Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 26-01-2011) 27-04-2011, n. 16550 Reati tributari Violazioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ni Unite per dirimere il contrasto di giurisprudenza.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14/9/2009 il G.I.P. del Tribunale di Roma disponeva il sequestro preventivo di un motociclo e delle quote della Società MTP s.r.l. e SIRIUS s.r.l. intestati al P.M., in relazione al reato di concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Con ordinanza del 2/10/2009 il Tribunale del Riesame di Roma, ritenuta la non configurabilità del concorso in tale tipo di reato (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 8) da parte dell’utilizzatore ( P.), riscontrata l’assenza del fumus commisi delicti, annullava la misura.

Con sentenza del 17/3/2010 la Corte di cassazione, sez. 3, su ricorso del P.M., annullava l’ordinanza del riesame ritenendo configurabile, nel caso sottoposto a scrutinio, il concorso di persone nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8.

Con successiva ordinanza del 24/6/2010, il Tribunale di Roma, investito del rinvio, confermava la misura cautelare disposta dal locale G.I.P..

Osservava il Riesame che:

– una volta riconosciuta l’ammissibilità del concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sussisteva il fumus commissi delicti, tenuto conto che la società del P. era sostanzialmente l’unica beneficiaria delle F.O.I. emesse dalla soc. "Krisma Informatica" di T.F., il quale dopo l’inizio della verifica fiscale nel 2007, aveva continuato la sua attività sotto altra denominazione sociale, SEA s.r.l.;

– la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, consente la confisca per equivalente dei proventi (prezzo – profitto) dei reati tributali, tra cui quello previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8;

– correttamente, pertanto, il sequestro era stato limitato al valore delle fatture emesse negli anni 2008 e 2009. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, lamentando la violazione di legge ed in particolare della L. n. 74 del 2000, art. 9 ove espressamente non viene consentita l’ammissibilità del concorso dell’utilizzatore delle fatture con l’emittente, la cui punibilità deve rientrare eventualmente nell’alveo dell’art. 2 (dichiarazioni fraudolente, ecc.), non applicabile nel caso di specie, in quanto la condotta era rimasta al mero tentativo non punibile. Tale interpretazione sarebbe avallata dalla sentenza della Corte Cost. 49 del 2002 che, sebbene incidentalmente, ha ritenuto non ammissibile il concorso di persone nell’art. 8, tra l’emittente e l’utilizzatore.
Motivi della decisione

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Con la sentenza di annullamento con rinvio, questa Corte di legittimità ha stabilito il seguente principio di diritto: "Il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti concorre con l’emittente, secondo l’ordinaria disciplina dettata dall’art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14862 del 17/03/2010 Cc. (dep. 16/04/2010 ) Rv. 246967; conf., Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25129 del 17/04/2008 Ud. (dep. 19/06/2008), Ferrara, Rv. 240545).

Ha precisato la Corte che una diversa interpretazione determinerebbe una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale in relazione all’emissione della documentazione fittizia, non utilizzando poi le fatture per essere avvenuti gli accertamenti prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, poichè questi non potrebbe essere sanzionato nè a norma dell’art. 8, a titolo di concorso, nè a norma dell’art. 2, a titolo di tentativo.

Il Tribunale, prendendo atto di tale principio, valutando la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha confermato il provvedimento di sequestro adottato dal G.I.P..

Con l’impugnazione il ricorrente sostanzialmente mette nuovamente in discussione, in punto di diritto, la possibilità della configurazione del concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del potenziale utilizzatore. Orbene, va ricordato che l’art. 628 c.p.p., comma 2 stabilisce che il provvedimento del giudice di rinvio può essere impugnato soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione.

La limitazione dell’ambito del ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio, alle questioni non decise dalla pronuncia di annullamento, è coerente con il principio della tendenziale irrevocabilità e incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione che costituisce lo scopo stesso della attività giurisdizionale e si mostra pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall’art. 111 Cost. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 41461 del 06/10/2004 Ud. (dep. 25/10/2004), Guarneri, Rv. 230578; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4882 del 21/03/1996 Ud. (dep. 15/05/1996), Velotti, Rv.

204637). Ne consegue che il ricorso è inammissibile in quanto proposto in relazioni a motivi già vagliati e risolti in sede di annullamento con rinvio.

3.2. Va osservato peraltro ad abundantiam, per mera completezza argomentativa, che la decisione adottata non palesa alcun contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2002 e con il precedente di questa Corte n. 3052 del 2008, citato dalla difesa nel ricorso.

Nella pronuncia del giudice delle leggi la Corte ebbe a rilevare la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 6, e art. 9, comma 1, lett. b), sollevata, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui escludevano, rispettivamente, la punibilità a titolo di tentativo del delitto di cui all’art. 2 del medesimo D.Lgs., e la punibilità di chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti a titolo di concorso nel reato di emissione di tali fatture o documenti, previsto dall’art. 8 del Decreto stesso.

Dal contesto della sentenza (come peraltro dalla lettera dell’art. 9, lett. b), si rileva che la inammissibilità del concorso è limitata all’ipotesi di colui che, con la sua condotta, si "avvale", cioè abbia utilizzato le fatture emesse (anche solo con l’annotazione in contabilità). In tal caso, infatti (come osservato anche dalla invocata Cass. 3052/08), si determinerebbe una inammissibile duplicazione della punibilità della medesima condotta (per D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 ed art. 8), laddove il legislatore ha inteso invece assicurare che la punibilità dell’utilizzatore resti ancorata alla falsa dichiarazione, escludendo poi, con il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, comma 1, lett. b), la configurabilità del concorso dell’utilizzatore stesso nel fatto dell’emittente: concorso altrimenti ravvisabile nella generalità dei casi, a fronte dell’accordo tra i due soggetti normalmente sottostante all’emissione delle false fatture.

Nel caso di specie, però, non risultando la utilizzazione delle fatture a fini fraudolenti, esclusa dunque la possibilità dell’applicazione dei due diversi titoli di reato (art. 8 ed art. 2 cit.), correttamente è stata ritenuto configurabile il concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti tra l’emittente ed il potenziale utilizzatore. Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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