Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16566

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza dell’11 gennaio 2011 il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento che aveva applicato a C.P. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen..

Contro l’ordinanza ricorre la difesa denunciando la violazione dei diritti riconosciuti dall’art. 13, comma 4, art. 27, comma 3, e art. 32 Cost. e dalla CEDU nonchè l’inosservanza dell’art. 275 cod. proc. pen. che impone la congruità della misura cautelare rispetto alle condizioni di salute della persona. p.2. il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), perchè non indica le specifiche ragioni per cui sarebbero state violate le disposizioni contenute nelle norme citate.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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