T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 540 Piano regolatore espropiazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato in data 10.10.2005 e depositato in data 27.10.2005, il ricorrente impugnava l’epigrafata Deliberazione del Consiglio Comunale di Tropea n. 16 del 4.7.2005, avente ad oggetto "progetto definitivo lavori: "realizzazione opere d’urbanizzazione primaria e percorso pedonale in zona CapoSottoVariante al PRG " nonché altri atti connessi, che interessavano un’area di sua proprietà, in catasto part. n. 182, part. catast. 1230, fg. 1, su cui insistevano un fabbricato nonchè il circostante terreno, adibito a giardino ornamentale e pertinenziale, che definiva "elemento di qualificazione e di differenziazione del fabbricato", in quanto conferente allo stesso "una peculiare ed unica visuale panoramica".

A sostegno del proprio ricorso, deduceva:

1) violazione degli artt.8, 9,10,11,12,16 e 19 del DPR n. 327/01;

Il Comune di Tropea non avrebbe provveduto ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, necessaria nelle procedure ablatorie prima dell’approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 16 e 18 del D.P.R..8 giugno 2001 n. 327.

2) violazione dell’art. 16, commi 35 della legge n. 109 /94 e del DPR n.554/99. Incompetenza del Dirigente Responsabile dell’UTC ai fini della "ridefinizione sostanziale dell’incarico progettuale";

Tra il progetto preliminare dell’opera e quello definitivo approvato sussisterebbe una diversità strutturale, qualitativa e funzionale dell’intervento pubblico da realizzare, giacchè nel progetto preliminare non vi sarebbe alcuna menzione del percorso pedonale.

3) violazione dell’art. 16, comma 3, della legge n. 109/94 e art. 8, penultimo comma, della legge regionale Calabria n. 31 del 1975;

Non sarebbe stato acquisito il parere del Genio Civile.

4) violazione dell’art. 16, comma 4, della legge n. 109/94;

Non sarebbe stato acquisito il parere di compatibilità ambientale.

5) violazione degli artt. 12 e 19 DPR n. 327/01, dell’art. 14, comma 13, della legge n. 109/94 e dell’art. 14 della legge Regione Calabria n. 19/2002. Eccesso di potere per incomprensibilità della procedura di variante adottata, nonché perplessità ed illogicità;

La delibera di C.C n. 16 del 2005, reiterativa della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella Deliberazione di CC n. 4 del 2003, sarebbe fondata su un progetto preliminare inefficace e, comunque, sostanzialmente diverso rispetto a quello definitivo, per cui, nella specie, non sarebbe intervenuta alcuna dichiarazione di pubblica utilità, nè esplicitamente, né implicitamente, in quanto l’opera indicata nel progetto definitivo risulterebbe difforme rispetto allo strumento urbanistico comunale ed emanata dopo la scadenza dei vincoli posti dal PRG del 1998.

6) violazione dell’art. 9, comma 4, del T.U. espropri. Eccesso di potere per manifesta illogicità dello scorporo dell’opera pubblica dalla più generale variante del PRG e per sviamento di potere;

Vi sarebbe difetto di motivazione, con particolare riguardo al disposto scorporo dell’opera realizzata, rispetto al più generale contesto della variante nonché alla localizzazione dell’opera pubblica.

7) violazione dell’art. 97 della Costituzione e dell’art. 19 della legge n. 265/99. Conflitto di interessi in merito alla pianificazione dell’assetto urbanistico, in variante rispetto al PRG del territorio;

Alcuni consiglieri sarebbero incompatibili.

8) eccesso di potere per manifesta insufficienza delle risorse delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell’opera;

Non vi sarebbe copertura finanziaria.

9) eccesso di potere per manifesta illogicità ed ingiustizia e per mancata o errata valutazione delle situazioni di fatto;

La P.A. avrebbe progettato un percorso pedonale di larghezza pari a 18 metri lineari, con irragionevole sacrificio dell’interesse privato, consistente nella concreta perdita del giardino pertinenziale alla propria abitazione, posto sul "fronte mare", rispetto all’interesse pubblico, asseritamene perseguito dal Comune di Tropea.

10) eccesso di potere per omessa previsione dell’indennizzo per la reiterazione del vincolo.

Non sarebbe stato previsto l’indennizzo.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.

Con memoria depositata in data 12/01/2006, si costituiva formalmente il Comune di Tropea.

Con nota depositata in data 5/05/2006, si costituiva la Regione Calabria.

Non si costituiva la Provincia di Vibo Valentia per resistere al presente ricorso.

Con memoria depositata in data 13/01/2011, il ricorrente, al fine di comprovare con ulteriori elementi, la fondatezza dell’ottavo profilo di gravame, indicava la successiva Deliberazione di C.C. n.19 del 04.06.2010 (non impugnata), che dava atto della sostanziale irrealizzabilità dell’opera pubblica approvata con Deliberazione di C.C. n.16 del 4.7.2005, per ragioni inerenti la non sufficienza delle risorse finanziarie.

Con memoria depositata in data 18/01/2011, la Regione Calabria evidenziava la propria posizione di sostanziale marginalità rispetto all’odierno "thema decidendum", giacchè sarebbero impugnati soltanto provvedimenti emanati dal Comune di Tropea e nessuna delle censure svolte sarebbe rivolta avverso il proprio operato.

Con memoria depositata in data 14/02/11, il Comune di Tropea insisteva per l’infondatezza del ricorso, concludendo per il suo rigetto, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

Con memoria depositata in data 31/01/2011, il ricorrente replicava brevemente alle tesi avversarie.

Alla pubblica udienza del giorno 24 febbraio 2011, il ricorso passava in decisione.
Motivi della decisione

1. Vengono impugnati l’epigrafata Deliberazione del Consiglio Comunale di Tropea n. 16 del 4.7.2005, avente ad oggetto "progetto definitivo lavori: "realizzazione opere d’urbanizzazione primaria e percorso pedonale in zona CapoSottoVariante al PRG ", che interessa un’area di proprietà del ricorrente, in catasto part. n. 182, part. catast. 1230, fg. 1, su cui insistono un fabbricato nonché il circostante terreno adibito a giardino ornamentale e pertinenziale – che costituirebbe "elemento di qualificazione e di differenziazione del fabbricato", in quanto conferente allo stesso una peculiare ed unica visuale panoramica- oltre atti connessi, fra cui le Determinazioni dell’UTC di Tropea, in persona del Dirigente Responsabile n. 116 del 19.5.2005 e n. 161 del 28.6.2005.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, necessaria nelle procedure ablatorie, prima dell’approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli artt. 16 e 18 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Il Comune replica che l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di che trattasi avrebbe avuto luogo ai sensi dell’art. 14 della legge regionale 16/04/2002 n. 19, in forza della Delibera di CC n. 35 del 20.11.2003 (come attesterebbe il verbale della Conferenza dei Servizi del 16.12.2003), precisando che il ricorrente avrebbe ricevuto l’avviso del procedimento con nota del 6.2.2004 e che, di conseguenza, avrebbe avuto modo di svolgere le proprie osservazioni, nell’ambito del procedimento di approvazione del progetto definitivo.

Secondo un principio di carattere generale ed inderogabile dell’ordinamento vigente, al privato, proprietario di un’area sottoposta a procedimento espropriativo per la realizzazione di un’opera pubblica, deve essere garantita, mediante la formale comunicazione di avvio del procedimento, la possibilità di interloquire con l’amministrazione procedente sulla localizzazione e, quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e, quindi, prima dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

Né potrebbe richiamarsi, quale esimente dal dovere in questione, il disposto dell’art. 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto detta norma si riferisce ai soli atti a contenuto generale (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV, 29.7.2008 n. 3760).

Invero, la dichiarazione di pubblica utilità non è un subprocedimento che si innesta nell’alveo del procedimento espropriativo, ma costituisce un autonomo procedimento, che si conclude con un atto di natura provvedimentale, direttamente incidente nella sfera giuridica del proprietario, con valenza immediatamente lesiva, al fine di consentire la rappresentazione degli interessi privati coinvolti, prima che sia disposta la dichiarazione di pubblica utilità, per realizzare una ponderata valutazione degli interessi in conflitto (ex plurimis: Cons. Stato: Sez. III, 07 aprile 2009 n. 479 e Adunanza Plenaria n. 7 del 2007).

Conseguentemente, va considerata illegittima l’adozione di un atto comportante dichiarazione di pubblica utilità, che non sia stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari dell’area interessata dalla realizzazione dell’opera pubblica, non potendosi ritenere sufficiente la comunicazione dell’avvio per la fase successiva (ex plurimis: Cons. Stato, Sez. IV: 13.12.2001 n. 6238; 25.3.2004 n. 1617).

Per le medesime ragioni, anche la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, finalizzato ad uno specifico intervento, poiché destinato ad incidere su una posizione giuridica determinata, deve essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento (conf.: Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 2007).

2.2. Orbene, nel caso che occupa, il Comune di Tropea, con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.1.2003, ha approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 20032005 nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare nell’anno 2003 ed i rispettivi progetti preliminari, dichiarando, nel contempo, la pubblica utilità, l’indifferibilità e l’urgenza di tutti i lavori ivi indicati, fra cui "la realizzazione di Piani Particolareggiati o P.I.P.", già approvata nell’anno 2001, con la previsione della cessazione degli effetti, in caso di mancato avvio nel triennio successivo all’approvazione.

Con Deliberazione di G.C. n. 118 del 29.9.2003 ha, poi, approvato il Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 20042006, scorporando dalla "realizzazione dei Piani particolareggiati o P.I.P. il primo lotto funzionale e denominando lo stesso come "Realizzazione di Urbanizzazione Primarie e percorso pedonale in zona Campo di Sotto".

Con Deliberazione di CC 20.11.2003 n. 35, ha dato atto che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza è già intervenuta con la Deliberazione di C.C. n. 4 del 28.1.2003, ha stabilito che "i lavori e le relative procedure espropriative dovranno avere inizio entro un anno dalla data della presente deliberazione ed essere ultimati entro cinque anni dalla data medesima", ha preso atto che il progetto definitivo disposto a seguito di incarico conferito con Deliberazione dell’UTC n. 477/02, prevede una variante urbanistica al PRG (rispetto a quella prevista con la Delibera CC n. 4 del 2003), ha posto in essere una ridefinizione delle aree su cui realizzare l’opera, con rideterminazione delle ditte espropriande e delle relative indennità spettanti ed ha approvato il progetto definitivo per la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e percorso pedonale in zona "Campo di Sotto", contenente la previsione, non contemplata nei precedenti provvedimenti, di "un percorso pedonale sul bordo della rupe da Piperno a Riaci".

Successivamente, in data 6.2.2004, viene notificata al ricorrente la nota del Dirigente Responsabile dell’UTC prot. 28.1.2004, con cui si comunicano l’approvazione del progetto definitivo nonché le modifiche ed integrazioni al piano particellare di esproprio preliminare, con inclusione di porzione della part. 182, con contestuale avvio del procedimento diretto all’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

E’ evidente che, con tale comunicazione, il ricorrente viene reso edotto dell’esistenza nonché del contenuto fondamentale della Deliberazione di G.C. n. 118 del 29.9.2003, dispositiva dell’approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 20042006, scorporando, dalla realizzazione dei Piani particolareggiati o P.I.P., il primo lotto funzionale e denominando lo stesso come "Realizzazione di Urbanizzazione Primarie e percorso pedonale in zona Campo di Sotto" nonché della Deliberazione di CC 20.11.2003 n. 35, dispositiva dell’approvazione del progetto definitivo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, e, quindi, avente efficacia direttamente ed immediatamente incisiva sulla sua sfera giuridica e sui suoi beni.

Ma non risulta che abbia interposto gravame avverso le precitate Delibere, per far valere – per quanto rileva ai fini della disamina dell’odierna censura- la violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, nella fase prodromica all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, previsto al fine di consentire la possibilità di interloquire con la P.A. sulla localizzazione dell’opera pubblica, e, quindi, sull’apposizione del vincolo, prima della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

Conseguentemente, vanno ritenute definitivamente consolidate le statuizioni previste nelle precitate Delibere, contenenti, la prima, la previsione, non contemplata nei precedenti provvedimenti, di "un percorso pedonale sul bordo della rupe da Piperno a Riaci" e, la seconda, l’approvazione del progetto definitivo per la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e percorso pedonale in zona "Campo di Sotto".

Pertanto, non possono trovare ingresso nel presente giudizio le doglianze intese a far valere profili di illegittimità di dette Delibere non oggetto di impugnativa.

2.3. A seguito della nota del Dirigente Responsabile dell’UTC prot. 28.1.2004, il ricorrente ha regolarmente partecipato al procedimento finalizzato all’emanazione dell’epigrafata Delibera, svolgendo, con memoria prot. n. 3483 del 8.3.2004, osservazioni inerenti l’opera pubblica de qua, che sono state rigettate con Determinazione del Dirigente Responsabile dell’UTC di Tropea n. 161 del 28.6.2005.

Con la successiva Delibera di C.C. 4.7.2005 n. 16, il Comune di Tropea ha riapprovato il progetto definitivo dell’opera pubblica in variante al PRG, già approvato con la precitata Deliberazione di C.C. 35 del 2003, reiterando la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori e disponendo la copertura finanziaria mediante un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti.

Conseguentemente, appare condivisibile il rilievo svolto dalla difesa del Comune, inteso ad evidenziare che il modulo procedimentale utilizzato, la Conferenza dei Servizi, trova disciplina nell’art. 10, commi 1 e 2, e nell’art. 14 della legge regionale 16.4.2002 n. 19, che garantisce le modalità partecipative.

Né la circostanza secondo cui l’epigrafata Delibera di C.C. n. 16 del 2005 non abbia disposto la revoca della precedente Delibera di CC n. 35 del 2003, della quale, quindi, costituisce parte integrante per quanto non modificato, può valere a consentire di introdurre, surrettiziamente, censure che andavano tempestivamente svolte avverso la ridetta Delibera di CC n. 35 del 2003, oramai definitivamente consolidata.

Pertanto, nel caso di specie, nessuna violazione procedimentale può dirsi verificata.

La censura va, quindi, rigettata.

3. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce che, tra il progetto preliminare dell’opera e quello definitivamente approvato sussisterebbe una diversità strutturale, qualitativa e funzionale dell’intervento pubblico da realizzare, giacchè, nel progetto preliminare, non vi sarebbe alcuna menzione del percorso pedonale.

Non è previsto uno stretto collegamento tra il progetto preliminare ed il progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare, giacchè una certa divergenza tra il progetto preliminare ed il progetto definitivo di un’opera pubblica attiene proprio al rapporto tra tali diversi momenti progettuali ed inerisce alla fisiologica evoluzione di linee meramente indicative, laddove, al contrario, sussiste un rapporto più stringente tra il progetto definitivo e quello esecutivo, per il quale il concetto di conformità costituisce oggetto di espressa previsione normativa.

E’ solo la diversità strutturale, qualitativa e funzionale tra il progetto preliminare e quello definitivo ad implicare un vizio del procedimento per diversità dell’oggetto sul quale si è formata la determinazione volitiva dell’Amministrazione, che rende illegittimi gli atti impugnati (conf: Cons. Stato, Sez. IV 23.11.2003 n.6436).

Conseguentemente, se va ritenuta illegittima la delibera comunale di approvazione del progetto definitivo (e, quindi, anche di quello esecutivo) dell’opera che risulti incisivamente non conforme ai criteri, vincoli ed indirizzi stabiliti nel progetto preliminare, è, però, vero che una modifica di entità tale da non stravolgere le caratteristiche dell’opera, come la previsione di un percorso pedonale, non costituisce un elemento progettuale sufficiente a stravolgere le previsioni del progetto preliminare.

Nel caso di specie, osserva il Collegio che, a causa dell’omessa impugnativa, vanno considerate ormai definitivamente consolidate le statuizione contenute, rispettivamente, nella Deliberazione di G.C. n. 118 del 29.9.2003 – che, in sede di approvazione del Programma delle Opere Pubbliche per il triennio 20042006, ha scorporato, dalla realizzazione dei Piani particolareggiati o P.I.P., il primo lotto funzionale, denominando lo stesso come "Realizzazione di Urbanizzazione Primarie e percorso pedonale in zona Campo di Sotto"- nonché nella Deliberazione di CC 20.11.2003 n. 35 – che ha approvato il progetto definitivo per la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e percorso pedonale in zona "Campo di Sotto", contenente la previsione, non contemplata nei precedenti provvedimenti, di "un percorso pedonale sul bordo della rupe da Piperno a Riaci".

Conseguentemente, la doglianza in questione andava tempestivamente svolta avverso detta Delibera di C.C. n. 35 del 2003, ancora vigente e formante parte integrante di quella oggetto dell’odierna impugnativa, come pure evidenziato dallo stesso ricorrente.

Alla stregua delle superiori considerazioni, la censura va rigettata.

4. Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta l’omessa acquisizione del parere del Genio Civile.

La censura è palesemente infondata, in quanto l’opera pubblica per cui è causa riguarda percorsi pedonali e non concerne strutture in cemento armato, per cui, nella specie, non è richiesta la previa acquisizione di un parere sulla sicurezza antisismica, ai sensi della legge 2.2.1974 n. 64 e dell’art. 8, penultimo comma, della legge regionale 10.11.1975 n. 31, a mente del quale "i progetti concernenti lavori soggetti alla particolare normativa in materia di edilizia antisismica dovranno essere preventivamente sottoposti al competente ufficio del genio civile per il prescritto visto da richiamarsi espressamente nella delibera di approvazione".

Inoltre, poiché il progetto è stato approvato all’esito di una Conferenza di Servizi in cui la Regione era stata invitata a partecipare, tale parere dovrebbe intendersi, comunque, come acquisito, ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7°, della legge 7.8.1990 n. 241.

5. Con il quarto motivo, parte ricorrente lamenta l’omessa acquisizione del parere di compatibilità ambientale.

Invero, ai sensi dell’art. 93, comma 4, del D. Lgs 12.4.2006 n. 163, il progetto definitivo dell’opera pubblica deve essere corredato dallo studio di impatto ambientale, "ove previsto", anche con riferimento alla localizzazione indicata nel progetto ed alle principali alternative, venendosi essa a configurare quale necessario elemento dell’istruttoria, volta a quella individuazione compiuta dei lavori da realizzare, nella quale si risolve, in definitiva, il progetto definitivo medesimo.

Quindi, la valutazione di impatto ambientale va effettuata in riferimento ad un momento temporale ben preciso e rapportata ad una determinata (proposta di) localizzazione di un intervento incidente su interessi fondamentali della collettività (relativi alla salute, all’ambiente, al corretto utilizzo del territorio), per cui ben può (anzi, deve) incidere sullo stesso momento della approvazione del progetto definitivo, che, dalla valutazione ambientale, può uscire più o meno profondamente trasformato rispetto alla sua impostazione iniziale.

Tuttavia, nella specie, parte ricorrente non indica la sussistenza dei presupposti richiedenti la necessità di siffatto parere, che non è obbligatorio, ma va acquisito soltanto "ove previsto", e, cioè, nel caso in cui le aree interessate dall’opera pubblica siano soggette a vincolo paesaggistico o storicoartistico, ai sensi degli artt. 3 e 140 del D. Lgs. 22.1.2004 n. 42.

Ma nel caso di specie, non essendo neanche indicata mediante accenno la sussistenza di eventuali vincoli di tutela storicoartistica o paesaggisticoambientale nell’area di riferimento, la censura non può essere accolta.

6. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole che la delibera di C.C n. 16 del 2005, reiterativa della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella Deliberazione di CC n. 4 del 2003, sarebbe fondata su un progetto preliminare inefficace e, comunque, sostanzialmente diverso rispetto a quello definitivo, per cui non vi sarebbe né dichiarazione di pubblica utilità esplicita, né implicita, in quanto l’opera indicata nel progetto definitivo risulterebbe difforme rispetto allo strumento urbanistico comunale ed emanata dopo la scadenza dei vincoli posti dal PRG del 1998.

La censura non merita adesione, poichè andava interposta tempestivamente avverso la precitata Deliberazione di CC 20.11.2003 n. 35 -ancora vigente e formante parte integrante di quella epigrafata- le cui statuizioni definitivamente consolidate, concernenti l’approvazione del progetto definitivo per la "realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e percorso pedonale in zona "Campo di Sotto", già contengono la previsione di "un percorso pedonale sul bordo della rupe da Piperno a Riaci".

7. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce il difetto di motivazione, con particolare riguardo al disposto scorporo dell’opera realizzata, rispetto al più generale contesto della variante nonché alla localizzazione dell’opera pubblica.

La censura non può trovare accoglimento, siccome riguarda profili concernenti le ridette consolidate Deliberazioni di G.C. n. 118 del 29.9.2003 e di C.C. n. 35 del 2003.

Inoltre, le ragioni in forza delle quali le opere di urbanizzazione primaria ed il percorso pedonale hanno coinvolto la proprietà del ricorrente sono state esplicitate nella Determina n. 116 del 28.5.2005 del Responsabile dell’Ufficio Tecnico.

8. Con il settimo profilo di gravame, deduce che alcuni consiglieri sarebbero incompatibili.

L’art. 78, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u.e.l.), prescrive l’obbligo degli amministratori (tra cui rientrano anche i consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 77 dello stesso corpus normativo) di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti od affini sino al quarto grado. Tale obbligo di astensione è previsto anche con riguardo ai piani urbanistici, ove sia ravvisabile una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore. Secondo il ricorrente, tale circostanza sarebbe evidenziata, o melius confessata, proprio perché, con la successiva Deliberazione di C.C. n. 19 del 26.8.2005 (estranea rispetto al presente giudizio), sarebbe stata chiesta alla Regione la nomina di un commissario ad acta per l’adozione della variante al PRG.

Ad avviso del Collegio, tale mera indicazione non può essere, tuttavia, ritenuta sufficiente a confermare la sussistenza di una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione qui impugnata, concernente il segmento di opera pubblica contemplato, costituito dal percorso pedonale in zona "Campo di Sotto", con la previsione di "un percorso pedonale sul bordo della rupe da Piperno a Riaci", e gli specifici interessi dell’amministratore o di parenti od affini fino al quarto grado, che è l’ambito specifico nel quale l’art. 78 del d.lgs. n. 267 del 2000 circoscrive la portata dell’obbligo di astensione (in termini T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 13 maggio 2005, n. 949; T.A.R. Lombardia, Brescia, 30 maggio 2006, n. 648; Cons. Stato, Sez. IV, 5 marzo 2008, n. 931), senza indicare i fatti e le circostanze specifiche, le ragioni del conflitto di interesse e le ragioni specifiche di incompatibilità, tenuto altresì conto della portata della lesione che, di tale conflitto di interessi, potrebbe derivare in capo al ricorrente.

Pertanto, la censura va rigettata.

9. Con l’ottavo motivo, parte ricorrente deduce l’incongruità della copertura finanziaria, evidenziando, in particolare, che la P.A. procedente avrebbe destinato, per il finanziamento dell’opera pubblica de quo, e, in particolare, per il suo primo stralcio, risorse finanziarie per complessivi Euro 516.546,00, ripartiti in Euro 219.289,59 per lavori, Euro 4.600,00 per Oneri per la sicurezza, Euro 22.388,96 per IVA sui lavori e gli Oneri per la sicurezza, Euro 45.000,00 per Competenze tecniche, Euro 9.000,00 per IVA ed Inarcassa sulla progettazione, Euro 7.747,00 per Diritti U.T.C., Euro 1.800,00 per Spese di pubblicità, Euro 4.640,27 per Accantonamenti ex art.26/c l.109/94, Euro 201.090,18 per le indennità di esproprio.

Secondo l’esponente, a prescindere dalla determinazione dell’importo complessivo delle indennità di esproprio da corrispondere, le somme presuntivamente destinate al finanziamento dei "lavori" del primo stralcio (tracciatura delle sedi stradali e delle reti idriche e fognarie, installazione delle stesse e reinterro con il materiale di risulta), sarebbero insufficienti a consentire il completamento dell’opera, peraltro valutata sulla base di un "computo metrico e stima" predisposto durante l’anno 2003.

Inoltre, essendo l’opera pubblica finanziata mediante mutuo della Cassa DD.PP., con onere d’ammortamento a totale carico del Comune di Tropea, si potrebbe ragionevolmente prevedere che la P.A. procedente non potrebbe essere in grado di completare l’intervento programmato, non solo nella sua interezza, ma neppure limitatamente al primo stralcio.

Con la memoria depositata in data 13.1.2011, il ricorrente, al fine di comprovare con ulteriori elementi, la fondatezza dell’ottavo profilo di gravame, indicava la successiva Deliberazione di C.C. n.19 del 04.06.2010 (non impugnata), che dava atto della sostanziale irrealizzabilità dell’opera pubblica approvata con Deliberazione di C.C. n.16 del 4.7.2005, per ragioni inerenti la non sufficienza delle risorse finanziarie.

L’accertamento, da parte del giudice amministrativo, della necessaria copertura finanziaria per la realizzazione di un’opera pubblica, desumibile dall’imputazione della spesa in bilancio e dall’indicazione dello strumento per il reperimento della somma, tende a verificare la possibilità o meno, per la p.a., di procedere all’esecuzione del progetto posto alla base della dichiarazione di pubblica utilità (conf.: Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 1998 n. 147).

Ciò che rileva, ai fini del riscontro di legittimità, è la complessiva attendibilità delle valutazioni economiche e finanziarie effettuate dall’Amministrazione e, così, della reale possibilità, per l’Ente, di disporre delle somme richieste per la realizzazione dell’opera, in modo da escludere che i relativi provvedimenti siano viziati, oltre che da violazione delle norme in materia contabile (cfr. art. 55 l. 142/90 e artt. 150 e 151 del D. Lgs. 267/00), precipuamente da eccesso di potere per irrazionalità, incongruenza o sviamento rispetto alla loro causa tipica, come avverrebbe se, per mancanza dei mezzi necessari, gli stessi provvedimenti non potessero conseguire il risultato prefissato.

Entro i limiti di detto sindacato, si deve ritenere che la copertura finanziaria di ogni spesa dell’amministrazione sia rispettata allorquando la delibera comunale indichi una previsione di spesa che non appaia "ictu oculi" nè fittizia, nè illogica e risulti che al finanziamento si provveda con i fondi anche in futuro nella disponibilità dell’ente, ponendo a carico del bilancio comunale ogni maggiore spesa.

Nella specie, risultando sottratto alla sede giurisdizionale un giudizio di merito sulla congruità della spesa presunta, l’indicazione della copertura di spesa può essere considerata non carente, in quanto il finanziamento mediante mutuo erogato dalla Cassa Depositi e Prestiti costituisce un ordinario sistema di anticipazione dell’onere economico, posto che non è messa in discussione la possibilità del comune di far fronte agli oneri che ne derivano.

Né vale ad ampliare l’ambito del sindacato giurisdizionale una valutazione, condotta ex post, alla luce di provvedimenti successivi.

Pertanto, la censura va rigettata.

10. Con il nono motivo, il ricorrente deduce che la P.A. avrebbe progettato un percorso pedonale di larghezza pari a 18 metri lineari, con irragionevole sacrificio dell’interesse privato, consistente nella concreta perdita del giardino pertinenziale alla propria abitazione, posto sul "fronte mare", rispetto all’interesse pubblico asseritamene perseguito dal Comune di Tropea.

La censura non può essere condivisa, giacchè non appare né irragionevole né sproporzionata, per le esigenze di un Comune di notevole interesse turistico, la previsione di un percorso pedonale delle dimensioni indicate.

11. Con il decimo motivo, parte ricorrente deduce l’omessa previsione dell’indennizzo.

L’omessa previsione dell’indennizzo non inficia la legittimità del provvedimento di reiterazione di un vincolo espropriativo o di inedificabilità scaduto, poiché l’Amministrazione non può impegnare somme di cui non è certa la spettanza in ordine all’an e al quantum, anche perché tale quantificazione richiede complessi accertamenti su elementi di fatto, che solo il proprietario può rappresentare al termine del procedimento di pianificazione, fermo restando il diritto ad ottenere, in presenza dei relativi presupposti e dinanzi al giudice fornito in merito di giurisdizione, un’indennità commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D.P.R. n. 327 del 2001.

Pertanto, anche questa censura va rigetta.

La complessità e la delicatezza della fattispecie consigliano di disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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