Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16619 Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 2.5.07 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame proposto da F.M.A. contro la sentenza 7.2.03 del Tribunale della medesima sede, che aveva respinto la domanda di riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento che la F. aveva presentato, con ricorso del 7.2.2003, contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’INPS, la Regione Umbria e il Comune di Perugia.

Ritenevano i giudici d’appello che le patologie da cui la ricorrente era affetta, pur comportando un’inabilità totale, le lasciassero una parziale autonomia personale tale da non rendere necessario l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’assistenza continua da parte di terzi, sebbene la F. – del che dava espressamente atto la Corte umbra – potesse muoversi e camminare, con difficoltà, solo con l’uso di due bastoni e avesse bisogno di aiuto per passare dalla posizione seduta a quella eretta. Concludeva la sentenza con il dire che la saltuaria collaborazione non integrava il requisito di legge relativo alla continuità e indispensabilità dell’intervento di un accompagnatore.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la F. con un unico articolato motivo.

Gli intimati Ministero dell’Economia e delle Finanze, INPS e Regione Umbria non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1.1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge nonchè vizio di motivazione nella parte in cui la gravata pronuncia non ha esaminato i nuovi documenti medici prodotti ai fini dell’art. 149 disp. att. c.p.c., e, senza disporre nuova c.t.u, a fronte di quella di parte allegata all’atto di appello, contraddittoriamente ritiene non bisognosa di accompagnamento una persona che, come la F., pur recandosi in bagno da sola ha bisogno dell’aiuto del marito, così come ha bisogno dell’aiuto del marito per passare dalla posizione seduta a quella eretta, per fare le scale e per vestirsi e svestirsi riguardo alla metà inferiore del corpo, come accertato dallo stesso c.t.u.;

precisa la ricorrente che il diritto all’accompagnamento le è stato poi riconosciuto, a seguito di aggravamento, a partire dal 19.10.05, di guisa che la materia del contendere residua solo per il periodo che va dal 29.12.99 (data della domanda amministrativa) al 18.10.05. 1.2. La denuncia di contraddittorietà della motivazione è fondata.

1.3. Le condizioni previste dalla L. n. 18 del 1980, art. 1, per l’indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, di guisa che ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto (cfr., da ultimo, Cass. 30.3.2011 n. 7273).

1.4. Poichè la stessa Corte territoriale afferma che l’odierna ricorrente ha bisogno di aiuto per passare dalla posizione seduta a quella eretta, id est per compiere un atto della vita avente cadenza (pluri)quotidiana (così come, per altro, il vestirsi e lo svestirsi, il recarsi in bagno età), non è logicamente consequenziale dedurne che ella non avrebbe bisogno dell’intervento di un accompagnatore.

1.5. Invero, la situazione di non autosufficienza che è alla base del riconoscimento del diritto in esame è caratterizzata dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente: in tale ultimo caso, è la cadenza quotidiana dell’atto a determinare la permanenza del bisogno che costituisce la ragione stessa del diritto. In altre parole, il soggetto può essere ancora autosufficiente pur se non in grado di compiere autonomamente molteplici atti privi di cadenza quotidiana;

se, invece, gli risulta precluso anche un solo atto che però abbia cadenza (pluri)quotidiana – come, nel caso di specie, il passare dalla posizione seduta a quella eretta – è da considerarsi non autosufficiente ai fini della normativa in discorso (cfr. Cass. 4.1.2005 n. 88; Cass. 11.9.2003 n. 13362).

1.6. I rilievi che precedono rivestono carattere preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra censura svolta dall’odierna ricorrente e a ogni valutazione sulla congruità del quesito, che ai sensi dell’abrogato art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis) è necessario unicamente a fronte dei vizi di cui all’art. 360 c.p.p., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4. 1.7. Va infine puntualizzato che la legittimazione passiva è solo dell’INPS: infatti, trattandosi di procedimento giurisdizionale instaurato il 7.2.2003, vale a dire prima dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, la legittimazione passiva non spetta alle regioni, ancorchè titolari delle competenze amministrative relative ai benefici de quibus, ma unicamente – fatta salva la legittimazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per le controversie di cui alla L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, commi 5 e 6, (cioè nei procedimenti di verifica finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi) – all’INPS, sia per le azioni di accertamento e condanna, sia per quelle di mero accertamento del diritto al trattamento e ciò ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 130, non modificate, sul punto, dalla successiva normativa statale, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi delle regioni in materia di invalidità civile, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dall’art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 18.10.01 n. 3 (cfr.

Cass. 7.1.09 n. 65).

1.8. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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