Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16565 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con ordinanza del 4 febbraio 2011 il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, sostituiva la misura cautelare della custodia in carcere applicata a R.A., indagato per concorso con T.A. nel reato di cessione continuata di sostanza stupefacente (g. 50 di cocaina con un titolo di purezza del 41%), con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e divieto di allontanamento durante la notte. Ciò sul rilievo che l’indagato era incensurato, svolgeva l’attività di carrozziere e aveva agito in posizione "satellitare" rispetto a T., venditore dello stupefacente.

Contro l’ordinanza ricorre il pubblico ministero, il quale censura la valutazione delle esigenze cautelari, rappresentando che l’indagato era un vero e proprio "alter egro" del venditore T. e che nella sua abitazione e officina erano state rinvenute quattro pistole con matricola abrasa e due autovetture provento di furto con telaio e targa contraffatti. Chiede pertanto il ripristino della misura cautelare originaria. p.2. L’art. 274 c.p.p., lett. c) prevede che l’esistenza di esigenze cautelari, nell’ipotesi di pericolo di reiterazione del reato, sia valutata in base alle specifiche modalità del fatto e alla personalità dell’indagato desunta da comportamenti concreti o dai precedenti penali.

Il successivo art. 275, a proposito dei criteri di scelta della misura cautelare personale, stabilisce che il giudice, nel disporre la misura, "tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto".

Nella fattispecie il Tribunale del riesame osserva che l’indagato "ha dimostrato una concreta tendenza alla recidivanza", dipendente dal legame che lo univa a T., regista del traffico illecito in cui era inserito. Aggiunge che l’indagato svolge il lavoro di carrozziere nello stesso Comune di residenza "sicchè la protrazione della custodia inframuraria non solo è eccessiva in ragione del livello di pericolosità concretamente dimostrato, ma addirittura, ostacolando la continuazione del lavoro al quale egli è pure dedito, potrebbe avere effetti controproducenti". Pertanto ha sostituito la misura della custodia in carcere con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

La decisione adottata non rispetta – come fondatamente denuncia il pubblico ministero ricorrente – i canoni valutativi stabiliti dalle norme sopra richiamate. Infatti, nella carrozzeria nella quale l’indagato dovrebbe svolgere l’auspicato lavoro rieducativo, sono state trovate quattro pistole con matricola abrasa e due autovetture rubate con numero di telaio e targa contraffatti. Ora, se la carrozzeria gestita dall’indagato non è luogo di onesto lavoro ma punto di riferimento per imprese criminali, la misura cautelare nella specie applicata non appare concretamente adeguata a soddisfare le esigenze cautelari. Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame che assuma come canoni di valutazione le prescrizioni dettate dagli artt. 274 e 275 cod. proc. pen..
P.Q.M.

La Corte di cassazione annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Salerno per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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