T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 27-04-2011, n. 3632 Liste elettorali Operazioni elettorali

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nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la regolarità delle comunicazioni e delle notifiche dell’atto introduttivo, definite ai sensi dell’art. 129,comma 3, lett. a) e b), del codice del processo amministrativo,con disposizioni che, in quanto speciali, prevalgono sulla normativa generale dei ricorsi innanzi al giudice amministrativo (cfr. T.A.R. FriuliVenezia Giulia, I, 22.4.2011 n. 237);

Visto l’unico motivo di ricorso, con il quale è lamentata l’illegittimità dell’esclusione dalle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia della lista "Città di Anguillara Sabazia – Lista Civica Antipartitica", disposta perché entro il termine di presentazione delle liste – ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data delle elezioni – la medesima non era fornita del numero completo dei certificati elettorali dei sottoscrittori;

Ritenuto il motivo fondato, alla stregua di consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione (A.P. 30.11.1999 n. 23; T.A.R. Lazio, II, 5.3.2009 n. 2310; e altre), considerato che ai fini della validità delle liste elettorali è sufficiente che esse siano complete, alla scadenza del termine per la presentazione, delle sottoscrizioni richieste ex lege, mentre l’acquisizione dei certificati elettorali dei sottoscrittori fa parte delle operazioni di verifica della regolarità delle sottoscrizioni, che possono essere compiute dagli uffici comunali riceventi, direttamente o su richiesta della commissione o sottocommissione elettorale circondariale, alla stregua degli atti custoditi presso gli uffici stessi, dopo la chiusura della fase di presentazione;

Visto l’art. 18 della legge 7.8.1990 n. 241, nel testo integrato dal D.L. 14.3.2005 n. 35 e dalla relativa legge di conversione, il quale, con principio valido per la generalità dei procedimenti amministrativi, dispone che i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni, potendo l’amministrazione procedente richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti stessi;

Ritenuto, per quanto premesso, di accogliere il ricorso, con effetto di annullamento dell’atto impugnato e di ammissione alla competizione elettorale della lista "Città di Anguillara Sabazia – Lista Civica Antipartitica";

Ritenute sussistere ragioni che giustificano l’irripetibilità delle spese processuali;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone l’ammissione della lista "Città di Anguillara Sabazia – Lista Civica Antipartitica" alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia;

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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