Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16606 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Campobasso, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda di M.L., ufficiale giudiziario inquadrato nella settima qualifica funzionale e successivamente, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, nella posizione economica C1, ha riconosciuto al M. il diritto alle differenze di retribuzione dovute dal l luglio 1998, per l’esercizio di mansioni proprie di detta superiore posizione economica, corrispondente all’ottava qualifica funzionale del sistema precedente, attualmente C2, in quanto ufficiale giudiziario dirigente dell’ufficio UNEP del Tribunale di Isernia. In sintesi e per ciò che interessa, la Corte territoriale, evidenziava che il M., oltre ad essere investito della qualifica di dirigente con formale provvedimento, aveva espletato atti di rilevanza esterna, come la stipula di un contratto di assistenza software, di un contratto di servizio con Poste Italiane; che l’ufficio Unep di Isernia ha una pianta organica di numerose unità ed era quindi riconducibile alla posizione C2; le differenze spettavano dal primo luglio 1998, non essendo rilevante quanto osservato dal Ministero appellante, e cioè che solo con il D.M. 6.4.2001 erano state individuate le posizione C2 e C3 presso l’Unep di Isernia, in quanto il diritto alle maggiori retribuzioni scaturiva dall’espletamento di fatto delle mansioni superiori mentre il posto in organico atteneva all’inquadramento.

Il Ministero della Giustizia chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo di ricorso.

Il M. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il Ministero denunzia violazione del D.P.R. n. 44 del 1990, del CCNL Comparto Ministeri e di quello integrativo per il Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000. Sostiene il ricorrente che le attività svolte dagli ufficiali giudiziari a diretto contatto con il pubblico non sono assimilabili agli "uffici di rilevanza esterna" e quindi non rientravano nella ottava ma nella settima qualifica funzionale; dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego competeva l’inquadramento in area C, posizione economica C1, perchè la Corte territoriale non avrebbe considerato il disposto del contratto collettivo integrativo del personale del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000 e quindi non avrebbe tenuto conto del fatto che per la dirigenza degli uffici Nep si esclude l’acquisizione da parte del personale inquadrato in CI della posizione C2/C3 se non per uffici di particolare rilevanza e che tale non potrebbe considerarsi quello di Isernia, avente 15 posti in organico e solo 13 presenti.

Il ricorso è improcedibile per mancato deposito del contratto collettivo integrativo del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, su cui il ricorso si fonda.

E’ stato infatti affermato ( tra le tante Cass. n. 8231 del 11/04/2011) che "In tema di giudizio per cassazione, l’esenzione dall’onere di depositare il contratto collettivo del settore pubblico su cui il ricorso si fonda deve intendersi limitata ai contratti nazionali, con esclusione di quelli integrativi, atteso che questi ultimi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8".

In mancanza della pubblicità legale, il contratto integrativo invocato doveva essere allegato al ricorso. Al riguardo è stato ritenuto (Cass. n. 3689 del 15/02/2011) che , "A norma dell’art. 369 c.p.c., commi 1 e 2, n. 4), la parte che propone ricorso per cassazione è tenuta, a pena di improcedibilità, a depositare gli atti e i documenti sui quali il medesimo si fonda; ne consegue che, qualora venga invocato, a sostegno del ricorso, un determinato atto del processo, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ove la parte non abbia provveduto al deposito di tale atto, e ciò anche se il ricorrente abbia depositato l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio "a quo", a norma del terzo comma del medesimo art. 369".

Con l’ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "In tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;

tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile".

Nella specie non si è neppure indicato che il contratto integrativo era stato prodotto nel fascicolo di merito, onde il ricorso è improcedibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta/00 per esborsi ed in Euro duemila/00 per onorari, oltre spese generali, Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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