Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-02-2011) 27-04-2011, n. 16426 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza resa il 24 novembre 2008 dal tribunale della medesima città, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93, 95, 94 e 95 in quanto estinti per prescrizione e riduceva la pena inflitta per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181. Deduce in questa sede il ricorrente:

1) la violazione di legge asserendo che erroneamente la corte di merito ha demandato alla fase esecutiva l’applicazione dell’indulto richiesta con i motivi di appello;

2) la violazione dell’art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p. sul presupposto che i due residui reati sono anch’essi prescritti in quanto l’abuso edilizio è iniziato nel 2005 e, benchè concluso nel febbraio 2006, deve ritenersi assoggettato alle norme concernenti la prescrizione più favorevoli per l’imputato ricadendo parte della condotta nel vigore della pregressa disciplina e, quindi, la prescrizione deve essere ritenuta triennale.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Sul primo motivo è pacifica la giurisprudenza di legittimità nell’affermare che il problema dell’applicazione dell’indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l’imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando – come nella specie – abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l’applicazione al giudice dell’esecuzione (Sez. U, n. 2333 del 03/02/1995 Rv. 200262).

Quanto al secondo motivo entrambi i reati residui ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181) hanno natura permanente nel senso che allorquando siano realizzati mediante una condotta che si protrae nel tempo come nel caso di edificazione di manufatto, si consumano solo con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per altro motivo, la permanenza dei reati contestati esclude l’applicazione della legge più favorevole (Sez. 3, n. 16393 del 17/02/2010 Rv. 246758; Sez. 3, n. 30932 del 19/05/2009 Rv. 245207).

Stante quindi la natura permanente dei reati ed essendosi l’abuso concluso nel febbraio del 2006 per effetto del sequestro dell’immobile – come riconosciuto dallo stesso ricorrente nel secondo motivo -, non può rilevare in alcun modo la data di inizio dei lavori, per la prescrizione in quanto per i reati permanenti essa decorre dalla cessazione della permanenza stessa.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile – Comune di Reggio Calabria – liquidata in complessivi Euro 2000, oltre accessori di legge.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla costituita parte civile liquidate in complessivi Euro 2000, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *