I, 10 giugno 1977, n. 1538).

Invero, occorre che la P.A. possa valutare, la capacità di abuso in base a considerazioni probabilistiche e circostanze di fatto assistite da sufficiente "fumus", in quanto, nella materia delle armi e delle relative autorizzazioni, l’espansione della sfera di libertà del soggetto recede a fronte del bene della sicurezza collettiva, particolarmente esposto ove non vengano osservate tutte le possibili cautele (conf.: Cons. Stato, Sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5905).

In quest’ottica, la motivazione del provvedimento restrittivo non richiede una particolare ostensione dell’apparato giustificativo, ed il successivo vaglio giurisdizionale deve limitarsi ad un esame della sussistenza dei presupposti idonei a far concludere che le valutazioni effettuate non siano irrazionali, oppure manifestamente incoerenti (conf.: T.A.R. Molise, 14 dicembre 2006, n. 1022).

Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi ora esposti, ritiene il Collegio che l’azione amministrativa svolta appare coerente con le finalità della normativa di prevenzione dei crimini e dei rischi di possibili abusi delle armi, poiché il rilievo della circostanza, secondo cui il ricorrente sarebbe incensurato non assume una posizione centrale nell’economia del provvedimento impugnato, dal momento che ciò che particolarmente allarma l’autorità di Polizia è che la peculiare situazione familiare ed ambientale in cui vive il ricorrente possa determinare il rischio di abuso delle armi anche da parte di persone terze e possa causare fatti di allarme sociale.

A fronte di un siffatto quadro fattuale, il Collegio ritiene che i provvedimenti impugnati siano esenti dei vizi di illegittimità denunziati.

In conclusione, il ricorso si appalesa infondato e va rigettato.

Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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