Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16593 Sanzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Casoria ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli in data 22.10.2009, con il quale sono stati imposti a B.M., ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, l’obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 22 e di non uscire prima delle ore 6, il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore per la durata di anni uno.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso il difensore del B., che lo denuncia per violazione di norme processuali e mancanza di motivazione.

Si osserva che il provvedimento del Questore è stato notificato al B. il giorno 27.1.2010 alle ore 11,30. Il Giudice di Pace ha convalidato tale provvedimento con decreto del 28.1.2010, notificato all’interessato quello stesso giorno alle ore 17,30, a poco più di ventiquattro ore dal momento in cui gli era stato notificato il provvedimento del Questore.

Si deduce, quindi, che, analogamente a quanto affermato per le misure di prevenzione stabilite dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 all’interessato deve essere garantito un termine per esercitare il diritto di difesa dinanzi al Giudice di Pace non inferiore a quello di quarantotto ore entro il quale il Questore deve chiedere la convalida dal momento della notifica al prevenuto.

Il ricorso è fondato.

L’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è ormai consolidato nell’affermare che "E’ illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato". (sez. 6, 15.10.2010 n. 39212, Palma, RV 248688;

sez. 4, 15.7.2010 n. 32065, Scanagatta, RV 248203; sez. 6, 9.12.2009 n. 3521 del 2009, Sticco, RV 242657).

E’ stato già esaustivamente osservato nei citati precedenti giurisprudenziali e nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte che il decreto del Questore costituisce una misura limitativa della libertà personale, e, come tale, inquadrabile nella categoria delle misure di prevenzione (come risulta dal fatto che il suo contenuto rientra nelle prescrizioni della L. n. 1423 del 1956, ex art. 5), sicchè lo stesso è impugnabile per cassazione, come peraltro desumibile, sia pur implicitamente, dallo stesso dato normativo che prevede la ricorribilità del provvedimento di revoca o di modifica della misura ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 3) Trattandosi di misura di prevenzione, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti per misure analoghe, quali ad esempio la L. n. 1423 del 1956, art. 4 e la L. n. 401 del 1989, art. 6.

In tale ultima materia, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 3, 26136/2008, Senatore; sez. 3, 2471/2008, Castellano), il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al G.I.P. è di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del Questore. Questa Corte, infatti, (cfr. ex plurimis, citate: Cass. Penale sez. 3, 26136/2008 Senatore; Sez. 3, sent. 17 gennaio 2008, n. 2471, Castellano) ha evidenziato che l’art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nello stabilire che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, ha conferito veste autonoma al principio della parità delle parti, peraltro già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali (da ultimo Corte cost. n. 26 del 2007), In tale ambito si è affermato che, con riferimento al provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione alla Autorità di P.S. ( L. n. 401 del 1989), pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso, la decisione sulla convalida è affetta da nullità se è pronunciata prima della scadenza del termine dilatorio di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, entro il quale il Pubblico ministero può richiedere la convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzioni (cfr. sez. 3, U dicembre 2007, 2471, Rv. 238537).

Orbene, pur nella varietà procedimentale di tali misure, ragionevolmente differenziate in virtù delle peculiarità specifiche e delle situazioni di urgenza e necessità che si determinano, ciò non può escludere l’insuperabilità di un livello minimo e incomprimibile di garanzie, il quale deve comunque essere assicurato.

In tale prospettiva, è stato affermato da questa Corte (giurisprudenza citata) che, se è stato fissato per il Questore il termine di 48 ore per chiedere la convalida, appare irragionevole negare alla controparte un identico spazio cronologico per controdedurre, in un contesto generale di parità di risorse rispetto alla difesa.

Pertanto, deve essere affermato che il destinatario del provvedimento deve poter disporre un identico termine (a difesa) di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore), per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso, cosi come il Questore ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica della sua decisione all’interessato) per comunicare il provvedimento agli effetti della convalida.

Nel caso in esame, come osservato in narrativa, il provvedimento del Questore è stato notificato al B. il giorno 27.1.2010 alle ore 11,30 ed il Giudice di Pace lo ha convalidato con decreto del 28.1.2010, notificato all’interessato quello stesso giorno alle ore 17,30, sicchè non risulta rispettato il termine minimo, accettabile e ragionevole, per garantire, in concreto, l’esigenza dell’interessato di avere un margine temporale adeguato, per approntare e proporre al giudice della convalida le proprie deduzioni e difese.

Per effetto di quanto rilevato il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve essere dichiarata la inefficacia del decreto del Questore di Napoli del 22.10.2009.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara l’inefficacia del decreto del Questore di Napoli del 22.10.2009.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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