Cass. pen., sez. VI 07-04-2009 (02-04-2009), n. 14976 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – Custodia cautelare patita a fine di consegna superiore a tale termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
1- La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza 5/3/2008, ritenuta la ricorrenza delle condizioni previste dalla L. n. 69 del 2005, disponeva la consegna all’Autorità Giudiziaria polacca del cittadino di quel Paese B.S., nei cui confronti era stato emesso dal Public Prosecutor della Corte Distrettuale di Swidnica mandato di arresto europeo (OMISSIS), sulla base della misura cautelare n. (OMISSIS) adottata il 23/10/2003 dal Tribunale Regionale di Dzierzoniow in relazione al reato di rapina aggravata, commessa il (OMISSIS).
Va precisato che il B., in esecuzione del detto m.a.e., è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Ladispoli in data 19/12/2008, arresto regolarmente convalidato e seguito dall’adozione da parte della Corte d’Appello di Roma della misura coercitiva 21/12/2008, tuttora in atto.
2- Ha proposto ricorso per cassazione la persona reclamata, lamentando l’inosservanza e l’erronea applicazione delle norme di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 33, art. 27 Cost. e art. 5 Convenzione Europea dei diritti dell’uomo: la misura cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria polacca era limitata al periodo di tre mesi, già ampiamente decorso con la carcerazione da lui subita in Italia, dapprima, in funzione della procedura di estradizione in precedenza attivata e, poi, di quella ex L. n. 69 del 2005; la misura restrittiva straniera non rispondeva ai criteri previsti dall’art. 5, comma 1, lett. c) della CEDU. 3- Il ricorso non è fondato.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della richiesta di consegna.
Alla base di tale richiesta, invero, è posto il provvedimento restrittivo della libertà personale 23/10/2003 n. (OMISSIS), che è finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento del processo e a soddisfare l’esigenza cautelare di scongiurare il pericolo di fuga, reso concreto dalla condotta tenuta dal B. e dettagliatamente illustrata nello stesso provvedimento.
L’efficacia limitata nel tempo di questo non può ritenersi esaurita per effetto della restrizione subita nel nostro Paese dal B., tenuto conto del diverso titolo e del diverso scopo ad essa sottesi.
Il termine fissato per l’efficacia della misura cautelare straniera, posta a base del m.a.e., non può che decorrere dal momento in cui la persona viene posta concretamente a disposizione dell’Autorità Giudiziaria dello Stato emittente.
La detenzione sofferta in (OMISSIS) in prospettiva della consegna potrà essere scomputata dalla pena che verrà eventualmente inflitta alla persona reclamata in caso di condanna e tale valutazione è riservata logicamente alla competenza dell’Autorità Giudiziaria straniera.
La relazione allegata al mandato di arresto europeo, infine, offre un’analitica descrizione del fatto e l’indicazione dettagliata degli elementi investigativi acquisiti, dai quali emerge il consistente quadro di gravità indiziaria a carico di B.S..
4- Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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