Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16604 Mansioni e funzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata del 30 aprile 2007 la Corte d’appello di Bari, riformando la statuizione di primo grado, accoglieva la domanda proposta da C.V.R., ufficiale giudiziario dirigente presso la Corte d’appello di Bari, nei confronti del Ministero della Giustizia, per ottenere le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante per le mansioni superiori esercitate, condannando il Ministero alle differenze dal primo luglio 1998 al 5 aprile 2000 con riferimento alla ottava qualifica funzionale e dal 6 aprile in poi con riferimento alla categoria C3 di cui al CCNLI del 5 aprile 2000. La Corte adita, premesso che erano incontestate le mansioni dirigenziali esercitate presso l’ufficio Unep, affermava che dette mansioni rientravano nell’ottava qualifica funzionale profilo professionale Funzionario Unep n. 292 di cui al D.P.R. n. 44 del 1990 e non nella settima qualifica funzionale di collaboratore Unep n. 293, distinguendosi i due profili a seconda che l’ufficio diretto sia o non di rilevanza esterna; che, dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo per i dipendenti del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, se le mansioni svolte rientravano nella ottava qualifica non potevano essere incluse nella posizione economica C1, in quanto corrispondente alla settima qualifica, ma nella posizione economica C3, per la quale si prevede la dirigenza di strutture giudiziarie di notevole complessità e rilevanza, carattere che era stato attribuito all’ufficio Unep della Corte d’appello di Bari con D.M. 30 dicembre 2000, che aveva previsto per esso la direzione da parte di due funzionari inquadrati in C3. Avverso detta sentenza il Ministero ricorre con un unico motivo. Il C. è rimasto intimato.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo si censura la sentenza per violazione del CCNL 4 aprile 2000 e si formula il seguente quesito di diritto: "Dica la Corte se alla luce della normativa vigente e del CCNL del 4 aprile 2000 l’ufficiale giudiziario dirigente possa assumere nei confronti degli altri ufficiali giudiziari, impegnati nella stessa posizione giuridica ed economica, la qualità di superiore gerarchico".

Il ricorso è inammissibile non essendo il quesito, ed invero neppure il motivo di censura, congruente, con la motivazione della sentenza impugnata, giacchè questa non ha fondato il diritto alle maggiori retribuzioni svolte, ritenendole corrispondenti prima alla ottava qualifica funzionale e poi alla posizione economica C3, sulla base della superiorità gerarchica del C. rispetto ai colleghi. La sentenza infatti, come sopra riportato, ha ritenuto che le mansioni svolte si riferissero alla ottava qualifica perchè l’ufficio diretto era di rilevanza esterna, e che, dopo l’entrata in vigore del contratto collettivo integrativo per i dipendenti del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, se quelle mansioni rientravano nella ottava qualifica non potevano essere incluse nella posizione economica C1, in quanto corrispondente alla settima qualifica, ma nella posizione economica C3, per la quale si prevede la dirigenza di strutture giudiziarie di notevole complessità e rilevanza, carattere che era stato attribuito all’ufficio Unep della Corte d’appello di Bari con D.M. 30 dicembre 2000.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese non avendo le controparti svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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