Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
ato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con l’atto introduttivo del giudizio, D.C. impugnava il silenzio, mantenuto dal Comune di Minori circa la richiesta di concessione edilizia, specificata in epigrafe.
Segnalava che, nonostante il parere favorevole espresso dalla C. E., in data 8.04.1992, subordinato ad integrazioni documentali, le quali erano state prodotte dalla ricorrente, nessun riscontro era venuto da parte del Comune.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale sancisse l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, entro un congruo termine, circa la sua istanza di c. e., e nominasse, per il caso della perdurante inerzia da parte della stessa, un commissario "ad acta" con poteri sostitutivi.
Il Comune non si costituiva in giudizio.
In data 17.12.2010 era prodotta, nell’interesse della ricorrente, una memoria difensiva, con documenti.
All’esito della pubblica udienza del 21.12.10 il Tribunale rilevava come, ai fini della decisione del ricorso, occorresse acquisire dal Comune di Minori una documentata relazione di chiarimenti circa i fatti ivi esposti, nella quale l’ente avrebbe avuto cura di precisare i provvedimenti, eventualmente adottati circa la richiesta di concessione edilizia precisata in epigrafe, ovvero le ragioni della mancata adozione di detti provvedimenti.
La relazione richiesta, a firma del responsabile dei Servizi sul Territorio del Comune di Minori, perveniva in Segreteria data 21.03.2011.
All’udienza pubblica del 24.03.2011 il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
Rileva il Tribunale che dalla documentazione allegata al ricorso, da quella successivamente prodotta, nell’interesse della ricorrente, nonché dal contenuto della relazione istruttoria prodotta, su ordine del Collegio, dal Comune di Minori, risulta acquisita la prova della mancata evasione della domanda di concessione edilizia, presentata dalla ricorrente.
Il responsabile dei Servizi sul Territorio del Comune, in particolare, pur precisando di non essere in grado, perché non in servizio all’epoca dei fatti, di chiarire le ragioni di un così consistente ritardo, ha comunque attestato che alcun provvedimento definitivo è stato adottato, in merito a detta domanda, da parte del Comune.
Ha formulato anche un’ipotesi sui possibili motivi del ritardo, nonché una prognosi di sfavorevole esito della prefata domanda, basata sulla non conformità al P. U. T., ex l. r. Campania n. 35/87, del P. R. G. comunale, la quale prognosi, tuttavia, non può essere considerata – perché contenuta in un atto processuale a contenuto istruttorio – alla stregua di una manifestazione di volontà, da parte dell’ente, circa la sorte della medesima istanza.
Ne risulta confermato che a tutt’oggi, nonostante il decorso di molti anni, alcun provvedimento espresso e motivato è stato adottato, da parte del Comune di Minori, circa l’istanza presentata da D.C. nel 1992.
Ne deriva che va pronunziato l’obbligo dell’ente di adottare, nel termine di giorni trenta dalla notificazione a cura di parte ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, un provvedimento conclusivo, circa la più volte citata domanda di concessione edilizia, presentata dalla ricorrente, in cui sia definitivamente esposta la posizione dell’ente, riguardo alla medesima.
Tanto, conformemente al pacifico orientamento giurisprudenziale, per il quale si legga, "ex multis", la seguente massima, tratta da una decisione della Sezione: "L’art. 20, comma 9, d. P. R. n. 380 del 2001, stabilisce, che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire, si intende formato il silenzio rifiuto, giustiziabile in sede amministrativa alla luce, anche delle previsioni contenute negli artt. 2 e 3 della l. n. 241 del 1990 che obbligano l’amministrazione a concludere il procedimento attivato ad istanza di parte, con un provvedimento espresso e motivato" (T. A. R. Campania Salerno, sez. II, 10 dicembre 2008, n. 4080).
Va sin d’ora nominato, per il caso dell’eventuale ulteriore inerzia da parte dell’Amministrazione, un commissario "ad acta" che provveda in sua vece, con oneri a carico della stessa P. A., la quale va anche condannata, in base alla regola della soccombenza, a rifondere alla ricorrente le spese, le competenze e gli onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il silenzio rifiuto impugnato.
Dichiara l’obbligo del Comune di Minori di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente in data 28.01.1992, prot. n. 897, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione, della presente sentenza.
Nomina, sin d’ora, Commissario "ad acta", per il caso di ulteriore persistente inadempimento da parte del Comune Minori, il Sig. Prefetto di Salerno, affinché provveda, anche a mezzo di funzionario dallo stesso designato, alla definizione dell’istanza dell’interessata, con oneri e spese a carico dell’Amministrazione Comunale.
Condanna il Comune di Minori al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari di lite, che liquida, complessivamente, in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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