T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-04-2011, n. 3621 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, in persona del Direttore con decreto 16.06.2005 indiceva un concorso riservato alle graduatorie nazionali previste dall’art.2 bis del D.L. 07.04.2004 n. 97 convertito dalla L 4.06.2004 N. 143, per l’insegnamento di pianoforte (G.U.28 giugno 2005 n. 51).

La ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti dal decreto ministeriale sopra citato, ha inoltrato, nei modi e nei termini di legge, domanda di partecipazione al concorso de quo, indicando tra le altre, di aver prestato servizio di insegnamento sia nel corso di sperimentazione musicale funzionante presso il Liceo Classico "Petrarca" di Arezzo per oltre 360 giorni e precisamente negli anni 2004 e 2005, sia negli Istituti Musicali Pareggiati per un periodo di circa 200 giorni.

Tuttavia, la prof.ssa L. è stata esclusa dalla procedura valutativa con i provvedimenti qui impugnati, per mancata prestazione di servizio per un periodo di almeno 360 giorni presso un Istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1 del DM 16 giugno 2005.

Con tale provvedimento, l’Amministrazione resistente non ha valutato il servizio prestato dalla ricorrente presso il Liceo Classico di sperimentazione musicale "Petrarca" di Arezzo, ritenendolo non equivalente al servizio prestato nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati.

Con il ricorso in esame parte ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe:a tale riguardo deduce i seguenti motivi di gravame:

1.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLA L. 241/90 E SUCCESSIVE MODIFICHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Il servizio prestato presso il Liceo di sperimentazione musicale "Petrarca" di Arezzo deve essere valutato a tutti gli effetti stante la effettiva analogia esistente tra il Liceo in questione e i Conservatori e gli Istituti Musicali Pareggiati.

Nel caso in esame l’Amministrazione ha, invece, adottato l’impugnato provvedimento violando sotto ogni profilo i suesposti principi e travisando in modo assoluto le circostanze di fatto ex l. 241/90 sia sotto il profilo del difetto di motivazione che per mancanza di comunicazione dell’avvio di un procedimento amministrativo,

Non c’è dubbio, pertanto, che gli impugnati provvedimenti siano palesemente illegittimi per violazione delle citate disposizioni della L. n. 241/90, e successive modifiche oltre che per difetto di istruttoria.

2. VIOLAZIONE DELL’ART. 2 BIS DELLA LEGGE 143 DEL 2004- ERRONEA E FALSA APPUCAZIONE DEL DM 16.06.2005 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO E DIFETTO DEI PRESUPPOSTI OLTRE CHE CONTRADDITTORIETA" MANIFESTA.

L’art. 2 bis della Legge 143 del 2004 di conversione del DL n. 97 del 2004 stabilisce espressamente: "… 1. I docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono inseriti in apposite e specifiche graduatorie, previa valutazione dei titoli artisticoprofessionali e culturali da svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università" e della ricerca."

Ai sensi del predetto articolo, quindi, proprio al fine di determinare le modalità per la valutazione dei titoli artistico culturali e professionali, il Ministero dell’Istruzione ha adottato il OM del 16.06.2005.

L’art. 2, comma 1. del suddetto decreto, prevede testualmente che "alla procedura…. sono ammessi i candidati che… hanno prestato dall’anno accademico 19951996, servizio di insegnamento per almeno 360 giorni, con contratto a tempo determinato, nelle Accademie statali, nei Conservatori di musica, e negli Istituti musicali pareggiati".

L’interpretazione letterale della normativa sopra richiamata, è stata più volte sottoposta al vaglio di Codesto Ecc.mo Tar del Lazio che, ha deciso di adottare una interpretazione estensiva della normativa che disciplina la subjecta materia, ritenendo che "il riferimento della legge all’insegnamento nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali pareggiati, deve essere adeguatamente inteso come inclusivo di istituti e scuole del medesimo tipo, quale deve ritenersi il Liceo Classico Sperimentale ad indirizzo musicale "Petrarca" di Arezzo." (vedi sent..n.10762/05 Tar Lazio)

Con nota prot. n. 222 del 30.07.84, il Ministro P.1. autorizzava il progetto di sperimentazione per l’a.s. 1984/85 precisando che "il titolo di studio che potrà essere rilasciato a conclusione del quinquennio non potrà essere diverso da quello che si concede agli allievi che concludono positivamente corsi quinquennali di analoghe iniziative funzionanti presso alcuni conservatori musicali e che reca la dizione di "maturità artistica ad indirizzo musicale".

Relativamente alla nomina degli insegnanti dell’area musicale si sarebbe osservato una procedura analoga a quella prevista per le nomine degli insegnanti non di ruolo delle Accademie di Belle Arti di Danza e Arte drammatica e dei Conservatori di Musica; il Comitato scientifico didattico avrebbe formulato le relative graduatorie applicando i medesimi criteri di valutazione; le graduatorie così formulate sarebbero state poi trasmesse al Provveditore agli Studi che avrebbe provveduto alle nomine.

La sperimentazione musicale è stata successivamente confermata ogni anno in questi termini con decreto del Ministro P.1. e gli insegnanti del corso sperimentale, sia per quanto riguarda il reclutamento che per lo svolgimento dell’attività didattica, hanno svolto un’attività del tutto identica a quella degli insegnanti del Conservatorio.

L’analogia esistente tra il servizio prestato nei corsi sperimentali istituiti presso il Liceo "Petrarca" di Arezzo e quello previsto nei Conservatori di Musica o Istituti Musicali Pareggiati, si rinviene oltre che nella procedura di reclutamento che interessa direttamente i docenti anche in quella che disciplina l’accesso degli studenti nei suddetti corsi sperimentali di musica.

Ulteriore conferma, della assoluta identicità esistente tra il servizio prestato nel corso sperimentale in questione e quello previsto nei Conservatori di musica, si rinviene nell’art. 5 del DM sopra citato, il quale stabilisce espressamente che "per gli insegnanti esperti dell’area di indirizzo musicale del Liceo Petrarca – non essendo previsti nell’organico dell’Istituto – si fa riferimento a quanto stabilisce la normativa dell’istruzione artistica in ordine alla valutazione del servizio ai fini del conferimento degli incarichi e supplenze nei conservatori di musica.

Il decreto così emanato confermava peraltro la nota ministeriale del 05.01.87 con la quale il Ministro P.1. rispondeva ad un quesito postogli dal Preside del Liceo Petrarca di Arezzo, anticipando le medesime conclusioni.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare pressocchè irragionevole la esclusione della prof.ssa L. dalla procedura valutativa in questione, soprattutto con riferimento alle considerazioni espresse dal Ministero della Pubblica Istruzione con le noti ministeriali sopra richiamate, nelle quali viene evidenziata in maniera chiara e trasparente l’assoluta analogia esistente tra i due Istituti e quindi la necessità di riconoscere una loro equiparazione anche in ordine alla valutazione del servizio prestato.

3. ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 2 BIS DELLA LEGGE 143 DEL 2004 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

Nella denegata ipotesi che l’Amministrazione abbia correttamente interpretato ed applicato la normativa in questione, la suddetta normativa risulterebbe palesemente in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione poiché creerebbe una irragionevole ed ingiustificata discriminazione a danno di quei docenti che hanno prestato un servizio del tutte equivalente, se non addirittura più qualificato, di quello prestato nei Conservatori, oltretutto sulla base di precise disposizioni ministeriali che hanno sempre affermato tale equivalenza.

Con successivi motivi aggiunti parte ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe ed in particolare la graduatoria definitiva deducendo le stesse doglianze formulate con il ricorso introduttivo.

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso ed i motivi aggiunti con i quali si formulano le stesse doglianze contenute nel ricorso introduttivo sono palesemente infondati.

Ed invero con il primo e secondo motivo di gravame riproposti nei motivi aggiunti parte ricorrente censura gli atti impugnati per mancanza della comunicazione dell’avvio del procedimento ex legge n.241/90 e successive modificazioni ed integrazioni e per difetto di motivazione e violazione di legge posta la acclarata equiparabilità del servizio prestato nel corso sperimentale presso il Liceo di sperimentazione musicale "Petrarca" di Arezzo e quello previsto nei Conservatori di musica, ex art. 5 del DM sopra citato.

Sotto il primo profilo basta osservare come per giurisprudenza oramai consolidata la prescrizione della comunicazione dell’avvio del procedimento non è operante nelle procedure selettive di carattere generale di cui si controverte.

Sotto il secondo profilo è pur vero che questa Sezione aveva avuto modo di pronunciarsi sulla medesima questione che è oggetto del presente giudizio (con la sentenza n. 7760/2002 del 10 settembre 2002) in senso favorevole alla tesi di parte ricorrente ma la suindicata sentenza sent..n.10762/04 è stata riformata dal Consiglio di Stato, Sez. VI con decisione n.5950/2005 sulla base della quale è stata esclusa la equiparabilità del servizio prestato nel corso sperimentale presso il Liceo di sperimentazione musicale "Petrarca" di Arezzo e quello previsto nei Conservatori di musica, ex art. 5 del DM sopra citato, al cui indirizzo interpretativo giurisprudenziale questa Sezione ritiene di doversi uniformare.

Con tale decisione il giudice di secondo grado ha avuto modo di chiarire infatti che

– "1. La questione centrale posta all’attenzione del Collegio, dunque, riguarda nella sostanza la valutabilità o meno (in sede di partecipazione ad una sessione riservata di esami) del servizio svolto da un docente in materia di discipline musicali presso un Liceo classico sperimentale, in presenza di apposita disposizione contenuta in una Ordinanza ministeriale (nella specie: O.M. 20.10.1999, n.247), che, ai detti fini – con una formulazione che in effetti riproduce quella già contenuta nell’art. 3, comma 3, della L. n.124 del 1999 – fa riferimento specificamente al solo servizio espletato nei Conservatori di musica e negli Istituti musicali pareggiati, disponendo, testualmente, tale norma nel senso che: "alla sessione di cui al comma 2 lett. b) sono ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle Accademie statali, pareggiate o legalmente riconosciute e nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l’anno scolastico 19891990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 19941995".

– " 2………., stante il chiaro dettato della normativa avanti indicata, non può intravedersi nella specie la pretesa omogeneità tra i differenti menzionati titoli di servizio, non rinvenendosi in essi elemento alcuno di equipollenza che possa far ritenere come non tassativa la qualificazione dei servizi prestati valutabili, limitata esclusivamente dall’O.M. n.247/1999 (e dall’art.3, comma 3, della L. n.124/1999) a quelli svolti nei soli Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati.

" La statuizione del Giudice di prime cure – che ha disatteso la tesi dell’Amministrazione, condividendo, invece, l’assunto del ricorrente, secondo cui il servizio svolto presso il Liceo classico sopra menzionato, nel quinquennio sperimentale, sarebbe "pienamente assimilabile per contenuto, piani di studio e valore del titolo di studio rilasciato, a quello impartito nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati"- non può essere, pertanto, confermata nell’attuale sede, atteso l’inequivocabile tenore della norma di cui all’art.3, comma 3, della legge n.129 del 1999, ripresa nel testo dell’O.M n.247/1999, che certamente non consente l’interpretazione analogica seguita dal TAR, da ritenersi inammissibile, secondo quanto correttamente osservato dalla difesa erariale, nell’ipotesi in cui abbia a riferimento, come nel caso di cui trattasi, requisiti di partecipazione ad una procedura selettiva."

– "……3……….. una equiparazione tra i detti Istituti, ai fini dell’accesso nei ruoli del Conservatori di musica, non ha ragion d’essere, considerato il particolare statuto giuridico riservato a quest’ultimi – considerati autonomamente dal T.U. in materia di Istruzione approvato con D.Lgs. 16.4.1994 n.297, che li definisce come "istituti superiori di istruzione artistica e che li differenzia da tutti gli altri Istituti e scuole di istruzione secondaria (solo per le Accademie e i Conservatori di Musica è prevista l’attribuzione di un’ampia autonomia amministrativa ai sensi dell’art.225 del T.U. cit) – statuto che si traduce, tra l’altro, nella previsione di procedure concorsuali particolari e più rigorose rispetto a quelle dirette al reclutamento del personale docente di altre scuole, come si desume agevolmente dal rapporto tra quanto stabilito nell’art.269 T.U per il personale delle Accademie e conservatori di musica, e le disposizioni di cui agli artt. 399406 che riguardano gli altri docenti (cfr. in tal senso, Cons. St. Sez. VI, 10.3.1999, n.280).;

– "…..4 "….In conclusione, non può considerarsi corretta, dunque, l’impostazione……… tesa a sostenere l’illegittimità della detta esclusione, basata sul presupposto della non equiparabilità del servizio prestato dal docente interessato presso il Liceo Ginnasio Statale "F. Petrarca" di Arezzo nel quinquennio sperimentale per l’insegnamento di pianoforte – ritenendo l’interpretazione tassativa del requisito richiesto non coerente con l’istituzione dei corsi sperimentali e con la disciplina degli stessi, "trattandosi di un servizio pienamente assimilabile per contenuto, piani di studio e valore del titolo di studio rilasciato, a quello impartito nei Conservatori di musica o negli Istituti musicali pareggiati".

Del pari manifestamente infondata si appalesa l’eccezione di legittimità costituzionale formulata con il terzo motivo di gravame riproposto nei motivi aggiunti dell’art. 2 bis della legge 143 del 2004 per contrasto con gli art. 3 E 97 della Costituzione dato che il vizio e la nozione sottesa alla disparità di trattamento postula identità di posizioni giuridiche soggettive discriminate dalle norme primarie, mentre nella specie come si è visto i servizi di cui si è richiesta la equiparabilità non possono ritenersi identici o equivalenti.

Alla stregua di quanto precede il ricorso ed i motivi aggiunti vanno respinti, potendosi però disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe e sui motivi aggiunti li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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