T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 373 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame, il ricorrente, militare in servizio alle dipendenze della Guardia di Finanza, chiede l’accertamento del diritto a beneficiare dell’indennità di prima sistemazione e dell’indennità ex lege n. 86 del 2001 in corrispondenza della sua destinazione, al termine di un corso di specializzazione per "Nocchiere A.C.", dalla scuola nautica di Gaeta (ove aveva frequentato il corso) al comando regionale Liguria, sede di La Spezia.

In pratica il ricorrente sostiene che – come del resto si desume dallo stesso provvedimento che lo ha destinato a La Spezia (che letteralmente menziona una assegnazione "d’autorità e per esigenze di servizio") – egli è stato destinatario di un "trasferimento d’autorità" con conseguente integrazione del presupposto delle provvidenze che ha chiesto; di qui l’illegittimità degli atti (nota 27 giugno 2007 del reparto T.L.A. Liguria e del Decreto 5 marzo 2008 del Sottocapo di stato maggiore) che invece gliele hanno negate, nel presupposto che egli non è stato destinatario di un trasferimento di sede d’autorità, non avendo il militare sede di servizio in senso proprio durante le attività addestrative, ma di una "prima assegnazione", che, per giurisprudenza costante, non integra il presupposto per la fruizione dei benefici richiesti.

2. L’amministrazione si è costituita in giudizio e resiste al ricorso.

3. Preliminarmente deve respingersi l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione dato che il ricorrente ha richiesto i benefici economici in contestazione in epoca antecedente al decorso del termine quinquennale di prescrizione.

4. Si può pertanto passare all’esame del merito del ricorso che presuppone che si qualifichi esattamente il tipo di "movimento" di cui è stato destinatario il ricorrente al termine dell’attività svolta presso la scuola nautica di Gaeta.

Già si è sintetizzata la posizione delle parti.

Il ricorrente sostiene che egli è stato destinatario di un "trasferimento d’autorità" – come del resto si desumerebbe dal provvedimento e dal suo stato matricolare – con conseguente integrazione del presupposto per beneficiare delle provvidenze economiche di cui chiede l’erogazione.

L’amministrazione invece sostiene che il ricorrente è stato destinatario di una "prima assegnazione" al termine del corso allievi marescialli; in pratica la tesi dell’amministrazione è che il ricorrente si trova in una posizione identica a quella dei soggetti che, essendo immessi nel corpo a seguito di "concorso esterno", sono destinati a un reparto al termine della prevista attività addestrativa; in questa fattispecie non spettano i benefici previsti in caso di trasferimento d’autorità, che sono riconosciuti solo nel caso di militari vincitori di concorso "interno", cioè riservato a soggetti già appartenenti al corpo, ovvero vincitori di concorso esterno che abbiano fruito della quota di riserva prevista per il personale già appartenente al corpo (al contrario il ricorrente ha partecipato al corso di formazione per il grado maresciallo quale vincitore di concorso "esterno").

5. Il ricorso è infondato.

Deve premettersi che non è contestato che il ricorrente abbia conseguito il grado di maresciallo quale vincitore di un concorso nell’ambito del quale non ha beneficiato della quota di riserva prevista per gli appartenenti al corpo, cioè da "esterno"; se così stanno le cose risultano corrette le argomentazioni dell’amministrazione dato che effettivamente costituisce giurisprudenza consolidata che la destinazione a un reparto al termine dell’attività addestrativoformativa di personale integra non un "trasferimento d’autorità" ma una "prima assegnazione" con conseguente esclusione dei benefici previsti nella prima ipotesi; in questa prospettiva appare pertinente il riferimento da parte del decreto che ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente alla sentenza n. 7204 del 5 novembre 2004 della IV sezione del Consiglio di Stato.

Irrilevante è ai fini che interessano la circostanza – su cui insiste il ricorrente – che il beneficio sarebbe stato riconosciuto a suoi colleghi asseritamente trovantisi in situazione identica alla sua; a parte che la asserita disparità di trattamento potrebbe trovare giustificazione nella qualificazione dei partecipanti al corso in questione che hanno beneficiato delle indennità quali "interni", si osserva che, ove altri uffici dell’amministrazione avessero davvero riconosciuto i benefici a soggetti trovantisi esattamente nella medesima situazione del ricorrente, ciò sarebbe avvenuto in difetto dei presupposti stabiliti dalla legge e costituisce giurisprudenza consolidata che la pretesa a un determinato trattamento – quale che esso sia – non può essere fondata sulla illegittima attribuzione del medesimo ad altri soggetti.

6. Conclusivamente il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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