Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-03-2011) 27-04-2011, n. 16427 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 In parziale riforma della decisione del Tribunale, la Corte di Appello di Perugia, con sentenza 14 aprile 2009 ha, tra l’altro, ritenuto F.M., L.M., M.B., Ma.Ro. responsabili dei reati di illegale importazione e spaccio di sostanze stupefacenti e li ha condannati alla pena di giustizia.

I Giudici, nella motivazione della sentenza, hanno preso in esame la posizione dei singoli appellanti, confutato le censure degli atti di impugnazione reputando gli imputati responsabili dei contestati delitti avendo come referente soprattutto le intercettazioni telefoniche ed ambientali; tali captazioni – nelle quali le comunicazioni avvenivano con frasario in codice, ma percepibile – sono state ponderate per ogni imputato e considerate elementi probatori sufficienti, unite ad altre emergenze a carico degli accusati, per una declaratoria di condanna.

2 Per l’annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando difetto di motivazione e violazione di legge.

Ma. deduce:

– che è nullo l’avviso all’imputato di fissazione dell’udienza in appello notificato sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis dal momento che il Difensore aveva, con esplicita dichiarazione, rifiutato la ricezione dell’atto;

– che la sentenza non risponde ai motivi di appello,in particolare, relativi alla mancanza di elementi per ritenere il concorso dell’imputato nei reati di importazione e spaccio di stupefacenti di cui ai capi a), f) ed alla irrilevanza delle intercettazioni a tale fine;

– che non è congrua la motivazione sul diniego dell’attenuante prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

M. deduce:

– che le telefonate captate dimostrano solo il contatto dell’imputato con soggetti coinvolti nelle indagini e non un accordo criminoso con gli stessi.

L. deduce:

– che non sussistono elementi, alla luce della giurisprudenza di legittimità, per ritenere i reati aggravati a sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2.

F. deduce:

– che gli unici riscontri dell’accusa nei suoi confronti sono le intercettazioni telefoniche con il L. nelle quali, neppure con linguaggio in codice, vi sono riferimenti ai reati per cui si procede: al massimo, è rilevabile un solo acquisto di droga che poteva essere ad uso personale;

– che era applicabile la ipotesi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da escludersi la continuazione e mitigabile la pena.

3 Per quanto concerne il vizio processuale eccepito dal Ma., su rileva come il Legislatore, ispirandosi a quanto previsto per il giudizio di legittimità, abbia introdotto (con il D.L. n. 17 del 2005, art. 3 conv. L. n. 60 del 2005) l’art. 157 c.p.p., comma 8 bis.

La norma stabilisce che, quando vi è nomina di difensore di fiducia, le notifiche all’imputato,successive alla prima, siano effettuate presso il legale; la previsione non è operativa se l’interessato ha eletto o dichiarato domicilio oppure se il difensore rifiuta di assumere la qualità di consegnatario.

In questo caso, la volontà di non accettare le notifiche deve essere espressa "immediatamente alla autorità che procede". Tale locuzione, inserita nel testo normativo, deve essere intesa nel senso che il difensore, senza attendere la notifica di qualche atto, deve rifiutare la qualifica di domiciliatario subito dopo la nomina (ex plurimis: Cass. Sez. 4 sentenza 15019/2009) o, se la nomina è avvenuta in epoca antecedente alla introduzione del comma 8 bis dell’art. 157 c.p.p., immediatamente dopo la novazione legislativa.

Questa tempestiva comunicazione non è avvenuta nel caso in esame, per cui la censura non è meritevole di accoglimento.

Prima di affrontare la seconda deduzione del ricorrente, è opportuno ricordare come il controllo della Cassazione, in caso di un eccepito vizio di motivazione, ha un orizzonte circoscritto e va confinato alla verifica delle esistenza di un apparato argomentativo non mancante, contraddittorio o manifestamente illogico del provvedimento impugnato.

La possibilità della indagine extratestuale, introdotta con la L. n. 46 del 2006, non ha alterato la funzione tipica della Cassazione, ma le ha solo attribuito la facoltà di verificare la tenuta del provvedimento al suo vaglio oltre i limiti dello stesso avendo riguardo agli atti processuali che il ricorrente ritiene arbitrariamente non considerati o male interpretati; rimane fermo il divieto della Cassazione – in presenza di una motivazione sufficiente e logica – di una diversa valutazione delle emergenze processuali anche se plausibile.

Consegue che, per invocare il nuovo vizio motivazionale, necessita che le prove, che il ricorrente segnala a sostegno del suo assunto, siano decisive e dotate di forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento svolto dal Giudice di merito sì da renderne incongruente la conclusione.

Nulla di tutto ciò è riscontrabile nel ricorso in esame, nel quale l’imputato chiede una rinnovata ponderazione delle prove, alternativa a quella correttamente operata dai Giudici di merito, ed introduce problematiche che esulano dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità.

Da ultimo si rileva come l’esclusione della speciale attenuante sia una doverosa conseguenza del dato ponderale dello stupefacente illegittimamente importato o ceduto.

4 Anche il ricorso di M. è in fatto, perchè concernente la ponderazione delle prove, ed è inammissibile per la ragione su specificata; inoltre, è generico. La Corte territoriale ha preso nella dovuta considerazione le censure dell’appellante (le stesse ora all’esame di legittimità) ed ha avuto cura di confutarle con apparato argomentativo congruo e completo; di questa motivazione, il ricorrente non tiene conto nella redazione delle sue critiche che, sotto tale profilo, sono generiche perchè non in relazione alle ragioni giustificatrici del provvedimento impugnato. Le censure sono pure, all’evidenza, infondate dal momento che l’esatta ponderazione del coacervo probatorio, la coerenza logica del ragionamento escludono vizi motivazionali nella impugnata sentenza.

5 Venendo ad esaminare la posizione di L., si deve osservare come l’imputato nei motivi di appello avesse proposto solo censure sul regime sanzionatorio; di conseguenza, la deduzione sulla sussistenza della aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 (peraltro, dichiarata equivalente alle attenuanti generiche) incorre nel divieto di nuove deduzioni in sede di legittimità.

Dopo avere esaminato il motivo di appello, la Corte territoriale ha disatteso la censura correttamente giustificando l’esercizio del suo potere discrezionale sul quantum della pena e dando atto che quella inflitta dal Tribunale non fosse mitigabile stante la posizione centrale dell’imputato nell’ingente traffico di stupefacenti per cui è processo. La motivazione è corretta e logica e, pertanto, sfugge al sindacato di legittimità. 6 In relazione allo imputato F., si osserva come l’impugnazione tenda ad ottenere una nuova valutazione delle prove e sia inficiata dallo stesso motivo di inammissibilità, che qui si intende trascritto, messo in luce in precedenza.

Il ricorso in esame propone, pure, delle critiche alla interpretazione delle intercettazioni telefoniche posta in essere dalla Corte di Appello; ora la esegesi di tali captazioni, notoriamente criptiche o in codice, si risolve in un giudizio di fatto di esclusiva competenza del Giudice di merito e che, se è plausibile e non arbitrario (come nel caso concreto), non può essere messo in discussione in sede di legittimità. La pena, già concessa in misura particolarmente mite, è stata reputata non ulteriormente diminuibile a cagione di una condanna e di un carico pendente (entrambi per violazione della legge sugli stupefacenti): di conseguenza, i Giudici hanno dato conto dell’itinerario logico seguito nel decidere e del ragionevole motivo che li ha indotti a respingere la richiesta difensiva.

Non è reperibile una motivazione sulla applicabilità della ipotesi lieve (perchè non richiesta nei motivi di appello) e sulla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena la cui reiezione può reputarsi implicita da quanto rilevato sui precedenti specifici del F. dai quali e deducibile una prognosi negativa di recidiva.

Per le esposte considerazioni, la Corte rigetta il ricorso di Ma. e dichiara inammissibile quello degli altri proponenti;

condanna tutti i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e F., L., M. anche al versamento della somma – che la Corte reputa equo fissare in Euro mille – alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso di Ma.Ro. che condanna al pagamento delle spese processuali; dichiara inammissibili i ricorsi di F. M., L.M., M.B. che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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