Cass. pen., sez. VI 29-04-2009 (09-04-2009), n. 17912 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE – Termine perentorio di quarantacinque giorni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il Presidente della Corte d’appello di Messina, con l’ordinanza sopra indicata, ha dichiarato la cessazione della efficacia della misura della custodia cautelare in carcere di E.G., detenuto a fini estradizionali – per la Repubblica Federale di Germania – nei cui confronti la Corte d’appello aveva già riconosciuto, con sentenza del 1 luglio 2008, irrevocabile il 17 ottobre 2008, la sussistenza dei presupposti per l’estradizione, per fatti risalenti al 1992 (diversi furti ed altro, per i quali l’E. doveva scontare una pena di 365 giorni). Ha conseguentemente disposto la liberazione immediata dell’estradando se non detenuto per altra causa, essendo decorso il termine di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte, rilevando l’errore in cui era incorsa l’autorità che aveva emesso il provvedimento di liberazione ritenendo applicabile la normativa dettata per il mandato di arresto europeo, laddove la consegna sarebbe dovuta avvenire a norma dell’art. 708 c.p.p., trattandosi di pronuncia di estradizione. In relazione a quest’ultima normativa, il termine per la consegna da parte del Ministro è quello di 45 giorni decorrenti dal giorno della notizia della scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza (nella specie dal 12 novembre 2005, come segnalato dal competente ufficio ministeriale). Poichè dunque il Ministro della giustizia, alla data anzidetta, disponeva di un termine di 45 giorni per la consegna, non doveva essere emesso il provvedimento di cessazione di efficacia della misura cautelare proprio sotto la data stessa, in applicazione di una norma non applicabile al caso di specie.
Deposita memoria difensiva e di replica il difensore dell’estradando con la quale chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato per le ragioni indicate dal Procuratore della Repubblica ricorrente. Considerate, infatti, la procedura adottata prevista dall’art. 697 c.p.p., e segg., e la data di consumazione dei reati per i quali era stata disposta l’estradizione, non era applicabile il termine di consegna dell’estradando allo Stato richiedente di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 23 (v. art. 40, comma 2, di detta legge), bensì quello di cui all’art. 708 c.p.p., decorrenti dal giorno della notizia della scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza (nella specie dal 12 novembre 2005 segnalato, come già detto, dal competente ufficio ministeriale e come richiesto dal Procuratore generale), termine non ancora decorso alla data del provvedimento impugnato.
Pertanto, il provvedimento del Presidente della Corte d’appello deve essere annullato senza rinvio. Va disposta la trasmissione dell’estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 28 reg. esec. c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec. c.p.p., con riferimento all’ordinanza emessa dal Presidente della Corte d’appello di Messina in data 3 maggio 2008.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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