Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16567 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 6 dicembre 2010 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari a P.D., indagato per il reato di cui all’art. 416 cod. pen. Il Tribunale desumeva i gravi indizi dalle conversazioni telefoniche intercettate intercorse tra l’indagato e altri sodali, una parte delle quali (quelle del periodo dal 19.4 al 2.6.2006) aveva dichiarato inutilizzabili perchè eseguite con impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della Repubblica senza che il pubblico ministero ne avesse indicato la ragione.

Contro detta ordinanza ricorre P., il quale denuncia:

1. l’inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche intercorse tra lui e i coindagati M. e U. dal 4 al 18 aprile 2006, perchè nella comunicazione 4.4.2006 inviata dal pubblico ministero dott. C. ai gestori telefonici è scritto che la registrazione delle chiamate in entrata e in uscita avverrà con le apparecchiature installate presso la sala intercettazioni della questura di (OMISSIS). Solo nella comunicazione del 9 giugno 2006 il pubblico ministero informava i gestori telefonici che la registrazione, a seguito dell’installazione del "Sistema MITO", sarebbe avvenuta negli uffici della Procura con ascolto remoto presso la questura;

2. mancanza di motivazione, perchè il tribunale ha ricavato i gravi indizi da conversazioni telefoniche inutilizzabili: parte per l’anzidetto motivo, parte perchè dichiarate tali dallo stesso tribunale e ciononostante utilizzate per ricavarne i gravi indizi;

comunque il suo coinvolgimento in sporadici episodi di timbratura abusiva dei cartellini segnatempo non era sufficiente a configurare la partecipazione al reato associativo;

3. mancanza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, perchè non si è tenuto conto che è stato sospeso dal servizio, che la condotta illecita risale all’anno 2006, che il controllo sulla presenza dei dipendenti sul posto di lavoro è ora assicurato dal tesserino magnetico. p.2. Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito precisati.

Il ricorrente ha dimostrato, con il sostegno della relativa documentazione, che il decreto di intercettazione emesso d’urgenza dal pubblico ministero il 4.4.2006 disponeva che le operazioni fossero compiute per mezzo degli impianti installati presso la questura di (OMISSIS) (v. ali. 1 al ricorso) e che le correlative comunicazioni riservate indirizzate dal pubblico ministero ai Gestori telefonici precisavano che le operazioni venivano compiute con l’utilizzo delle apparecchiature installate nella sala intercettazioni della questura di (OMISSIS) (v. note del 4.4, 18.4, 3.5 e 18.5.2006, allegate al ricorso).

E’ pacifico che il pubblico ministero non ha indicato le ragioni per cui ha disposto che le operazioni fossero compiute mediante gli impianti in dotazione alla polizia giudiziaria anzichè per mezzo di quelli installati presso la procura ed è quindi certo che l’omessa motivazione sul punto ha prodotto l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in discorso.

Al riguardo, il Tribunale, investito dell’eccezione di inutilizzabilità, ha affermato che le intercettazioni eseguite nei primi quindici giorni (dal 4.4 al 18.4.2006) erano utilizzabili perchè compiute presso gli uffici della procura, senza però precisare le ragioni di tale convincimento, che sono rimaste inespresse e inverificabili. Ha invece dichiarato inutilizzabili quelle successivamente eseguite dal 18.4 al 2.6.2006. E però, forse dimenticando la decisione assunta sul punto, le ha contraddittoriamente utilizzate per dimostrare le illecite intese intervenute tra l’indagato e gli altri associati. Sono sei conversazioni, il cui contenuto, ritenuto rilevante per la decisione, è stato trascritto nel corpo dell’ordinanza impugnata da pag. 12 a pag. 19.

Dato che la motivazione dell’ordinanza impugnata si regge prevalentemente sugli esiti di conversazioni la cui inutilizzabilità è stata in parte dichiarata e per altra parte apoditticamente negata, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale, che, in diversa composizione, accerterà – dando spiegazione dei risultati raggiunti – quali intercettazioni siano state effettivamente eseguite per mezzo degli impianti in dotazione alla procura della Repubblica e, quindi, utilizzando le intercettazioni legittimamente eseguite, riesaminerà la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen. per l’applicazione della misura cautelare custodiale.
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *