T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 27-04-2011, n. 362 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Espone la parte ricorrente di essere proprietaria in Gaeta, località Sant’Agostino, di un terreno contrassegnato in catasto al foglio n. 13, particella n. 561, confinante con il lido del mare.

In data 14 agosto 2002, il Dirigente del VI settore LL.PP. del Comune di Gaeta ingiungeva alla deducente l’impugnato atto di sgombero, sul rilievo che le opere realizzate sulla proprietà privata della ricorrente (recinzione costituita da rete metallica) ricadrebbero nella fascia di 30 mt dal confine demaniale marittimo.

Soggiunge la deducente che: a) gli atti impugnati non erano basati su un attendibile accertamento della demanialità dell’area asseritamente occupata, esistendo all’opposto uno stato di obiettiva incertezza in ordine al confine; b) la recinzione era stata espressamente autorizzata dal Comune intimato con atto ampliativo prot. 24307 del 9.10.1986, c) era stato omesso l’avviso di procedimento; d) la delega (o meglio subdelega) di funzioni in materia di demanio marittimo ai comuni da parte della regione non comprende l’esercizio dei poteri di polizia demaniale essendo limitata al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni.

Segnatamente con il presente ricorso l’interessata denuncia l’omissione delle garanzie partecipative, in quanto l’autorità marittima, anziché procedere in contraddittorio all’individuazione del confine demaniale adottava il provvedimento impugnato.

A sostegno del prodotto ricorso deducono i seguenti motivi: eccesso di potere – violazione di legge; incompetenza, tenuto conto che oggetto di subdelega ai comuni non sarebbero tutte le funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni, ma essenzialmente i provvedimenti di rilascio rinnovo e di revoca delle concessioni.

Con ordinanza n. 951 emessa nella camera di consiglio del 13.12.2002 il collegio accoglieva la proposta domanda cautelare.

Alla udienza del 7.4.2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.

Il ricorso è fondato.

In particolare il Collegio, che riconferma i propri precedenti relativi alla situazione dei soggetti insediati nel litorale in contestazione, ritiene fondato e assorbente il denunciato vizio di difetto di istruttoria, nel senso di ritenere che, esistendo in ordine all’esatta delimitazione del confine tra l’arenile demaniale e le proprietà private una situazione di incertezza, l’amministrazione avrebbe avuto l’onere di procedere alla delimitazione nell’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo 32 c. nav. e 58 reg.cod.nav..

Ciò non è stato fatto e tanto basta a far ritenere illegittimo l’operato dell’amministrazione.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Nulla per le spese non essendosi costituito in giudizio il comune di Gaeta intimato.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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