Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-07-2011, n. 16385 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società Praxis (oggi, fallimento Praxis), titolare di un poliambulatorio in regime di convenzione con la USL n. (OMISSIS)), ricorre a questa Corte per la risoluzione di un conflitto negativo di giurisdizione insorto all’esito delle pronunce:

1. del tribunale di S. Maria Capua Vetere, n. 1470 del 12.6.1998, dichiarativa del difetto di giurisdizione del G.O. a conoscere della domanda di pagamento dei corrispettivi per prestazioni ad alto costo erogate agli assistiti in regime di convenzionamento esterno;

2. della corte di appello di Napoli, n. 1082 del 16 maggio 1999, confermativa, in guisa di sentenza non definitiva, del ritenuto difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del giudice amministrativo;

3. del Consiglio di Stato, n. 2094 del 14.4.06, predicativa, dal suo canto, del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, così annullando, senza rinvio, la sentenza n. 6606 del 2002 emessa dal Tar Campania (che quella giurisdizione aveva, viceversa, ritenuto sussistente, pronunciandosi nel merito della controversia).

I conflitto reale negativo di giurisdizione nella specie proposto a questa corte (Cass. ss.uu. 4109/07) deve essere risolto nel senso della affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Condivisibilmente il giudice amministrativo di appello ha opinato che, nella specie, il reale oggetto del giudizio non fosse l’esercizio di un potere da parte dell’amministrazione, bensì il rapporto di credito/debito intercorrente tra le parti e le reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo, riferibili in via diretta e immediata a prestazioni erogate a tutela del diritto alla salute del cittadino. E ciò, va aggiunto, a prescindere dai profili, del tutto marginali quoad iurisdictionis, di validità della convenzione e di determinazione del prezzo delle prestazioni (nessuno di essi involgendo questioni di discrezionalità amministrativa "pura"), legittimamente tu, conoscibili incidenter tantum dal giudice ordinario.

In senso non dissimile, ancora (sia pur per domanda proposta in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000), questa corte regolatrice (Cass. ss.uu. n. 3046 del 2007) ha avuto modo di affermare che la domanda proposta da un laboratorio di analisi cliniche nei confronti di un’azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni di radiologia erogate in regime di accreditamento,introduce una controversia che, in quanto avente ad oggetto l’accertamento non già dell’esistenza o del contenuto del rapporto di accreditamento, qualificabile come concessione di pubblico servizio, ma soltanto dell’effettiva debenza dei compensi richiesti, non coinvolge una verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante o l’esercizio dei poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi: essa, pertanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, con cui è stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 (come modificato dalla L. 21 luglio 2000, n. 205 art. 7), esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
P.Q.M.

La corte, pronunciando sul conflitto, cassa la sentenza della corte di appello di Napoli e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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