T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 27-04-2011, n. 2313 Concessione per nuove costruzioni Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il presente gravame può essere deciso con "sentenza in forma semplificata", ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo;

CONSIDERATO che con ordinanza n. 2479 in data 17 dicembre 2010 questa Sezione ha accolto in parte la domanda cautelare proposta con il presente gravame, evidenziando in motivazione che:

– dalla relazione di sopralluogo n. 18170 in data 2 agosto 2006 (richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato e prodotta in giudizio dall’Amministrazione intimata in data 8 ottobre 2009) e dalla documentazione fotografica alla stessa allegata si evince che la tettoia in epigrafe indicata non presenta caratteristiche costruttive e dimensioni tali da farla rientrare tra i manufatti non subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica. Pertanto, trattandosi di un intervento realizzato in zona sottoposta a vincolo paesistico, in assenza dei prescritti titoli abilitativi (permesso di costruire e nulla osta paesistico), l’adozione dell’impugnato ordine di demolizione costituisce un atto dovuto;

– appare fondato il quarto motivo di ricorso, in quanto – trattandosi di un intervento di ristrutturazione edilizia – in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione non opera la sanzione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e, quindi, sussistono i presupposti per disporre la sospensione del provvedimento impugnato nella parte in cui reca il seguente avvertimento: "in mancanza e decorso il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001";

CONSIDERATO che non vi sono ragioni per mutare la decisione assunta in sede cautelare e che il presente gravame risulta, quindi, parzialmente fondato in base alle seguenti considerazioni:

– innanzi tutto nessuna rilevanza può assumere in questa sede la documentazione depositata dalla parte ricorrente in data 14 dicembre 2010, relativa alle domande di condono presentate dal ricorrente per gli abusi edili realizzati sull’immobile ove è stata realizzata la tettoia di cui trattasi. Infatti nella relazione tecnica illustrativa presentata al Comune di Piano di Sorrento in data 24 novembre 2008, ove sono descritti i predetti abusi, si legge che "in epoca recente i proprietari hanno realizzato una copertura a tettoia sul terrazzo del piano terra per evitare continui lavori di manutenzione per infiltrazioni al piano sottostante". Pertanto non v’è dubbio che la tettoia di cui trattasi non costituisce oggetto di alcuna domanda di condono, come evidenziato anche nella suddetta relazione di sopralluogo n. 18170 in data 2 agosto 2006;

– non possono trovare accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali viene dedotto che l’Amministrazione comunale avrebbe erroneamente qualificato la realizzazione della tettoia di cui trattasi come un intervento subordinato al preventivo rilascio del permesso di costruire, senza tenere conto della natura pertinenziale dell’intervento e senza considerare che – stanti le modeste dimensioni del manufatto di cui trattasi e le caratteristiche costruttive dello stesso – la sua realizzazione rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria, per i quali è sufficiente una semplice D.I.A.. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questo Tribunale (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 13 gennaio 2011, n. 84; 17 febbraio 2010, n. 968; 18 febbraio 2003, n. 897; 20 ottobre 2003, n. 12962; Sez. VII, Sez. VII, 28 marzo 2008, n. 1624), gli interventi consistenti nell’installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi (cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito) possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendano evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono; invece tali strutture non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando abbiano dimensioni tali da arrecare una visibile alterazione del prospetto e della sagoma dell’edificio. Pertanto la realizzazione di una tettoia, indipendentemente dalla sua eventuale natura pertinenziale, è configurabile come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/01, nella misura in cui realizza "l’inserimento di nuovi elementi ed impianti", ed è quindi subordinata al regime del permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 10, comma primo, lettera c), dello stesso D.P.R. laddove comporti una modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato cui accede. Ne consegue che l’Amministrazione intimata – in applicazione del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 380/2001 con l’art. 33, comma 1, del medesimo D.P.R. n. 380/2001 (che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza del prescritto permesso di costruire) – ha correttamente ordinato la demolizione della tettoia di cui trattasi, perché dalla documentazione fotografica allegata alla relazione di sopralluogo n. 18170 in data 2 agosto 2006 si evince che la tettoia di cui trattasi non è stata realizzata solo per finalità di arredo o di riparo e protezione dagli agenti atmosferici e che, in ogni caso, ha determinato una rilevante modifica della sagoma o del prospetto del fabbricato;

– destituite di ogni fondamento risultano le censure dedotte con il primo motivo di ricorso, incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione. Infatti, secondo un consolidato orientamento (ex multis, T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 28 dicembre 2009, n. 9638; Sez. VI, 9 novembre 2009, n. 7077; Sez. VII, 4 dicembre 2008, n. 20987) presupposto per l’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l’accertamento dell’abuso, e non necessita, quindi, di una particolare motivazione in ordine alle disposizioni normative che si assumono violate. Inoltre, secondo la prevalente giurisprudenza (ex multis, T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 6 febbraio 2008, n. 117; T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 17 dicembre 2007, n. 16311), nella motivazione dell’ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l’analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, mentre non è necessaria la descrizione precisa della superficie occupata dalle stesse. Resta fermo che seppure si volesse configurare, nella fattispecie in esame, una violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 – nella parte in cui dispone che "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria" – tale violazione non potrebbe comunque determinare l’annullamento dell’impugnato ordine di demolizione in quanto troverebbe applicazione l’art. 21octies, comma 2, della legge n. 241/1990 (introdotto dalla legge n. 15/2005), nella parte in cui dispone che "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento… qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Infatti, posto che l’ordine di demolizione è atto dovuto in presenza di opere realizzate in assenza del prescritto titolo abilitativo, nel caso in esame – trattandosi di opere subordinate al preventivo rilascio del permesso di costruire – il contenuto dispositivo dell’impugnata ordinanza di demolizione non avrebbe comunque potuto essere diverso, essendo palese che tale provvedimento è stato adottato nell’esercizio del potere di controllo del territorio e repressione degli abusi edilizi previsto dagli articoli 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001;

– diverse considerazioni valgono, invece, per il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione, dopo aver assegnato il termine di 90 giorni per eseguire l’ordine di demolizione, abbia erroneamente inserito nel provvedimento impugnato il seguente avvertimento: "in mancanza e decorso il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001". Infatti in passato la giurisprudenza (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 30 gennaio 2002, n. 200) ha avuto modo di puntualizzare l’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 7 della legge n. 47/1985 (costituite dalla demolizione e, per il caso di inottemperanza, dall’acquisizione gratuita dell’opera e della relativa area di sedime) ai soli interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di concessione edilizia o con variazioni essenziali, posto che l’art. 9 della legge n. 47/1985, relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati in assenza della prescritta concessione edilizia, per il caso di inottemperanza all’ordine di demolizione non prevedeva la sanzione dell’acquisizione gratuita dell’opera e della relativa area di sedime, bensì l’esecuzione dell’ordine di demolizione a cura del Comune e a spese dei responsabili dell’abuso. Tali conclusioni restano valide – secondo la giurisprudenza di questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 387; 4 maggio 2009, n. 2289) – anche alla luce della vigente disciplina posta dal D.P.R. n. 380/2001 il quale, al primo comma dell’articolo 33 (che ha sostituito l’art. 9, comma 1, della legge n. 47/1985), dispone che "gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanisticoedilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell’abuso". Pertanto, posto che le opere abusive realizzate dal ricorrente – come già evidenziato in precedenza – non configurano un intervento di nuova costruzione, bensì un intervento di ristrutturazione edilizia, l’Amministrazione ha illegittimamente preannunciato l’acquisizione gratuita delle stesse in conseguenza dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, perché tale sanzione è prevista dall’articolo 31, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, ma non dall’art. 33, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001;

CONSIDERATO che, stante quanto precede:

– il ricorso in esame devono essere accolto in parte e, per l’effetto, si deve disporre l’annullamento dell’impugnato ordine di demolizione nella parte in cui reca il seguente avvertimento: "in mancanza e decorso il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001";

– tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4748/2009, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e lo respinge per il resto. Per l’effetto annulla l’ordinanza del Comune di Piano di Sorrento n. 138 del 6 luglio 2009 nella parte in cui reca il seguente avvertimento: "in mancanza e decorso il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001".

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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