Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16612 Opposizione in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva l’opposizione proposta dall’Inps avverso il precetto notificato da Ca.Gr. ed altri tre lavoratori nei confronti dell’Inps, dichiarando la nullità del precetto e la inammissibilità della procedura esecutiva. La C. aveva agito sulla base di una sentenza con cui l’Istituto era stato condannato al pagamento delle differenze dell’indennità di disoccupazione agricola determinate dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 497/88 e n. 288/94.

L’Istituto opponente deduceva di avere integralmente già pagato quanto dovuto, depositando i relativi mandati di pagamento. Il Tribunale – dichiarata preliminarmente la contumacia della opposta perchè mancava la procura per il giudizio di opposizione e non era stato dimostrato che quella rilasciata per il giudizio di merito si riferisse anche a quello di opposizione – rilevava d’ufficio la mancanza del titolo esecutivo, perchè in sentenza venivano precisati gli anni per i quali l’adeguamento andava riconosciuto, ma non le giornate.

Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con tre motivi illustrati da memoria.

L’Inps ha depositato procura.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., e dell’art. 83 c.p.c.. La statuizione sarebbe affetta da ultrapetizione, per avere rilevato la contumacia di essa opposta per mancanza di procura, nonostante la questione non fosse stata oggetto di contraddittorio tra le parti. In ogni caso era errato il rilievo per cui la procura speciale si presume conferita solo per un determinato grado di giudizio, giacchè, secondo giurisprudenza consolidata, la procura rilasciata per il giudizio di cognizione deve considerarsi estesa anche alla successiva fase esecutiva.

Con il secondo mezzo si censura ancora la sentenza per ultrapetizione e difetto di motivazione, per avere dichiarato la nullità del precetto e l’inammissibilità della procedura esecutiva, non potendo il giudice dell’opposizione rilevare d’ufficio che la sentenza di merito non costituiva titolo esecutivo in mancanza di contestazioni sul punto da parte dell’Inps, il quale, come motivo di opposizione, aveva sollevato solo l’eccezione di già avvenuto adempimento.

Pertanto anche sulla idoneità del titolo esecutivo era mancato il contraddittorio.

Con il terzo mezzo, denunciando violazione del’art. 474 c.p.c., si assume che, in ogni caso, il rilievo del Giudice sulla idoneità del titolo esecutivo era infondato, giacchè il numero di giornate indennizzate risultava dall’estratto contributivo di essa ricorrente, allegato agli atti e la somma dovuta era determinabile con semplice operazione aritmetica.

Si contesta infine che sia stata effettivamente offerta la prova del pagamento da parte dell’Inps, che si era limitato a produrre documentazione attestante il presunto ammontare delle pretese avanzate da essa parte creditrice, di importo molto inferiore a quello precettato.

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Va preliminarmente affrontato il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole che sia mancato il contraddittorio sulla questione relativa alla inidoneità del titolo esecutivo. Va infatti considerato che, anche ammettendo che in tal caso il giudice dell’opposizione abbia seguito la c.d. "terza via", gli effetti non sarebbero quelli auspicati da parte ricorrente, e cioè la nullità della sentenza.

Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 20935 del 30 settembre 2009 (nello stesso senso Cass. n. 9702 del 23/04/2010 e n. 6051 del 12/03/2010) hanno dato "continuità , all’orientamento predicativo della validità e non anche della nullità delle sentenze in parola (che una recente dottrina definisce "della terza via") nel caso di omessa indicazione alle parti del tema rilevato in via officiosa dal giudice", pur se con alcune precisazioni.

A tale conclusione si è pervenuti per una ragione diversa da quella sostenuta nella decisione che aveva escluso la nullità della sentenza della "terza via" a causa della insussistenza di una previsione espressa di nullità. Le Sezioni unite hanno rilevato in proposito che "il principio di tassati vita delle nullità non trova applicazione per le nullità extra – formali, qual è appunto quella derivante dalla violazione del principio del contraddittorio".

L’aspetto nodale della questione è stato ritenuto, invece, quello di "stabilire se dalla violazione di tale precetto costituzionale discenda, sempre e inevitabilmente, la (assai grave) conseguenza della nullità di una sentenza che abbia pronunciato sulla questione rilevata d’ufficio e sottratta alla cognizione delle parti". Le Sezioni unite affermano: che "la nullità processuale non possa essere, ipso facto, sempre e comunque predicata, quale conseguenza indefettibile di tale omissione. Per effetto del solo mancato rilievo officioso (e della conseguente, mancata segnalazione tempestiva alle parti) di questioni di puro diritto non sembra seriamente ipotizzabile – pur a fronte della violazione di un dovere "funzionale" del giudicante – la consumazione di altro vizio "processuale" diverso dall’error iuris in iudicando (ovvero ancora in iudicando de iure procedendo), la cui denuncia in sede di legittimità consentirebbe la cassazione della sentenza se (e solo se) tale error iuris risulti in concreto predicabile perchè in concreto consumatosi.

2. Nel caso in esame, il giudice dell’opposizione ha omesso di sottoporre alle parti una questione di puro diritto, il che, secondo i principi sopra enunciati, non determina la automatica nullità della sentenza, ma impone di verificare se si sia effettivamente consumato l’error in procedendo denunziato, e cioè se il giudice abbia errato nel rilevare d’ufficio la inidoneità del titolo esecutivo per la carenza di certezza e liquidità del credito precettato, oppure se ciò gli fosse precluso in assenza di specifica eccezione di controparte, la quale adduceva, come motivo dell’opposizione, il già avvenuto pagamento.

3. Nella giurisprudenza di questa Corte si ravvisano sul punto orientamenti non del tutto concordanti perchè, mentre alcune pronunzie affermano che, quale che sia il tenore dell’opposizione all’esecuzione, è potere dovere del giudice di verificare d’ufficio la idoneità del titolo esecutivo, altre sentenza circoscrivono la res controversa ai motivi di opposizione.

Espressione di quest’ultimo orientamento è la recente ordinanza della sesta sezione n. 1328 del 20/01/2011, con cui si è affermato che "Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., l’opponente ha veste sostanziale e processuale di attore; pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l’opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l’opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d’ufficio". Ed ancora con la sentenza n. 3316 del 07/03/2002, si è affermato che "Il potere – dovere del giudice di verificare d’ufficio l’esistenza del titolo esecutivo va coordinato, in sede di opposizione all’esecuzione, con il principio della domanda e con quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, fissati dagli artt. 99 e 112 c.p.c.. Pertanto, ove sia in contestazione la liquidità del credito fatto valere, l’eventuale difetto di titolo esecutivo non può essere rilevato d’ufficio dal giudice".

Espressione del primo orientamento è invece la sentenza n. 22430 del 29/11/2004, con cui si è ritenuto che "Il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ed anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo sia la sua sopravvenuta caducazione, che – entrambe – determinano l’illegittimità dell’esecuzione forzata con effetto ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa". Nello stesso senso Cass. n. 1337 del 07/02/2000, secondo cui "L’esistenza del titolo esecutivo costituisce la condizione necessaria dell’esercizio dell’azione esecutiva, e deve, indipendentemente dall’atteggiamento delle parti, essere sempre verificata d’ufficio dal giudice". 4. Sembra al Collegio che sia da preferire quest’ultimo orientamento.

L’opposizione all’esecuzione si configura come procedimento di accertamento negativo del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

E’ evidente che il medesimo va condotto sulla base dei motivi di opposizione proposti, che non possono essere modificati dall’opponente nel corso del giudizio, tuttavia il presupposto indefettibile per dichiarare il diritto a procedere all’esecuzione è la esistenza del titolo che porti un credito certo, liquido ed esigibile, come prescrive l’art. 474 c.p.c., di talchè il giudice dell’esecuzione ha il potere – dovere di verificarne l’idoneità, nonchè la correttezza della quantificazione del credito operata dal creditore nel precetto, con un accertamento che non fa stato ma esaurisce la sua efficacia nell’ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale all’emissione di un atto esecutivo e non alla risoluzione di una controversia nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione.

La idoneità del titolo si pone quindi come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione.

SI’ consideri infatti la impossibilità di procedere all’apertura e prosecuzione del procedimento espropriativo mobiliare o immobiliare, nei casi in cui, come nella specie, non risulti certo l’ammontare del credito, non evidenziandosene dal titolo la certezza e la liquidità;

se così fosse ne conseguirebbe necessariamente la incertezza sulla misura dei beni da sottoporre all’esecuzione forzata. Ossia, in questi casi, quale che sia il tenore dell’opposizione, non è ammissibile, da parte del giudice adito, il dar corso ad una esecuzione che sconta la indeterminatezza di un elemento fondamentale come la misura del credito da recuperare.

5. La prova della fondatezza di questo orientamento è verificabile anche nel caso in esame, dal momento che si assume in ricorso che l’Istituto aveva allegato di avere già versato il dovuto, indicando però una somma di molto inferiore a quella precettata. Ne consegue che – anche per decidere sul motivo di opposizione dell’Inps e cioè se il credito fosse già stato pagato – sarebbe stato indispensabile accertare se il pagamento medesimo, ove provato, fosse o no interamente sattisfattivo, così necessariamente riproponendosi la questione sull’effettivo ammontare del dovuto e quindi sulla idoneità del titolo esecutivo.

Si deve quindi concludere che il Giudice di merito non è andato ultra petita nel rilevare d’ufficio la irregolarità del titolo, per cui il motivo di ricorso va rigettato.

6. Va rigettato anche il terzo motivo.

Ed infatti, quanto al merito – e cioè se la sentenza, resa in sede di cognizione, sul diritto alla rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale, consentisse l’esecuzione, pur portando indicazione solo degli anni e non già del numero di giornate da rivalutare per ciascun anno e se alla mancanza di questi dati si potesse sopperire con elementi esterni alla sentenza, e cioè con l’estratto contributivo a suo tempo allegato agli atti (e riprodotto con il presente ricorso) – la sentenza impugnata nell’escludere l’inidoneità del titolo esecutivo si è attenuta alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato (tra le tante Cass. n. 8067 del 02/04/2009) che "La sentenza di condanna dell’INPS al pagamento, in favore del creditore, di una prestazione, quale le differenze spettanti a titolo di indennità di disoccupazione, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all’esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se, invece, dalla medesima sentenza di condanna non risulta (come nella specie) il numero delle giornate non lavorate nelle quali sia maturata l’indennità giornaliera, così da rendersi necessari per la determinazione esatta dell’importo elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenerlo nei confronti del debitore in un successivo giudizio". Il motivo va quindi rigettato.

7. Resta da esaminare il primo motivo il quale, a seguito del rigetto dei motivi di cui sopra risulta inammissibile per carenza di interesse:, non avendo più alcuna utilità la discussione concernente la ammissibilità e la fondatezza della pronunzia con cui il Giudice dell’opposizione ha escluso l’esistenza di valida procura in capo alla parte opposta e l’ha dichiarata contumace. In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna del soccombente al pagamento delle spese della discussione orale di controparte.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della discussione orale liquidate in mille Euro per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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