Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16597 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Avv. Bertolone Francesco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Messina ha rigettato l’appello proposto da M.P. e S.F. avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. in data 15.4.2010, con il quale era stata respinta la richiesta di dissequestro di un manufatto. Dall’ordinanza si evince che il manufatto di cui alla contestazione era stato sottoposto a sequestro preventivo, essendo emerso dalle indagini di polizia giudiziaria che i predetti indagati avevano costruito due stanze ed un bagno, benchè fossero stati autorizzati a realizzare un locale interrato da adibire a cisterna.

Con il provvedimento appellato il G.I.P. aveva respinto la richiesta di dissequestro del manufatto, finalizzata ad effettuare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Il Tribunale della libertà ha osservato che l’istanza di dissequestro, sulla quale è stata chiesta la pronuncia del giudice del gravame, non può essere accolta, in quanto l’intervento che si chiede di porre in essere è finalizzato alla eliminazione dei muri interni del manufatto, mentre lo stesso risulta strutturalmente diverso da quello assentito ed in particolare le dimensioni dei locali di fatto realizzati dagli appellanti risultano nel loro insieme diverse da quelle previste per la autorizzata cisterna, con la conseguenza che l’opera deve essere totalmente rimossa.

Avverso l’ordinanza hanno proposto ricorso gli indagati, che la denunciano per violazione di legge.

In sintesi, si deduce che, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi da parte del trasgressore prima che venga disposta dall’autorità amministrativa o prima che intervenga sentenza di condanna estingue il reato per la violazione paesaggistica. Si deduce, quindi, che il G.I.P. prima ed il Tribunale della Libertà, adito con l’atto di appello, non potevano ostacolare la facoltà degli imputati di determinare l’estinzione del reato paesaggistico e che, peraltro, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi corrisponde ad un interesse pubblico costituzionalmente tutelato.

Il ricorso non è fondato.

Il tribunale della libertà ha puntualmente osservato che i lavori che i ricorrenti chiedono di poter eseguire, così come descritti nell’ordinanza, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi, non avrebbero prodotto l’effetto estintivo del reato per la violazione paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies in quanto il manufatto realizzato risulta strutturalmente diverso, anche in relazione alle sue dimensioni, da quello assentito.

Gli interventi che si intendeva eseguire, pertanto, non appaiono affatto conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies dovendo l’opera essere totalmente eliminata.

Orbene, tale richiesta, di totale eliminazione del manufatto abusivo, non risulta essere stata formulata dinanzi ai giudici di merito, mentre i ricorrenti si limitano a dedurre una questione di diritto, che appare inconferente in relazione ai termini fattuali della questione.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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